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Sentenza

I presupposti per l’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubbli...
I presupposti per l’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico di una strada vicinale.
T.A.R. Toscana, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 649

N. 00649/2014 REG.SEN.

N. 00972/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 972 del 2009, proposto da:
Enzo Rocchi, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Sagradini e Paolo Giunti, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Firenze, Piazzale Porta al Prato n. 46;

contro

Comune di Podenzana, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione di opere abusive notificata il 16.03.2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il Sig. Rocchi ha impugnato il provvedimento prot. 1191 del 17 marzo 2009, con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Podenzana - richiamato il verbale di accertamento del 10 marzo 2009 prot. n. 1068 redatto dal Comando di Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico comunale, e precisato che “la strada vicinale privata di uso pubblico è tale in quanto la stessa è un passaggio da tempo [im] memorabile da parte degli abitanti del Saletto per il raggiungimento della strada Provinciale Aulla-Metti; che la strada diparte dal nucleo abitato del Saletto e per un tratto di circa 300 ml raggiunge la strada comunale di Villa Argentina; [e che] la strada è stata catalogata come accesso all'abitato del Saletto in caso di calamità nel Piano Intercomunale di Protezione Civile bassa Lunigiana” - gli ha ordinato, ai sensi dell'art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, ritenendo che si tratti di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, la rimozione di “un cancello [installato] sulla strada vicinale privata di uso pubblico che diparte dal nucleo dell'abitato del Saletto e dopo un percorso di circa 300 ml sbocca sulla strada comunale di Villa Argentina” e di alcuni vasi disposti lungo la stradina stessa e “che impediscono il passaggio”, rimozione da effettuare entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertenza che in mancanza il bene e l'area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) nullità dell'ordine di demolizione, in quanto lo stesso porta la data del 17 marzo 2009, incompatibile con la data di notifica dello stesso (16 marzo 2009);

2) difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto non sarebbe stato indicato il titolo in forza del quale quest'ultimo sarebbe tenuto alla rimozione dei manufatti descritti nell'ordinanza impugnata e, pertanto, si potrebbe solo ipotizzare che il Sig. Rocchi sia destinatario del provvedimento in quanto proprietario dell'area in cui si trovano gli oggetti da rimuovere, il che, peraltro, sarebbe vero solo per l'area su cui è stato installato il cancello, ma non per quella su cui sono state disposte le fioriere di proprietà della figlia;

3) carenza di istruttoria e violazione di legge, in quanto, con raccomandata dell'8 agosto 2008, lo stesso Comune avrebbe dichiarato che la strada in questione non era inserita “nel piano generale dichiarativo di classificazione del patrimonio stradale comunale adottato nell'anno 1963”, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, per imporre una servitù di pubblico transito sulla proprietà privata, avrebbe dovuto adottare un formale provvedimento ablatorio ai sensi di legge, ovvero dimostrare la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada vicinale in questione, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, avrebbe un carattere strettamente privato come risulterebbe dalle planimetrie catastali.

Non si è costituito il Comune di Podenzana.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso non ha pregio.

La data del provvedimento impugnato è indicata, ma, per un evidente mero errore materiale, è successiva a quella della notifica del provvedimento, con la conseguenza che l'ipotesi è assimilabile a quella in cui il provvedimento è sprovvisto di data, ipotesi questa che, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza amministrativa, non comporta la nullità dell'atto e può assumere rilevanza solo nei casi in cui abbia particolare influenza sul procedimento logico e determinativo del provvedimento (T.A.R. Liguria, Genova, 25 giugno 2005 n. 972).

E, nel caso di specie, l'erronea indicazione della data non impedisce né l'individuazione dell'atto né la possibilità dello stesso di spiegare i suoi effetti.

Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Infatti, la legittimazione passiva del ricorrente trova la propria giustificazione nella circostanza che lo stesso è individuato nel verbale di accertamento del 10 marzo 2009 quale materiale esecutore – e quindi responsabile dell'abuso, ai sensi dell'art. 132 della L.R.T. n. 1/2005 - delle opere di cui si ordina la rimozione, a prescindere da chi sia il proprietario delle aree su cui le opere insistono; né, comunque, il ricorrente dimostra la diversa titolarità della proprietà su cui insistono le fioriere.

Non risulta, infine, condivisibile il terzo motivo di ricorso.

In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l'esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico di una strada vicinale – ai sensi dell'art. 378 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ovvero ai sensi dell'art. 15 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446 - l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7831; id., 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155).

Nel caso di specie, dell'accertamento positivo del pubblico transito da tempo immemorabile sul tratto di strada compreso nella proprietà degli appellati si dà diffusamente conto nel verbale di accertamento della Polizia Municipale del 10 marzo 2009 - espressamente richiamato nel provvedimento impugnato – munito di fede privilegiata, in cui, premesso di aver constatato che “il Sig. Rocchi Enzo e famiglia, hanno chiuso con vario materiale edilizio la stradina interna che collega Saletto con la strada comunale di Villa Argentina, nonché subito dopo la Strada Provinciale Aulla-Metti”, si dà atto che il Comandante dei Vigili ha raccolto testimonianze degli abitanti del Saletto da cui è emerso che la stradina in questione serve e serviva da tempo immemorabile tutti gli abitanti del Saletto e parte alta di Podenzana (Oliveto-Cavana ecc) per raggiungere la strada provinciale sopra citata; si dà atto, altresì, che la strada è stata manifestamente fatta oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazioni, sopra e sotto di essa, di infrastrutture di servizio da parte dell'ente pubblico (il Comune ha eseguito i lavori per la realizzazione della “fognatura pubblica con relativa cementificazione negli anni 1970 della strada e installazione di pubblica illuminazione negli anni 1980”).

Non può sottacersi, peraltro, che il motivo di doglianza esaminato non sarebbe comunque conducente ai fini dell'accoglimento del ricorso, dal momento che il provvedimento impugnato si configura come un provvedimento repressivo in materia edilizia – non censurato dal ricorrente sotto questo profilo - ancorchè adottato, senza fare uso dei poteri di autotutela possessoria in tema di strade soggette ad uso pubblico, anche con la finalità di ripristinare l'uso pubblico della strada. 3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l'omessa costituzione dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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