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Sentenza

I professionisti obbligati ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro mediante...
I professionisti obbligati ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro mediante POS.
TAR Lazio, sez. III – ter, ordinanza 29 – 30 aprile 2014, n. 1932
Presidente Daniele – Estensore Vallorani

Osserva

Ritenuto che, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, la domanda diretta all'annullamento del Decreto Ministeriale in epigrafe (atto di normazione secondaria, attuativo di quanto disposto dal D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) non appare caratterizzata da evidente “fumus boni juris”, atteso che il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'art. 9, comma 15-bis, impone perentoriamente ed in modo generalizzato che “a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito….”;
ritenuto che con il Decreto impugnato il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale (relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali) limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (cfr. art. 15, comma 5, D.L. n. 179 del 2012), un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell'anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori) e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge (peraltro ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.L. cit. la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”);
Considerato, pertanto, che ad una prima e - inevitabilmente – sommaria valutazione, l'atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere;
ritenuto che le censure ulteriormente svolte dai ricorrenti mediante il richiamo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 23 e 41 Cost. (cfr. parte delle censure di cui al primo motivo di ricorso) non sembrano riferibili all'atto impugnato ma, semmai, all'atto avente forza di legge da cui esso promana mentre i ricorrenti pongono espressamente, nel motivo di ricorso sub 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.L. 179 del 2012 alla luce degli artt. 23 e 77 Cost.;
ritenuto che le predette questioni, involgenti il Decreto impugnato non in via diretta bensì in via derivata, al pari della sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione impongono approfondimenti ulteriori, non consentiti nella presente sede cautelare;
Ritenuto altresì che il pregiudizio allegato, in relazione ai costi organizzativi ed economici connessi all'acquisto del POS reso obbligatorio dalla norma in discorso, ha natura prettamente economica;
ritenuta, sotto tale ultimo profilo, carente la dimostrazione dell'irreparabilità del pregiudizio, richiesta dall'art. 55, comma primo, c.p.a., che non può riferirsi al Consiglio dell'Ordine come ente esponenziale della categoria mentre, con riferimento al singolo professionista ricorrente tale pregiudizio non può esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali, in assenza di deduzioni sulla situazione economica dell'interessato, tali da far ipotizzare un esito potenzialmente irreversibile, in caso di mancata sospensione degli effetti del provvedimento;
ritenuto di compensare le spese della presente fase, stante la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
respinge l'istanza cautelare;
spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Avv. Antonino Sugamele

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