Esclusa dal concorso per allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo della polizia penitenziaria ottiene provvedimento di annullamento in quanto manca la motivazione.
Consiglio di Stato sez. IV Data: 12/02/2014 ( ud. 18/06/2013 , dep.12/02/2014 ) nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5930 del 2012, proposto da:
Ma. Ia., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Immacolata Amoroso,
Fernando Bonelli, con domicilio eletto presso Maria Immacolata Amoroso
in Roma, P.Le Clodio n. 56;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 05366/2012,
resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso a 271 allievi
vice ispettori del ruolo degli ispettori del corpo della polizia
penitenziaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della
Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons.
Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Gozzi (su
delega di Fernando Bonelli) e l'avvocato dello Stato Giustina
Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con l'appello in esame, la signora Ma. Ia. impugna la sentenza 13 giugno 2012 n. 5366, con la quale il TAR per il Lazio, sez. Iquater ha rigettato il suo ricorso proposto avverso il provvedimento 12 ottobre 2009 del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Con tale atto è stata disposta l'esclusione della appellante dal concorso a 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo della polizia penitenziaria (indetto con PCD 6 febbraio 2003), in ragione dapprima ai riscontrati eccesso ponderale per un indice di massa corporea pari a 37,37 e deficit visivo relativo al visus dell'occhio destro, successivamente (a seguito di nuova visita medica), per eccesso ponderale.
La sentenza impugnata afferma, in particolare, che "il complessivo giudizio sulla non idoneità risulta conforme alle previsioni della normativa di riferimento", in quanto "l'obesità rientra chiaramente nella indicazione normativa", ex art. 122, lett. b) d. lgs. n. 443/1992, ed inoltre "l'art. 122, lett. a)... impone altresì per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente una sana e robusta costituzione fisica".
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando, poiché "la stringatezza della motivazione induce a ritenere che il giudicante di I grado non abbia tenuto in debita considerazione le censure sollevate dalla ricorrente", e precisamente:
a) la lacunosità della motivazione, poiché non appare sufficiente il mero richiamo normativo, posto che "le norme richiamate sono talmente generiche che necessitano di una motivazione che espliciti il percorso, le ragioni logico giuridiche che inducono ad adottare quel determinato provvedimento";
b) in particolare, "il semplice valore numerico dell'IMC non tiene conto del rapporto tra massa magra, massa grassa"; esso "è semplicemente un calcolo matematico (rapporto altezza peso) che non tiene conto della peculiarità del soggetto";
c) in ogni caso, la patologia contestata, eccesso ponderale, non è causa di non idoneità ai sensi dell'art. 123 d. lgs. n. 443/1992, "tali essendo solo quelle tassativamente previste, ovvero quelle che, da sole o in concorso con le altre, rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio di polizia"; né vi è sufficiente motivazione in ordine alle ragioni dell'esclusione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Con ordinanza 28 agosto 2012 n. 3360, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Diritto
L'appello è fondato e deve essere accolto, in relazione al motivo con il quale si ripropone l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato, stante il suo difetto di motivazione.
Il provvedimento di esclusione della appellante dal concorso si fonda - almeno in origine - sui riscontrati "eccesso ponderale" e "deficit visivo" ed è quindi disposta ai sensi dell'art. 122, lett. b) e d) d. lgs. n. 443/1992.
Tale disposizione (recante i "requisiti psicofisici per l'ammissione ai concorsi"), prevede:
"1. I requisiti psicofisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500100020004000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi".
Deve innanzi tutto essere ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2012 n. 4405), secondo il quale ai fini dell'arruolamento nelle forze armate l'accertamento dei requisiti psicofisici -attitudinali costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, se non per macroscopico travisamento dei fatti e per illogicità nei presupposti o nelle considerazioni conclusive e, dunque, per difetto di motivazione in ordine alle valutazioni effettuate dall'amministrazione stessa.
Nel caso di specie, in cui l'esclusione dal concorso è stata effettuata ritenendo ricorrenti le ipotesi di cui alle lettere b) e d) - in un primo momento, e poi solo quella di cui alla lett. b) - dell'art. 122 d. lgs. n. 443/1992, occorre rilevare:
- per un verso, che la lett. b) prevede, in via generale, che "il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia", il che comporta, in difetto di precise e cogenti indicazioni normative, che l'amministrazione deve motivare sulle ragioni per le quali un pur rilevato "eccesso ponderale", è tale da rendere inidonei all'espletamento dei servizi di polizia;
- per altro verso, nella visita di seconda istanza (16 settembre 2009) non si è espresso alcun giudizio ulteriore in ordine ad un "deficit visivo" della candidata, fondandosi la conferma del giudizio di non idoneità solo sull' "eccesso ponderale";
- infine, che il provvedimento di esclusione riferisce quest'ultima solo al predetto eccesso ponderale.
Appare, dunque, evidente il difetto di motivazione che rende illegittimo il provvedimento impugnato con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Pertanto, l'appello deve essere accolto - in relazione al motivo con il quale si ripropone il predetto vizio di difetto di motivazione - e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento del provvedimento con il medesimo impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ia. Ma. (n. 5930/2012 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento del provvedimento con il medesimo impugnato.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEB. 2014
06-03-2014 22:28
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