Il commissario d'esame ha avuto in passato una relazione sentimentale con una candidata? Questo fatto pregiudica la sua indipendenza e terzieta' e, pertanto, va revocato.
Tar Lombardia, sez. I Milano, sentenza 10 luglio – 4 settembre, n. 2307
Presidente Mariuzzo – Estensore Simeoli
Fatto
1. Con ricorso depositato il 30 dicembre 2010, il Prof. Paolo Biagi ha dedotto: - che, con provvedimento del Rettore dell'Università di Milano n. 4059 del 16.12.2009 era stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 49 posti di ricercatore universitario; - di essere stato nominato quale commissario della procedura di valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore settore L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria); - che, in data 4 agosto 2010, aveva ricevuto una richiesta di chiarimenti in relazione alla istanza di ricusazione avanzata da alcuni candidati, fondata su una presunta relazione sentimentale intercorsa fra lo stesso e un'altra candidata; - che nonostante le controdeduzioni presentate, con DR 4358 del 4.10.2010, notificato al ricorrente in data 11.10.2010, il Rettore aveva revocato la sua nomina; - che tale atto sarebbe illegittimo sotto più profili.
1.1. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Con ordinanza del 14 gennaio 2011 n. 127, la Sezione, motivando ampiamente l'insussistenza del fumus boni iuris, ha respinto l'istanza incidentale di sospensione cautelare, compensando le spese delle relativa fase.
1.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.
Diritto
I. Il ricorrente affida le sue ragioni ai seguenti motivi di ricorso.
§ Nella fattispecie per cui è causa non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51, 1° comma, c.p.c., in quanto la presunta passata e datata relazione del ricorrente con una delle candidate non costituirebbe una legittima causa di ricusazione; non si comprenderebbe, infatti, come una relazione cessata da ormai tredici anni possa integrare l'ipotesi di cui ai n. 1 e 2 del citato articolo, considerato che non potrebbe dirsi esistente un rapporto di convivenza (peraltro mai esistito), né un rapporto di abituale commensalità; le cause d'incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice sarebbero tipiche e, stante il loro carattere eccezionale, di stretta interpretazione.
§ Secondo la giurisprudenza, la ricusazione del giudice sarebbe possibile soltanto nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, mentre non sarebbe proponibile nei casi in cui il Giudice, in presenza di gravi ragioni di convenienza, può richiedere al capo ufficio l'autorizzazione ad astenersi; il medesimo limite dovrebbe operare anche nella fattispecie per cui è causa.
§ Il provvedimento risulterebbe viziato perché contraddittorio (in particolare, nella parte in cui, pur riconoscendo che le circostanze di fatto appurate nel corso dell'istruttoria non sono riconducibili alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., 1° comma, conclude disponendo la revoca della nomina perché vi sono “adeguate ragioni di interesse pubblico”) e comunque non sarebbe motivato.
§ Neppure sussisterebbero le gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'art. 51, 2° comma, c.p.c., che legittimerebbero l'astensione; difatti, la postulata incompatibilità non si fonderebbe su fatti o circostanze concrete ed attuali idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale tale da far risultare compromessa o alterata l'imparzialità del ricorrente.
§ Le norme di settore non menzionerebbero l'organo cui spetta la delibazione di tale istanza, cosicché, dovendo ritenersi applicabile l'art. 53 del c.p.c., non sarebbe stato il Rettore, bensì il Consiglio di Facoltà competente a decidere sull'istanza di ricusazione.
II. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, in disparte l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale (atteso che l'impugnato Decreto Rettorale n. 4358 del 4.10.2010 sarebbe pervenuto a conoscenza del Prof. Paolo Biagi in data 7.10.2010, essendo stato allegato alla nota rettorale prot. 37313 del 4.10.2010, mentre il ricorso introduttivo risulterebbe notificato all'Università solo in data 10 dicembre 2010), il ricorso sia infondato nel merito.
II.1. Come già sopra evidenziato, le istanze di ricusazione pervenute all'Amministrazione Universitaria e dirette nei confronti del Prof. Paolo Biagi (da parte dei dottori Marta Rapi, Francesca Roncoroni, Angelo Eugenio Fossati e Stefania Casini) erano tutte fondate sulla circostanza della sussistenza di una relazione sentimentale tra il ricorrente e altra candidata (la dott.ssa Elisabetta Starnini). Il ricorrente, non ha negato (neppure nel presente giudizio) di aver intrattenuto tale relazione sentimentale, sia pure precisando che detto rapporto si sarebbe interrotto da oltre 13 anni.
II.2. Orbene, come rilevato in sede cautelare, benché il ricorrente contesti la ricorrenza, nel caso di specie, delle ipotesi disciplinate dall'art. 51 c.p.c. affermando, altresì, l'insussistenza di ragioni di convenienza ed opportunità suscettibili di sorreggere il provvedimento impugnato sotto il profilo della motivazione, è dirimente osservare che l'Amministrazione ben poteva revocare il provvedimento di nomina precedentemente adottato anche al di fuori delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., ovvero in virtù del potere alla medesima riconosciutole dall'art. 21 quinques della L. n. 241/1990 (Cons. St., Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7660). Quest'ultima disposizione, che notoriamente fonda il generale potere di revoca dei provvedimenti per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è espressamente richiamato nel provvedimento impugnato. Del resto, il canone per cui, le Commissioni giudicatrici, nei concorsi pubblici anche universitari, devono garantire, nella loro composizione, trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, discende dai principi generali e costituzionali vigenti in subiecta materia.
II.3. Nella specie, l'avere intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto circostanza (ben diversa dall'ipotesi della mera collaborazione scientifica) astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà. L'ordinamento amministrativo, infatti, con tale genere di misure mira ad evitare tutte quelle ipotesi in cui, per circostanze oggettive, vi è il concreto pericolo (ma non necessariamente la certezza, attesa la natura formale della tutela) che possa essere compromessa la serenità di giudizio e la natura formale dell'accertamento. La persistente notorietà all'interno dell'Università della suddetta vicenda, poi, accresceva maggiormente l'esigenza di tutela dell'interesse alla trasparenza delle operazioni di valutazione, al fine di precludere ogni indebito sospetto di parzialità da parte della Commissione giudicatrice.
II.4. Per gli stessi motivi appena esposti, è pure infondata la censura di difetto di motivazione, avendo l'impugnato decreto evidenziato le ragioni che hanno determinato l'amministrazione ad esercitare il potere di revoca della nomina del ricorrente a componente della Commissione giudicatrice.
II.5. Da ultimo, quanto al vizio d'incompetenza, si osserva che, secondo la normativa di settore, le istanze di ricusazione si propongono al Rettore, implicitamente investendo il medesimo organo anche del potere di assumere le necessarie decisioni (art. 9 del D.L. n. 120/1995, art. 3, comma 16, del D.P.R. n. 117/200 e art. 7 del bando); i Consigli di Facoltà, del resto, non hanno alcuna competenza a deliberare sulle istanze di ricusazione, come risulta dall'art. 25 dello Statuto (cfr. all. 17 del resistente).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, pur tenendo conto nella liquidazione che la difesa erariale ha depositato memoria solo nella fase cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente che si liquidano in € 1.200,00.
14-09-2014 00:20
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