Due per mille ai partiti.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014; G.U. 15 luglio 2014, n. 162
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014 n. 13. (14A05500)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n.
149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con
riferimento al precedente periodo d'imposta, la facolta' del
contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due per
mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore di un partito politico iscritto nel registro di cui all'art. 4
del medesimo decreto-legge;
Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo il
quale le destinazioni della citata quota sono stabilite
esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in
sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso
all'Agenzia delle entrate;
Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, ai
sensi del quale il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo
partito politico cui destinare il due per mille;
Visto l'art. 12, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge, il quale
prevede che le risorse corrispondenti alle opzioni espresse dai
contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il
successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40
per cento della somma autorizzata per ciascun anno e che, entro il
successivo 31 dicembre, sono corrisposte ai partiti le risorse
destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle
dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al
netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto;
Visto l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura
non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su
proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti
ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai
contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita'
di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli
adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle
scelte preferenziali dei contribuenti;
Visto altresi' l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge che
stabilisce i termini entro i quali la Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici provvede alla trasmissione all'Agenzia delle entrate
dell'elenco dei partiti politici iscritti nel registro di cui
all'art. 4 del medesimo decreto-legge;
Considerato che, per le finalita' di cui al citato art. 12, comma
1, dello stesso decreto-legge, il medesimo articolo, al comma 4,
stabilisce un limite massimo di spesa, pari a 7,75 milioni di euro
per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che,
pertanto, la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi
diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito
per ciascun anno;
Considerato altresi' che ai conseguenti oneri si provvede, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto-legge mediante utilizzo
di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto
delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del
medesimo decreto-legge, che dispongono che nel primo, nel secondo e
nel terzo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge, il finanziamento
previsto dalla previgente disciplina e ridotto nella misura,
rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo
spettante e che il medesimo finanziamento cessa a partire dal quarto
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge;
Preso atto che ai sensi del suddetto art. 12, comma 6, del medesimo
decreto-legge le somme iscritte annualmente nel fondo di cui allo
stesso articolo, comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio,
sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e che
ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto-legge la quota parte delle
risorse che si rendono disponibili per effetto dell'abolizione del
finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, non utilizzata
per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter
del decreto-legge, e destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
Su proposta del Ministro per le riforme costituzionali e per i
rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 149 del 2013
1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13, i partiti politici inclusi dalla Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici, di seguito denominata Commissione, nell'elenco
trasmesso dalla medesima Commissione all'Agenzia delle Entrate ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge.
2. L'elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale
di ciascun soggetto avente diritto ai sensi del comma 1, e' trasmesso
dalla Commissione all'Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di
ciascun anno.
Art. 2
Destinazione del due per mille
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente effettua la scelta
di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle
persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun
percettore di reddito esonerato dall'obbligo di dichiarazione
effettua la scelta mediante la compilazione di una scheda recante
l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione
all'Agenzia delle entrate.
2. La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo la firma in
uno degli appositi riquadri che recano la denominazione dei partiti
politici aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto indicati nella scheda da utilizzare in ogni esercizio
finanziario. Il modello e' approvato annualmente con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base dell'elenco di
cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
3. A fini di semplificazione, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con riferimento al precedente periodo di imposta,
con il provvedimento di cui al comma 2 e' previsto un modello di
scheda unica per la destinazione del due per mille di cui al comma 1,
per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF di cui all'art. 47
della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la destinazione del cinque
per mille dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4. Ogni contribuente puo' effettuare un'unica scelta di
destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'apposizione della firma in piu' riquadri,
ovvero di segno non riconducibile a firma, rende nulle le scelte
effettuate.
5. La scheda e' presentata secondo le scadenze previste dalla
vigente disciplina per la presentazione della dichiarazione dei
redditi e con le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al
comma 2.
6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'art.
12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13, i soggetti incaricati a ricevere le schede di cui al comma 1,
trasmettono, entro i termini annualmente indicati dall'Agenzia delle
entrate con il provvedimento di cui al comma 2, i dati contenuti
nelle schede per la scelta del due per mille ricevute.
Art. 3
Riparto del due per mille
1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente
decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non
sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai
sensi del comma 1 per ogni periodo d'imposta, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti
a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali
a stata effettuata una valida destinazione della quota del due per
mille, entro il 20 agosto e il 15 novembre di ogni anno per
rispettare le scadenze rispettivamente del 31 agosto e del 31
dicembre di cui al comma 4. Ai fini della determinazione del due per
mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.
3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la
corresponsione del due per mille relativo a ciascun periodo di
imposta sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo per
l'assegnazione dell'importo corrispondente al due per mille del
gettito Irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate
dai contribuenti, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono corrisposti,
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze - a ciascun soggetto avente diritto, a titolo di acconto
entro il 31 agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo
pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai
soggetti aventi diritto le risorse destinate dai contribuenti sulla
base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari
termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di
acconto.
5. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai
contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi
presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
6. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
7. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa stabilito per ciascun anno ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 11,
del medesimo decreto;legge e tenuto conto anche di quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. Qualora le somme
risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano
complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli
importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente
ridotti.
8. Qualora gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei
soggetti aventi diritto siano complessivamente inferiori al limite di
spesa annuale, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, le somme che costituiscono la
differenza sono riversate all'erario dal Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento delle finanze per essere destinate, ai
sensi dell'art. 17 del citato decreto-legge, al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall'art.
11, comma 1.0, del medesimo decreto-legge.
9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze
procede alla riduzione della quota spettante al partito politico per
il quale la Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai commi
da 3 a 7 dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo. La
riduzione e' effettuata nella misura disposta dalla Commissione.
Art. 4
Modalita' e termini per il recupero di somme
1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del presente decreto qualora tali somme risultino superiori
a quelle effettivamente da destinare per l'anno di riferimento. A tal
fine, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento delle finanze procede alla notifica ai
soggetti interessati del provvedimento per il recupero della somma.
2. La notifica del provvedimento per il recupero comporta
l'obbligo, a carico del soggetto interessato, di riversare
all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
medesima, la differenza fra l'ammontare percepito e l'ammontare
dovuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, rivalutata secondo
gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati», maggiorata degli
interessi corrispondenti al tasso legale. Ove l'obbligato non
ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede al
recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo
stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del
riparto di giurisdizione previsto dall'art. 13-bis del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13.
3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente
decreto.
Art. 5
Pubblicita' e trasparenza dei destinatari e delle somme erogate
1. Per garantire la trasparenza del procedimento di cui al presente
decreto, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno cui si
riferisce ciascuna dichiarazione dei redditi il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale
(http://www.mef.gov.it/) l'elenco dei soggetti aventi diritto alla
corresponsione delle somme di cui all'art. 1 e delle rispettive somme
erogate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 6
Obblighi di riservatezza
1. In considerazione della natura dei dati riferiti alle scelte
preferenziali effettuate dai contribuenti, ai fini della tutela della
riservatezza delle medesime scelte si applicano le disposizioni di
cui al punto 6 e all'Allegato 3 ivi richiamato del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 aprile 2014. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 15 gennaio 2015, sono definite ulteriori disposizioni
finalizzate ad assicurare il massimo standard di garanzia dei dati
sensibili con riferimento alle modalita' di presentazione della
scheda di cui all'art. 2, comma 1 e ai flussi informativi di cui al
comma 6 del medesimo articolo. Entro il medesimo termine di ciascun
anno possono essere adottate, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia dell'entrate, disposizioni di adeguamento degli obblighi
di riservatezza.
2. I dati personali sono conservati, senza possibilita' di
avvalersi di soggetti esterni, in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione delle schede. Al fine di
assicurarne la riservatezza e la sicurezza, la conservazione dei dati
personali avviene mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20-07-2014 23:11
Richiedi una Consulenza