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Sentenza

Edilizia e urbanistica:Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi c...
Edilizia e urbanistica:Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali: sanzione amministrativa. Sanzioni comminabili. Individuazione. Contestazione dell'illecito. Deve essere completa. Fattispecie.
T.A.R.  sez. VII  Napoli , Campania 16/07/2013 ( ud. 09/05/2013,dep.16/07/2013 ) 
Numero: 3708
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania         
                          (Sezione Settima)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2009, proposto da: Lu.
D'A. anche in nome e per conto della coniuge Ma. Ci., rappresentato e
difeso dall'avv. Alberto Vitale, con domicilio eletto presso  Antonio
Messina in Napoli, viale Gramsci, n. 16;                             
                               contro                                
Comune  di  Vico  Equense,  in  persona  del  sindaco  pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto, con  domicilio  ex
lege in Napoli, Segreteria T.A.R., P.zza Municipio;                  
                         per l'annullamento                          
- dell'ordinanza n. 541 del 7.10.2008 del  Comune  di  Vico  Equense,
avente ad oggetto la demolizione e rimessa in  pristino  dello  stato
dei luoghi relativamente ai presunti abusi contestati per  l'immobile
di via G. B. Della Porta n. 13;                                      
-  nonché  di  ogni  altro  provvedimento  preordinato,  connesso   e
consequenziale ivi richiamato e comunque lesivo degli  interessi  del
ricorrente, tra  cui  l'accertamento  dell'Ufficio  tecnico  comunale
prto. n. 22864 datato 7 agosto 2008                                  
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;  
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;        
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013  la  dott.ssa
Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 6-10/12/08 e depositato il successivo 5 gennaio 2009 D'A. Lu. ha impugnato l'ordinanza n. 541 del 7.10.2008 del Comune di Vico Equense, avente ad oggetto la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. 380/01 relativamente agli abusi contestati per l'immobile di via (omissis...), consistenti nella realizzazione:

a) sul lato sinistro del termine del viale privato di accesso, di recinzione sul confine mediante utilizzazione di paletti in ferro cementati a suolo e rete metallica, di lunghezza pari a circa mt. 6,00 ed altezza pari a mt. 2,10;

b) sul lato posteriore del fabbricato istallazione di cancellato in pali di castagno e rete metallica ancorato alla recinzione di cui in seguito, di larghezza pari a mt. 1,80 e altezza parti a mt. 1,60;

c) nell'area cortilizia antistante il fabbricato di tre gazebo con struttura in ferro, di cui due avvitati al suolo ed uno bullonato al suolo, di cui uno privo di telo di copertura, della dimensione rispettivamente di mt. 3,00Xmt. 3,00 ed altezza variabile da mt. 2,65 a mt. 2.05; mt. 4,00X mt. 3,00 ed altezza variabile da mt. 2,65 a mt. 2,05 e mt. 4,00X4,00 ed altezza variabile da mt. 3,58 a mt. 2,40;

d) di infissi esterni con persiane alla romana in alluminio anodizzato prevermiciato in contrasto pertanto con le prescrizioni dell'art. 26 del P.U.T..

1.1 Con l'impugnata ordinanza si contesta inoltre l'abusività di altre opere, già risultanti da pregressi accertamenti dell'ufficio ovvero:

e) le opere di cui all'accertamento tecnico prot. n. 61/R.I del 20/03/2003 e alla richiesta di sanatoria prot. 5438 del 10/03/2003, non perfezionatasi in quanto la C.E.C.I. aveva espresso parere negativo per alcune opere (ringhiera al terrazzo del piano sottotetto, modifica del terrazzino sul prospetto principale; realizzazione della scala di accesso) ancora in sito, come rilevato da rapporto tecnico U.T.C. n. 61 del 20/03/03;

f) la costruzione di impianto ascensore di cui al permesso di costruire n. 25 del 29/03/2004, non essendo detto permesso divenuto efficace, in quanto mancante della comunicazione di inizio dei lavori e del deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile;

g) il recupero abitativo del sottotetto di cui alla d.i.a. prot. 7894 del 18/03/2004, non essendosi la stessa perfezionata, essendo rimasta inevasa la richiesta di versamento degli oneri concessori, intervento questo, come rilevato a seguito di sopralluogo, peraltro eseguito solo in parte con l'abbassamento di quota del solaio di calpestio;

h) le opere di cui all'accertamento tecnico prot. 32550 del 15/11/2005 e alla successiva ordinanza n. 22/2006, demolite solo in parte, come rilevato a seguito di sopralluogo;

1.2 Si contesta infine la realizzazione, senza d.i.a. del seguente intervento:

i) realizzazione di recinzione in pali di castagno e rete metallica lungo i confini di proprietà, ovvero lungo la strada di via G.B. Della Porta, lungo il confine lato interno, lungo il confine retrostante il fabbricato, della lunghezza complessiva di circa mt. 22 ed altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 1,80, opere queste ultime oggetto della sola sanzione pecuniaria pari ad ero 516,00.

2. Ciò posto, il ricorrente, pur assumendo la correttezza della gravata ordinanza in relazione alle opere di cui al punto i), fatte oggetto dell'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, ha contestato la demolizione disposta in relazione ad altre opere, articolando in due motivi di ricorso le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione artt. 3,6,10 22,31 e 33 D.P.R. 380/01; violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi generali in materia; carenza dei presupposti, travisamento, sproporzione; atipicità.

Il ricorrente deduce in primo luogo che le opere oggetto di contestazione, in quanto di natura pertinenziale e non comportanti la realizzazione di volumi e/o superfici aggiuntive rispetto all'assentito (non potendo considerarsi come opere di nuova costruzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 punto e) e dell'art. 10 comma 1, del D.P.R. 380/01), non potevano essere sanzionate ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01, ma al più, configurandosi come interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 380/01, con conseguente impossibilità di configurare l'acquisizione in ipotesi di mancata esecuzione dell'ordinanza medesima.

In ogni caso, a dire del ricorrente, l'ordinanza medesima sarebbe errata in quanto:

I) le opere di cui ai punti a) e b) era state oggetto di apposita istanza di compatibilità paesaggistica, ex art. 181 del Dlgs. 42/04;

II) i gazebo di cui al punto c), oltre ad essere solamente due, costituirebbero, nella prospettazione attorea, ornamenti precari, semplicemente allocati al suolo all'interno di un cortile recintato con murature alte circa mt. 4,00, e pertanto invisibile dall'esterno;

III) l'apposizione di infissi esterni di cui al punto d) si sarebbe resa necessaria per l'isolamento termico della facciata;

IV) le opere di cui all'accertamento n. 61/03 (punto e), secondo il ricorrente, o non sarebbero più in sito (scaletta esterna di accesso), o sarebbero state autorizzate (ringhiera a protezione del piano sottotetto), o non costituirebbero trasformazione dell'organismo edilizio (modifica del terrazzino), come affermato anche dal giudice penale;

V) la mancata comunicazione di inizio dei lavori, in relazione alle opere di cui al punto f), non potrebbe essere sanzionata con la demolizione, mentre i calcoli al genio civile erano stati regolarmente depositati;

VI) il mancato pagamento degli oneri concessori di cui alla D.I.A. prot. 7894 per le opere di cui al punto g), non paralizzerebbe l'efficacia del titolo, esponendo solamente il soggetto obbligato all'esecuzione coattiva della pretesa creditizia del Comune;

VII) errata sarebbe inoltre l'affermazione, contenuta nel punto h), in ordine alla mancata rimozione delle opere oggetto dell'ordinanza n. 22/06, permanendo in sito solo una piccola copertura, aperta su due lati, volta al riparo dalle intemperie per gli utilizzatori dell'ascensore esterno.

In considerazione di tali rilievi l'ordinanza de qua dovrebbe considerarsi illegittima, nella prospettazione attorea, anche per difetto di motivazione, in violazione del disposto dell'art. 3 l. 241/90.

2) Violazione e falsa applicazione artt. 31 e 36 D.P.R. 380/01; violazione degli artt. 146 comma 12, 167, commi 4 e 5, e 181, comma 1 quater Dlgs. 42/2004; violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, omessa valutazione.

Il ricorrente deduce inoltre l'illegittimità della gravata ordinanza in quanto adottata nonostante le opere sanzionate non si caratterizzino per un particolare mutamento dell'assetto edilizio del territorio, senza alcuna valutazione in ordine alla sanabilità delle opere medesime, perfettamente ammissibile nell'ipotesi di specie -nella prospettazione attorea- sia da un punto di vista urbanistico, ex art. 36 D.P.R. 380/01, che da un punto di vista paesaggistico, ex art. 167 Dlgs. 42/2004.

3. Si è costituito il Comune resistente, con deposito di memoria difensiva in data 29 marzo 2013, deducendo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, per avere il ricorrente, in relazione alle opere di cui alla gravata ingiunzione di demolizione, inoltrato successivamente istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 Dlgs. 42/2004, sulla quale la Soprintendenza aveva espresso parere negativo con nota prot. 20607/2010; detto parere era stato oggetto di impugnativa innanzi questo T.A.R., deciso con sentenza n. 862/2013 di parziale accoglimento.

Da ciò nella prospettazione del Comune, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso.

3.1 Il Comune ha inoltre eccepito, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione del ricorrente ad agire anche in nome e per conto della coniuge, in mancanza di apposita procura, ex art. 77 c.p.c..

3.2 Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso, avendo il Comune correttamente irrogato la sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 31 D.P.R: 380/01 e dell'art. 167 Dlgs. 42/2004.

4. Il ricorrente ha prodotto memoria difensiva in data 17 aprile 2013, con cui ha aderito alla richiesta di declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso - sulla base del rilievo che la richiesta di compatibilità paesaggistica aveva ad oggetto tutte le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione gravata in questa sede - permanendo l'interesse al ricorso per i soli gazebo, in relazione ai quali questa Sezione aveva rigettato il ricorso proposto avverso il parere negativo delle Soprintendenza.

4.1 Ha poi controdedotto all'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente ad agire anche in nome e per conto della coniuge, sulla base della considerazione che nell'ipotesi di specie non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 77 c.p.c., potendo ciascuno dei coniugi agire in giudizio in relazione ai beni in comunione legale.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 9 maggio 2013.

6. In via preliminare va delibata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente e parzialmente condivisa da parte ricorrente, relativa alla presentazione, in relazione alle medesime opere di cui è causa, di istanza di compatibilità paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, con nota oggetto di impugnativa innanzi questo T.A.R., decisa con sentenza di parziale accoglimento n. 862/2013.

L'eccezione è infondata (nonostante, debba ritenersi che, a seguito della presentazione di integrazione, l'istanza di compatibilità paesaggistica avesse ad oggetto tutte le opere sanzionate con la presente ordinanza, come evincibile dalla relazione tecnica, a firma del tecnico della parte, depositata dal Comune resistente), in considerazione del fatto che nessuna delle due parti ha neppure dedotto che in relazione alle opere medesime era stata presentata altresì istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. 380/01.

Da ciò l'inidoneità della sola istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex post a determinare il superamento dell'ingiunzione di demolizione di cui è causa, attenendo l'istanza prodotta al solo profilo ambientale, laddove nell'ipotesi di specie, essendo state le opere di cui si è ingiunta la demolizione, costruite sine titulo, era necessaria altresì la presentazione di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R.. 380/01, ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, la cui presentazione non è stata neppure preannunciata ad opera di parte ricorrente.

7. Sempre in via preliminare va delibata l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente ad agire anche in nome e per conto della coniuge comproprietaria.

7.1 L'eccezione è fondata, in considerazione del rilievo che la circostanza che ciascun coniuge sia titolare della legittimazione processuale in relazione ai beni in comunione ex art. 180 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009, secondo cui "La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazioneo con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario").non comporta che lo stesso sia abilitato anche alla spendita del nome dell'altro coniuge in assenza di procura ad hoc.

Pertanto il ricorrente deve intendersi legittimato alla proposizione del presente ricorso solamente in proprio, e non anche come rappresentante dell'altro coniuge.

8. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato, nel senso di seguito precisato.

8.1 Con riguardo all'erroneità dei presupposti su cui l'ordinanza gravata si fonda, esposti da parte ricorrente nei precedenti punti I-VII del primo motivo di ricorso, vi è da evidenziare come non meritino accoglimento quelli:

del punto I), in quanto, come innanzi precisato, l'efficacia dell'ordinanza di demolizione non è destinata a venir meno, in mancanza di presentazione di istanza di accertamento di conformità, per la sola presentazione di istanza di compatibilità paesaggistica ex post;

del punto II, non avendo parte ricorrente fornito alcun principio di prova in ordine al diverso numero dei gazebo, e dovendo gli stessi, alla stregua di quanto di seguito precisato e secondo quanto già evidenziato dalla Sezione con sentenza n. 862/2013, considerarsi quali opere di nuova costruzione;

del punto III, risultando irrilevante la ragione della realizzazione di un intervento sine titulo e tra l'altro in contrasto, quanto ai materiali utilizzati, con le prescrizioni del P.U.T.;

del punto IV, trattandosi di deduzioni del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia principio di prova, salva la qualificazione della tipologia di intervento, come di seguito precisata;

del punto V, non avendo il ricorrente fornito alcun principio di prova in merito alla presentazione dei calcoli al genio civile;

del punto VII, non avendo del pari il ricorrente fornito alcun principio di prova in riferimento all'avvenuta rimozione delle opere medesime, neanche a mezzo il deposito di perizia giurata.

Meritevole di accoglimento è invece la deduzione del punto VI, non potendo il mancato pagamento degli oneri concessori, in mancanza di un'espressa previsione in tale senso, comportare la mancata formazione del titolo ed essere sanzionato con la demolizione; tanto più che la norma da porre a base della demolizione, in ipotesi in cui il titolo richiesto sia la D.I.A. non potrebbe in ogni caso essere il disposto dell'art. 31 D.P.R. 380/01, applicato dal Comune, come dedotto in via generale da parte ricorrente in relazione a tutte le opere di cui alla presente ingiunzione di demolizione.

In particolare, venendo il rilievo opere realizzate sine titulo in zona gravata da vincolo paesaggistico il Comune avrebbe potuto disporre la demolizione solo ai sensi dell'art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, non comportante, in ipotesi di inottemperanza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.

8.2 Meritevole di parziale accoglimento, in relazione a tutte le opere di cui alla gravata ingiunzione di demolizione, ad eccezione dei gazebo, è poi la censura del pari articolata nel primo motivo di ricorso, riferita all'erronea applicazione dell'art. 31 D.P.R. 380/01.

8.2.1. Ed invero le opere oggetto di contestazione con la gravata ordinanza connotano un intervento sistematico di ristrutturazione edilizia, senza che al riguardo sia possibile provvedere ad una valutazione atomistica dei singoli interventi.

Infatti, secondo la previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) sono "interventi di ristrutturazione edilizia", > ( cfr. Consiglio Stato, IV, 2.10. 2008 , n. 4793).

Alla luce dei suesposti principi, osserva il Collegio che affinché un'opera possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume e non necessiti di alcuna concessione edilizia, è necessario difatti che l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio (cfr. Consiglio di Stato, V, 7.11.2005, n. 6193, nel caso di specie si trattava di un pergolato costituito da una intelaiatura in legno non infissa né al pavimento né alla parete dell'immobile).

Ne discende, quindi, che i predetti gazebo per le loro caratteristiche - due avvitati al suolo e uno imbullonato - e per le loro dimensioni - rispettivamente di 3.00 mt. x 3.00 mt., 4.00 mt. x 3.00 mt. e 4.00 mt. x 4.00 mt. e con altezza variabile da 2.65 mt. a 2.05 mt., - sono suscettibili di creare nuove superfici e nuovi volumi. Pertanto, secondo i principi espressi dalla condivisibile giurisprudenza citata, le predette opere configurano nuovi volumi e sotto tale profilo contrastano con il disposto degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004".

Nella cennata sentenza invero, oltre a rilevare l'insuscettibilità dei gazebo ed essere oggetto di sanatoria paesaggistica ex post ex art. 167 comma 5 Dlgs. 42/2004, in quanto comportanti aumento di superficie e volumetria, si è altresì evidenziata la configurabilità degli stessi quali interventi di nuova costruzione.

8.4. Ne consegue, che il riferimento all'art. 31 D.P.R. 380/01, contenuto nella gravata ordinanza, deve intendersi corretto solo in relazione ai gazebo, laddove in riferimento alle restanti opere il Comune avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 33 D.P.R: 380/01 ovvero, venendo in rilievo interventi realizzati sine titulo in zona paesaggisticamente vincolata, al più l'art. 27 comma 2 c.p.a..

Da ciò la parziale illegittimità dell'ordinanza di demolizione.

Ed invero la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 settembre 2008, n. 10617) non ha mancato di evidenziare che il Testo Unico dell'edilizia sanziona, sul piano amministrativo, la realizzazione di abusi edilizi in una pluralità di disposizioni (articoli 27, comma 2, 30, commi 7 e 8, 31, commi 2 e 3, 33, commi 1-4, 34, comma 1, 35, comma 1, e 37, commi 1 e 2), ciascuna delle quali corrispondente ad un'autonoma fattispecie di illecito, e prevede, in relazione alla gravità dell'abuso, tre tipi diversi di sanzione - la demolizione d'ufficio, l'ordine di demolizione, la sanzione pecuniaria e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.

"In siffatto contesto, appare di evidenza intuitiva come l'obbligo di motivazione - normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a contenuto vincolato - si riespanda nei casi in cui la sola descrizione degli abusi accertati non rifletta di per sé l'illecito contestato, occorrendo, in siffatte evenienze, in aggiunta ad una descrizione materiale delle opere accertate, una qualificazione giuridica dell'intervento abusivo, onde consentirne la sussunzione in una delle diverse, e tra loro alternative, fattispecie incriminatici.

Invero, coerentemente con i requisiti ontologici che connotano ogni procedimento sanzionatorio, anche in subiecta materia, costituisce snodo indefettibile per la valida applicazione di una misura repressiva, la completezza della contestazione dell'illecito, nella quale devono trovare fondamento giustificativo la tipologia, la natura e l'entità della sanzione che si ritiene applicabile" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 settembre 2008, n. 10617, cit.).

8.4.1. Ne consegue l'illegittimità in parte qua della gravata ordinanza, essendo distinte le conseguenze derivanti dall'inottemperanza all'ordinanza ex art. 27 comma 2, ovvero dall'art. 33 D.P.R. 380/01, rispetto a quelle derivanti dall'applicazione - errata nell'ipotesi di specie, con la sola esclusione di quella parte dell'ordinanza riferita alla realizzazione ai gazebo - dell'art. 31 D.P.R. 380/01, comportante, in ipotesi di inottemperanza nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, ex art. 31 comma 3 D.P.R: 380/01, l'acquisizione al patrimonio gratuito del Comune del bene e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel limite di dieci volte della complessiva superficie utile abusivamente costruita.

8.5. Va per contro rigettata la censura di cui al secondo motivo di ricorso, fondata sulla mancata valutazione della sanabilità delle opere da un punto di vista urbanistico e paesaggistico.

8.5.1. Ed invero dal chiaro tenore letterale dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l'art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un'istanza dell'interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l'esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale.

8.5.2. Pertanto, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l'Amministrazione comunale deve senz'altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617).

9. Alla stregua dei precedenti rilievi il ricorso va parzialmente accolto, nel senso innanzi precisato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della p.A. .

10. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della parziale soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara il difetto di legittimazione di Lu. D'A. ad agire anche in nome e per conto della coniuge Ma. Ci.;

lo accoglie in parte, come da motivazione, annullando il provvedimento impugnato in relazione a tutte le opere ad eccezione dei gazebo, rispetto ai quali lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 LUG. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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