Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Giovane vuole fare il finanziere, ma frequenta pubblicamente appartenenti ad org...
Giovane vuole fare il finanziere, ma frequenta pubblicamente appartenenti ad organizzazioni criminali. Legittima l'esclusione dal concorso per il Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 ottobre - 6 dicembre 2013, n. 5817
Presidente Numerico – Estensore Realfonzo

Fatto e diritto

Con il presente gravame il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza impugnano la sentenza del TAR Lazio con cui è stata annullata la delibera del 16.6.2004 della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni della G.d.F., Comando Centro di Reclutamento per l'ammissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia, ed il III Decreto di arruolamento- anno 2001, nella parte in cui non è stato ammesso all'arruolamento l'aspirante T.T., per mancanza del requisito previsto dall'art.2 punto n) del bando pubblicato sulla GU n.39 del 19.5.2000, poiché sia le informazioni del Comando Provinciale di Agrigento e quelle provenienti dalla Tenenza della GdF di Porto Empedocle, sia il rapporto informativo della Questura di Agrigento avevano documentato una sua frequentazione con malavitosi, che avrebbe configurato “così la mancanza del requisito di cui all'art. 2 punto n) del bando di arruolamento (qualità morali e di condotta..) per avere esso T. posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.
La sentenza impugnata è affidata alle considerazioni sostanziali per cui:
-- l'essersi trattenuto in pubblico prima dell'arruolamento con alcuni soggetti non avrebbe potuto “… portare seriamente a concludere per un giudizio di sicuro disvalore del comportamento nella vita privata e giustificare il grave provvedimento di esclusione dall'arruolamento nel Corpo”;
-- essendo “Porto Empedocle …una cittadina piuttosto piccola ove, ragionevolmente, molti giovani aventi la medesima età si conoscono per avere frequentato la medesima scuola, avere svolto le medesime attività sportive od altro, e che, soprattutto in certe ore della giornata, l'incontro tra persone in vie altamente frequentate è circostanza del tutto prevedibile ed usuale”, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto effettuare un'indagine più accurata al fine di accertare l' esistenza di ulteriori elementi di giudizio desumibili dalla documentazione personale del militare;
-- non sarebbe stata sufficiente una “semplice, per quanto attendibile, informativa degli organi di polizia per giungere alla conclusione che l' aspirante non è in possesso del detto requisito, trascurando, invece, di effettuare un' indagine più accurata al fine di accertare l' esistenza di ulteriori elementi di giudizio desumibili dalla documentazione personale del militare”;
-- sarebbe stato del tutto indimostrato che il T. conoscesse i precedenti penali dei soggetti con i quali si accompagnava insieme ad altri giovani incensurati;
-- “il comportamento privato del T. avrebbe dovuto essere oggetto di un più approfondito esame da parte della Commissione tenendo nel dovuto conto anche (de)i giudizi dei comandanti di vari reparti in Roma, Torino ed Ascoli Piceno”.
L'appello, senza l'intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla violazione dell'articolo 124 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'articolo 6, comma 2 del d.lgs. 17 novembre del 1997 n. 398).
L'appellato costituitosi in giudizio con memoria, ha contestato le affermazioni del Ministero, sottolineando l'esattezza della sentenza impugnata in relazione all'insussistenza di fatti addebitabili, all'ottimo servizio militare prestato nei vari comandi quale volontario ed alla circostanza per cui il padre era stato brigadiere della Guardia di Finanza.
Con ordinanza cautelare n. 5809/2007, la Sezione ha respinto la domanda cautelare del Ministero, rilevando l'assenza di un danno grave ed irreparabile ed il semplice dovere di riesame conseguente alla sentenza.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L'appello è fondato.
Assume il Ministero che l'art. 2, comma primo del bando di concorso prescriveva che potevano partecipare all'arruolamento coloro "… in possesso delle qualità morali di condotta previste dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 numero 29 e successive modificazioni.” La norma, ora sostituita dall'articolo 35 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, rinvia, a sua volta, al disposto dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989 n.53, che, per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge primo aprile 1981 n. 121, prevede "il possesso delle qualità morali di condotta stabilite per l'ammissione i concorsi per la magistratura ordinaria".
In particolare l'articolo 124 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e s.m.i. “Disciplina dell'Ordinamento Giudiziario”, stabilisce la non ammissione dei candidati che "per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile".
Nel caso di specie, dalle informazioni risultava che l'appellante si accompagnava a personaggi, notoriamente dediti ad attività criminose, con specifici precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, rapina ed omicidio doloso.
Tale situazione avrebbe giustificato il giudizio della Sottocommissione di inammissibilità all'arruolamento nel Corpo dell'appellato per mancanza delle qualità morali di condotta.
La censurabilità del comportamento posto in essere dall'aspirante sarebbe stata senza dubbio in contrasto con i principi di moralità e condotta previsti dalla legge, e richiamati espressamente dal bando di concorso. Il giudizio di non idoneità non discenderebbe da una valutazione del suo comportamento penale o comunque di tipo sanzionatorio, ma dall'applicazione della regola del bando di concorso che preclude l'accesso al Corpo per coloro che abbiano tenuto comportamenti moralmente riprovevoli, e che appaiono inconciliabili con le funzioni assegnate agli appartenenti alla Guardia di Finanza.
Il requisito, nel caso, non avrebbe lasciato margini di apprezzamento, in quanto quello che rileva era la contiguità, sia pure saltuariamente dimostrata, con soggetti operanti nell'illegalità, i quali pongono in essere comportamenti illeciti che il corpo della Guardia di Finanza ha istituzionalmente il compito di contrastare e reprimere. Le considerazioni fatte dal Tar, relativamente alla natura dei rapporti nei piccoli centri, rafforzano al contrario il provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente avrebbe sicuramente conosciuto le condotte censurabili dei propri conoscenti. Lo stesso Tar del Lazio, con altra sentenza, la n. 8458/2002, avrebbe evidenziato che di fronte all'interesse pubblico prioritario di operare reclutamento di allievi finanzieri irreprensibili sotto ogni aspetto, intellettuale, psicofisico e morale, recedono gli interessi dei singoli privati cittadini aspiranti ad un impiego.
La credibilità delle funzioni istituzionali dovrebbe portare ad un giudizio prognostico diretto ad escludere del tutto ogni possibilità che, nell'esercizio dei propri compiti, il finanziere si trovi poi ad operare interventi non perfettamente rispondenti a quel criterio di rigore e di assoluta imparzialità, che devono caratterizzare rispettivamente servizio istituto.
L'assunto, così complessivamente riassunto, merita piena adesione.
Ai sensi dell'art. 26, l. 1 febbraio 1989 n. 53, per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia, indicate dall'art. 16, l. 1 aprile 1981 n. 121 (e quindi anche al Corpo della Guardia di Finanza) è richiesto il possesso delle medesime qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
In sostanza, in base alle specifiche previsioni di cui agli art. 8 e 124 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, è necessario, fra l'altro, "aver sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica", mentre non sono ammessi ai concorsi in magistratura e, dunque, per richiamo, anche a quelli destinati all'accesso presso le forze di polizia, i candidati che "non risultino di condotta incensurabile".
In tale direzione quindi l'applicazione delle predette norme non può non tener conto dei principi costantemente affermati dalla pluridecennale giurisprudenza intervenuta in materia.
L'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nel disciplinare i predetti requisiti di ammissione attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità morali e personali e perhabituscomportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni. Tale qualità ha un'estensione ben maggiore del requisito della buona condotta, che era richiesta per l'accesso ai pubblici impieghi e che è stata poi eliminata per effetto della l. 29 ottobre 1984 n. 732 (Consiglio Stato sez. IV 27 dicembre 2001 n. 6417).
L'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 richiede il requisito di una condotta assolutamente incensurabile ed implica un giudizio di irreprensibilità del comportamento del candidato che aspiri ad entrare in magistratura o in un corpo di polizia, in considerazione delle delicate funzioni che l'interessato sarà chiamato a svolgere (cfr. Consiglio Stato sez. IV 12 settembre 2006 n. 5301; Consiglio di Stato sez. IV 02 marzo 2012 n. 1213).
La frequentazione reiterata, e non occasionale, di soggetti pregiudicati o aventi rapporti con ambienti della delinquenza mafiosa rende attendibile il giudizio di pericolo circa il fatto che un aspirante militare possa avere indebiti rapporti con la criminalità, o peggio, che la sua attività possa in futuro agevolare, anche in maniera indiretta, una malavita organizzata, che ormai inquina tutte le regioni italiane.
Per questo appaiono del tutto irrilevanti le circostanze per cui alcune persone con le quali l'interessato si sarebbe accompagnato sarebbero state incensurate e che il T. non “sarebbe mai stato sottoposto a sanzione, diffida, ammonimento, indagine, condanna o ad altro provvedimento, essendo semplice oggetto di un'informativa degli organi di polizia”.
Le valutazioni della precedente “condotta incensurabile” attengono ad un giudizio di carattere meramente probabilistico – effettuato prendendo in considerazione le frequentazioni e le condizioni ambientali -, giudizio che è del tutto disgiunto e prescinde da profili di carattere sanzionatorio.
Si tratta di verificare “ex ante” l'assenza di eventi che possano far ritenere la mancanza del senso morale, del rigore, dell'obiettività, dell'onore e della legalità che sono le qualità umane e professionali indispensabili per un Finanziere.
Al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità ed al buon andamento degli uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall'art. 97 Cost., la verifica del possesso del requisito della condotta incensurabile, richiesto dall'art. 124, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, concerne ed implica un'attività di valutazione frutto di ampia discrezionalità e che, per questo, impinge direttamente nel merito stesso dell'azione amministrativa. Come tale è parzialmente sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, fatti naturalmente salvi i soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere.
Al riguardo, ha ragione il Ministero quando rileva che, nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla funzionalità del Corpo della Guardia di Finanza e quello del privato al conseguimento di un posto di lavoro appare senz'altro prevalente il primo.
Tali valutazioni derivano dalla considerazione di tutti gli elementi e tutte le circostanze dalle quali desumere, direttamente o indirettamente, le frequentazioni, le inclinazioni ed in definitiva i connotati fondamentali della personalità del soggetto.
In tale ottica è evidente che i giudizi circa la condotta non irreprensibile sono sottoposti ad ampi ed inevitabili margini di opinabilità, ma che appaiono legittimamente ancorati a criteri di prudenza e di precauzione, essendo diretti ad evitare ogni possibile ripetersi degli episodi di infiltrazione mafiosa nelle diverse Forze di Polizia (peraltro ripetutamente emersi nel corso dell'ultimo decennio).
Ciò premesso in linea generale si deve rilevare che, nel caso in esame, esattamente la Difesa erariale rileva la contraddittorietà della sentenza.
In primo luogo è significativo che le informative del Comando provinciale di Agrigento, della Tenenza della GdF di Porto Empedocle e della Questura di Agrigento appaiono del tutto concordanti sugli elementi di fatto.
Non vi sono dubbi che il T., nei cinque anni prima dell'arruolamento, in tre occasioni era stato sorpreso, ed identificato in strada, in compagnia di alcuni malavitosi, rispettivamente; nell'anno 1996 unitamente ad un soggetto segnalato ai sensi della legge sugli stupefacenti; per due volte nell'anno 2000 nella giornata del 13.9.2000, prima insieme a soggetto incensurato ed un'altra volta con soggetto con precedenti penali e di polizia ed in compagnia di un appartenente a consorteria mafiosa.
In primo luogo non solo non si è trattato di un unico episodio. Anche la distanza nel tempo tra i due accertamenti ben può essere considerato un sintomo diretto di un comportamento reiterato che comunque potrebbe anche non essere il solo frutto di pura causalità.
Appare dunque ineccepibile il fondamento fattuale del provvedimento per cui l'appellato frequentava e si accompagnava“ a personaggi notoriamente dediti ad attività criminose con precedenti penali per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, traffico di armi, rapina ed omicidio doloso”.
In tale quadro, il provvedimento impugnato in prime cure, appare ragionevole, in quanto la Sottocommissione ha valutato complessivamente gli elementi in questione, ritenendo legittimamente che fossero sufficienti a sorreggere la valutazione di inidoneità dell'aspirante.
Alla luce della comune esperienza di chi abita i piccoli centri, è parimenti errata la considerazione del TAR per cui essendo “Porto Empedocle …una cittadina piuttosto piccola”sarebbe stato inevitabile frequentare pregiudicati e malavitosi.
Al contrario, proprio il c.d. “controllo sociale” che nei piccoli centri è tipicamente assicurato dall'opinione pubblica del luogo rende scarsamente credibile che il giovane non conoscesse chi fossero realmente i suoi frequentatori, soprattutto trattandosi del figlio di un Brigadiere della Guardia di Finanza.
Fra l'altro in certi ambienti l'accompagnarsi in pubblico con appartenenti alla delinquenza organizzata può essere inteso come un preciso status.
Ha ragione, infatti, l'Amministrazione appellante quando sottolinea come la contiguità, anche se solo saltuaria, con soggetti operanti nell'illegalità costituisce una condotta comunque incompatibile con i doveri di chi appartiene ovuole appartenere al Corpo della Guardia di Finanza.
Al riguardo è irrilevante l'irreprensibile servizio svolto quale militare, dato che si tratta di un profilo di impiego del tutto differente da quello oggi in questione.
In definitiva, l'essersi trattenuto in pubblico prima dell'arruolamento con appartenenti a organizzazioni criminali dava logico fondamento al giudizio di sicuro disvalore del comportamento nella vita privata e giustificava il provvedimento di esclusione dall'arruolamento dell'appellato nel Corpo..
In conclusione l'appello è fondato e deve essere accolto e per l'effetto, la decisione impugnata deve essere annullata.
Le spese del doppio grado possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello come in epigrafe proposto e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
2. spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza