È legittimo il decreto del Questore con il quale è stata disposta la sospensione della licenza per la conduzione di una discoteca, facendo riferimento a episodi di violenza che siano originati dal comportamento di frequentatori della stessa, a nulla rilevando che gli stessi non siano avvenuti all'interno del locale, ma nelle zone a esso attigue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2013, proposto da:
E.M., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Tintori, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, piazza V Giornate, n. 4
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l'annullamento:
- del decreto del Questore della Provincia di Milano, datato 14.5.2013 e notificato alla sig.ra E.M. in data 18.5.2013, con il quale è stata disposta la sospensione per quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del predetto provvedimento, della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato "Set Club" sito in Milano, via Massarani, n. 6.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Con ricorso depositato il 16 luglio 2013, la sig.ra E.M. ha dedotto: - di essere titolare della licenza per lo svolgimento dell'attività di discoteca e di intrattenimento pubblico danzante presso il locale denominato "Set Club" sito in Milano, via Massarani, n. 6; - che, con provvedimento notificato in data 2 maggio 2013, la Questura di Milano le aveva comunicato l'apertura di un procedimento amministrativo tendente alla sospensione della suddetta licenza ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S in seguito ad una serie di episodi di violenza che avrebbero riguardato il locale da lei gestito; - che, nonostante la memoria difensiva depositata, il Questore della Provincia di Milano, con il provvedimento meglio in epigrafe indicato, aveva decretato la sospensione per quindici giorni della licenza per la conduzione del "Set Club". Tanto premesso, ha argomentato diffusamente l'asserita illegittimità della determinazione amministrativa impugnata. L'istante, oltre alla pronuncia di annullamento, ha chiesto al Tribunale di condannare il Ministero dell'Interno a risarcirle la complessiva somma di Euro 100.000,00, quale danno patrimoniale in termini di mancato guadagno, nonché a titolo di lesione dell'immagine.
I.1. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
I.2. Con ordinanza 30 ottobre 2013 n. 1679, il Presidente della Sezione ha ordinato al Questore di Milano di trasmettere alla Segreteria della Sezione copia degli atti del procedimento.
I.3 Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso non può essere accolto.
II.1. E' utile una breve premessa. Ai sensi dell'art. 100 del R.D. 1931, n. 773, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata. La misura della sospensione della licenza di esercizio, prevista dalla anzidetta norma, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall'altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell'esercente, non necessitando quindi di specificata e aggravata motivazione. La sopravvenuta L. 25 agosto 1991, n. 287 (recante aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), all'art. 9, comma 3, stabilisce che la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dal citato 100, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta però salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
III. Venendo ai motivi di ricorso, la ricorrente lamenta: - di essere titolare della licenza commerciale soltanto dal mese di aprile dell'anno 2009; - che i summenzionati dieci episodi contestati verificatisi in un arco temporale di più tre anni non potrebbero certamente costituire, né per il loro esiguo numero né per la loro rappresentazione e natura, una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto ed attuale pericolo per la collettività in relazione ai presupposti individuati dal'art. 100 del T.U.L.P.S.; - che avrebbe investito ingenti risorse umane e finanziarie per garantite la sicurezza dei propri avventori e per impedire la commissione di fatti pericolosi per l'ordine pubblico (avvalendosi, in particolare, di un rigido e meticoloso servizio d'ordine); - che dai controlli eseguiti nei giorni 15.7.2012, 14.10.2012, 4.11.2012, 31.3.2013 e 14.4.2013 sarebbe emerso che nessuna delle persone coinvolte era un avventore del "Set Club"; - che nessuna delle persone coinvolte nei fatti presupposti risulterebbe essere pregiudicata e che nessuna attività di spaccio di sostanze stupefacenti sarebbe mai stata svolta all'interno del locale; - che, dunque, gli episodi di violenza contestati sarebbero stati frettolosamente riferiti al locale, nonostante che nessuna delle circostanze degli eventi delittuosi in esame potrebbero collegarsi ad esso; - che il locale non potrebbe essere ritenuto a priori il catalizzatore di ogni lite che si possa verificare all'esterno tra cittadini di altri paesi, addirittura in orari di chiusura al pubblico; - che i considerevole ritardo nella contestazione degli episodi di violenza oggetto del provvedimento di sospensione della licenza commerciale del locale contraddirebbero le ragioni d'urgenza poste a base dell'applicazione del provvedimento inibitorio; - che la determinazione impugnata sarebbe lesiva dei principi di proporzionalità e di gradualità dell'azione amministrativa.
III.1. I dedotti motivi sono infondati. Non è ravvisabile nella determinazione impugnata alcun vizio di sviamento dalla causa tipica o di travisamento dei fatti. In primo luogo, risultano agli atti i seguenti gravi episodi di violenza: - il 15.7.2012, alle ore 5.00, una lite tra due avventori era iniziata all'interno del locale e continuata in strada con uno dei litiganti soccorso da personale sanitario; - in data 14.10.2012, alle ore 4.50, agenti delle volanti dovevano intervenire nuovamente presso la discoteca per una nuova lite (nell'occasione, venivano identificati cinque degli avventori coinvolti nella rissa, i quali dichiaravano di aver avuto un violento scontro con altri connazionali davanti il locale "Set Club"); - in data 4.11.2012, alle ore 5.35, una persona soccorsa dalle forze dell'ordine ha dichiarato di essere stata colpita al volto con una bottiglia da alcuni suoi connazionali all'interno del locale, mentre cercava di difendere un altro avventore da un gruppo di violenti; - in data 31.3.2013, alle ore 6.20, tre cittadini peruviani hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere stati derubati dei loro giubbotti, mentre erano all'interno del locale da altri tre avventori, scaturendone altra rissa all'esterno (due degli avventori coinvolti era stati deferiti per il reato p.p. dall'art. 688 c.p.); - in data 14.4.2013, alle 4.33, gli agenti erano dovuti intervenire per altra lite tra due avventori (presentando una delle parti coinvolte una vistosa ferita alla testa).
III.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che l'amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto che i fatti sinteticamente riportati integrassero la fattispecie normativa che autorizza la sospensione della licenza di un esercizio "nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone .... pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, ..... o per la sicurezza dei cittadini". Il fondamento della disposizione (di garantire l'ordine pubblico e la tutela dei cittadini), difatti, induce a interpretare il termine "nel quale" non restrittivamente, bensì nel senso di includere nel suo spettro applicativo anche i fatti che si siano verificati nelle zone attigue al locale. Sul punto, deve rimarcarsi come, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, le violenze citate siano originate dal comportamento di frequentatori della discoteca, come attestato dalle dichiarazioni rilasciate da aggrediti e aggressori alle forze dell'ordine intervenute. Peraltro, le medesime circostanze assumono ulteriore significatività se lette alla luce del fatto che, pure in precedenza, in data 28.5.2012, la sig.ra M. era già stata destinataria di analogo decreto.
III.3. A quanto appena riferito deve aggiungersi che la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 R.D. 1931, n. 773 citato non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. A questa stregua, deve ritenersi che l'ampia formulazione normativa vada interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati.
III.4. Anche la lamentata violazione dei principi di proporzionalità è destituita di fondamento. In primo luogo, il Questore è intervenuto solo all'esito della rilevata progressione degli accadimenti pericolosi. In secondo luogo, lo stesso non si è avvalso della possibilità di adottare una misura più gravosa rispetto a quella ordinaria di quindici giorni (cfr. l'art. 9, comma 3, della L. n. 287 del 1991, che, in tal caso, impone all'amministrazione di indicare specificatamente le ragioni che la giustificano).
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquida in Euro 1,200,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
21-05-2014 21:20
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