Il Sindaco non può vietare il volantinaggio. Ordinanza illegittima.
N. 01288/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 992 del 2013, proposto dalla:
- Spot Mail s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo e Lucio Caprioli, con
domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via Luigi Scarambone
56;
contro
- il Comune di Lizzano;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 9 del 12 marzo 2013, emessa dal Sindaco del Comune di
Lizzano, mai comunicata alla ricorrente e conosciuta solo successivamente;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti a tale ordinanza.
Visto il ricorso.
Visti gli atti della causa.
Relatore all'udienza pubblica del 13 febbraio 2014 il Cons. Ettore Manca e udito
l'Avv. Misserini -in sostituzione degli Avv.ti Caprioli.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società ‘Spot Mail' impugnava l'ordinanza in data 12 marzo 2013, n. 9,
emessa dal Sindaco del Comune di Lizzano, nella parte in cui vietava .
E, ancora, nella parte in cui prescriveva che > (T.a.r. Lombardia Brescia, n. 641 del 2012 cit.).
Questo Tribunale d'altronde, nella sentenza n. 1730 del 2011, pure pronunciata su
ricorso della Spot Mail s.r.l., osservava che:
02-07-2014 00:30
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