Equity swap: il duplice regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 58/98 (procedimenti innanzi alla Consob) e le conseguenti misure accessorie violano i principi dell’equo processo e del ne bis in idem.
Il fatto storico.
Gabetti e Marrone erano rispettivamente il direttore di entrambe le società coinvolte ed il procuratore della Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. In base ad accordi presi con otto banche, per l'esecuzione del piano di finanziamento della società, la Fiat rischiava di perdere la maggioranza e, per evitare ciò, su consiglio di Grande Stevens, legale specializzato in diritto societario, pensarono di ricomprare le proprie azioni tramite la finanziaria controllata Exor, evitando l'OPA. Contestualmente avviarono una rinegoziazione di un contratto di equity swap con la Merril Lynch. Nel comunicato stampa, richiesto dalla Consob per pubblicizzare le iniziative prese per la restituzione del prestito, fu omessa ogni informazione su questa trattativa, perché ancora in corso e ritendo legale non darla. La Consob, considerando la questione già studiata ed in esecuzione, col provvedimento n.15760/07 condannò i ricorrenti ai sensi dell'art. 187 ter punto 1 d.lgs. n. 58/98 (manipolazione del mercato). Fu loro interdetto di assumere incarichi di amministrazione, di direzione e di controllo di società quotate in borsa. Gli atti furono trasmessi alla Procura che avviò un procedimento penale. I ricorrenti contestarono la scelta perché non c'era stata una significativa alterazione del mercato (valore degli strumenti finanziari) necessaria per contestare l'illecito penale (Cass. pen. 15199/06). Questo duplice processo sulla stessa trasgressione ha legittimato la condanna dell'Italia.
08-03-2014 05:53
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