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Sentenza

Elezioni regionali 2012. Il ricorrente, risultato secondo nella lista Grande Sud...
Elezioni regionali 2012. Il ricorrente, risultato secondo nella lista Grande Sud chiede al servizio di riscossione di conoscere tutti gli atti e documenti relativi all’attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, intercorsi tra la controinteressata, unica eletta nella predetta lista, e l’intimata società, al fine di fare valere una eventuale causa di ineleggibilità.
N. 00593/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01981/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2013, proposto da:
S. G. rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Calpona e Tiziana Rotondo, con domicilio eletto in Palermo, Via Wagner n. 8, presso lo studio dell'avv. Santi Migliorino;

contro

Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vajana, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Siracusa n. 38;

nei confronti di

G. B. F. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 24.08.2013;

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente al rilascio della documentazione inerente il rapporto professionale di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale intercorrente tra la Riscossione Sicilia s.p.a. e l'avv. G.B.F.;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia s.p.a., con le relative deduzioni difensive;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il referendario Maria Cappellano;

Uditi all'adunanza camerale del giorno 12 febbraio 2014 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso notificato il 9 ottobre 2013 e depositato il successivo 16 ottobre, l'odierno ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata dal predetto in data 24.08.2013 alla Riscossione Sicilia s.p.a..

Espone che:

- nella predetta richiesta, l'odierno istante, premettendo di avere partecipato alle consultazioni elettorali regionali del 2012, e risultato secondo della lista “Grande Sud”, ha chiesto di conoscere tutti gli atti e documenti relativi all'attività di “consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale”, intercorsi tra la controinteressata, unica eletta nella predetta lista, e l'intimata società, al fine di fare valere una eventuale causa di ineleggibilità della predetta ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c), della l.r. n. 29/1951;

- di non avere ricevuto alcuna risposta alla predetta istanza di accesso ai documenti, con conseguente formazione del silenzio rifiuto impugnato.

Deduce, quindi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 25 della l. n. 241/90; eccesso di potere, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, in quanto la p.a. avrebbe dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso, avendo l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza; con conseguente illegittima reiezione, ex art. 25, co. 4, della l. n. 241/1990, dell'istanza stessa.

Chiede, quindi, previa declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi, che venga ordinato all'intimata società di rilasciare copia della documentazione richiesta con la citata istanza, con condanna alle spese.

B. – Si è costituita in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014, su richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione

D. – Va preliminarmente dato atto della tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente solo un giorno libero prima dell'udienza, a fronte del termine dimezzato per il deposito delle memorie di replica, di dieci giorni liberi ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 1, e 87, co. 3, cod. proc. amm.: di tale scritto difensivo, pertanto, il Collegio non potrà tenere conto ai fini della decisione della presente controversia.

E. – Il ricorso è inammissibile.

E.1. – Sotto un primo profilo, viene in rilievo la natura sostanzialmente esplorativa dell'istanza di accesso.

Osserva il Collegio che un soggetto, benché astrattamente legittimato all'accesso agli atti, non può utilizzare lo strumento dell'accesso ai documenti amministrativi, al fine di azionare, come nella fattispecie concreta, forme di generale controllo sulla legittimità dell'attività amministrativa (cfr. Consiglio Stato, VI, 27 febbraio 2008 n. 721; V, 25 settembre 2006 , n. 5636)

Depone, invero, in senso preclusivo di tale possibilità, la disposizione contenuta nell'art. 24, co. 3, della l. n. 241/1990, a mente del quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”.

Nel caso in esame, emerge la natura esplorativa della richiesta di accesso, tendente ad ottenere, formalmente, copia di atti e documenti relativi al rapporto professionale tra la resistente società e la controinteressata; ma, sostanzialmente, ad ottenere informazioni in ordine all'esistenza, in concreto, di un rapporto di consulenza continuativo.

In particolare, l'esame dell'istanza di accesso evidenzia tale carattere esplorativo, emergendo la finalità di conoscere la complessiva attività defensionale e di consulenza legale espletata dalla controinteressata in favore della resistente società.

Sotto un secondo profilo, va anche rilevata la estrema genericità ed indeterminatezza dell'istanza di accesso.

Va premesso che, per costante giurisprudenza, l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6201).

Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati (Cons. Stato, VI, n. 117/2011).

Nel caso di specie il ricorrente, nel richiedere, testualmente, l'estrazione di “tutti gli atti e documenti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, intercorsi tra la Serit Sicilia Spa e l'avv. Bernadette Grasso”, non solo non ha indicato alcun periodo temporale di riferimento, ma non ha neppure indicato gli estremi di alcun atto o documento; sicché, seppure la richiesta di accesso era supportata da uno specifico interesse individuale, tuttavia, detta istanza, per come è stata formata, avrebbe comportato un controllo generalizzato e di tipo sostanzialmente ispettivo sull'operato dell'Amministrazione.

La stessa avrebbe, inoltre, frustrato la ratio sottesa all'istituto del diritto di accesso, il quale, se per un verso tutela la posizione qualificata e differenziata del richiedente, per altro verso non può tollerare che la p.a. diventi destinataria di richieste esorbitanti, e comportanti una defatigante attività di ricerca delle pratiche; attività, la quale si porrebbe del tutto in contrasto con lo stesso principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost..

Sotto un terzo ed ultimo profilo, non può non considerarsi la peculiare natura degli atti oggetto della richiesta di accesso – atti di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale - di norma sottratti al diritto di accesso, in quanto relativi all'attività difensiva della p.a. e al rapporto professionale che lega il difensore (anche del libero foro) all'amministrazione che lo utilizza per la difesa prima e durante il giudizio; e il richiamo al D.P.C.M. n. 200/1996, operata dalla difesa della resistente amministrazione, è pertinente al caso in esame, in quanto, sebbene detta fonte normativa si riferisca agli atti dell'Avvocatura dello Stato, il divieto di divulgazione degli atti defensionali, ivi affermato, è ritenuto espressivo di un principio generale valevole per tutti gli avvocati (non solo della difesa erariale).

B. –- Da quanto sopra esposto, deriva l'inammissibilità del ricorso.

C. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della resistente società; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi della controinteressata Grasso Bernadette Felice, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore Riscossione Sicilia s.p.a., quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi di Grasso Bernadette Felice.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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