Distributori di carburanti.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 23 gennaio 2014, n. 225
N. 00225/2014 REG.SEN.
N. 00736/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2013, proposto da:
Società RUGGIERO PETROLI S.A.S. di Ruggiero Alfonso & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. Lorenzo Lentini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Garibaldi n. 103;
contro
Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pure per legge domiciliata presso la sua sede, al C.so Vittorio Emanuele, n. 58;
Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo ed in virtù di determina dirigenziale n. 604/13, dall'avv. Ugo Cornetta, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al Largo dei Pioppi n. 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale;
Azienda Sanitaria Locale – ex ASL SA 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Valerio Casilli, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Nizza, n. 146, presso la Funzione Affari Legali dell'Ente;
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Sorrentino Carmine, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Vincenzo Schiavo e Marcello Fortunato, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del secondo in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
per l'annullamento
a – del permesso di costruire n. 45817 del 21.12.2012, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti con relativa area di servizio ed autolavaggio, in favore dei Sigg.ri Carmine Sorrentino e Immacolata Saturnino;
b – del parere favorevole della Provincia di Salerno – Settore Innovazione Tecnologica e Informatizzazione Servizio Gestione del Demanio Stradale – per la realizzazione degli accessi all'impianto di carburanti e autolavaggio rilasciato in data 18.10.2012 (prot. PSA 201200237719);
c – ove occorra, del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno prot. n. 20674 del 28.9.2012;
d – ove occorra, del parere favorevole dell'A.S.L. Salerno prot. n. 1157/2012 del 18.09.2012;
e – di tutti gli atti istruttori del procedimento di rilascio del permesso di costruire n. 45817/2012;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno, del Ministero Dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, dell'Asl 111 - Salerno 1 e del controinteressato Carmine Sorrentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22 aprile 2013 e ritualmente depositato il 30 aprile successivo, la Società Ruggiero Petroli S.a.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna il permesso di costruire, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti con relativa area di servizio ed autolavaggio, in favore dei Sigg.ri Carmine Sorrentino e Immacolata Saturnino. La ricorrente, dopo aver precisato, in punto di fatto, che opera da anni nel settore degli idrocarburi ed è titolare di un impianto di distribuzione carburanti posto nelle immediate vicinanze a quello assentito con l'atto impugnato, solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, lamentando quanto segue: l'area interessata dall'intervento sarebbe gravata da vincolo di inedificabilità perché asservita ai fini del rilascio di precedenti titoli edificatori ed uno dei due fabbricati ivi insistenti non potrebbe essere distolto dalla sua destinazione d'uso rurale; l'area sarebbe altresì gravata da servitù di passaggio carrabile in favore dei proprietari di fabbricati retrostanti al realizzando impianto; non sarebbe rispettata la distanza minima tra l'impianto e la curva che compie l'andamento della strada nonché rispetto agli accessi privati; sarebbe stata omessa l'acquisizione del parere dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e l'impianto sarebbe privo dei requisiti minimi prescritti dal Regolamento regionale n. 1/2012; sarebbero infine violati la distanza minima dal ciglio stradale e dai confini nonché il principio di unicità dell'atto di assenso, sul piano edilizio e commerciale.
Si costituiscono la Difesa erariale, la Provincia di Salerno ed il controinteressato, tutti al fine di resistere.
Il Comune di Nocera Inferiore, ancorché ritualmente intimato, invece non si costituisce in giudizio.
Alla camera di Consiglio del 13 giugno 2013, la domanda di sospensiva è accolta.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La questione all'esame del Collegio verte sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto di distribuzione dei carburanti con relativa area di servizio ed autolavaggio.
II. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere. A tal riguardo il controinteressato osserva che l'atto impugnato consiste in un mero titolo edilizio che non abilita ancora all'esercizio dell'attività e rispetto al quale la ricorrente sarebbe priva del requisito di legittimazione per difetto della vicinitas e del pregiudizio di natura edilizia. L'eccezione, ad avviso del Collegio, non coglie nel segno in considerazione del tenore delle censure articolate in ricorso, con le quali si contesta la obliterazione del principio del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e quindi la competenza del SUAP come prevista dalla normativa di settore. Infatti, in caso di accoglimento di tale rilievo, avente carattere centrale nell'economia del ricorso, risulterebbe illegittimo il rilascio del titolo edilizio senza il contestuale accertamento dei requisiti per il rilascio del titolo annonario, che parte ricorrente assume peraltro insussistenti, da parte dell'organo competente. Deve quindi concludersi nel senso che è concretamente configurabile il necessario profilo di interesse, avendo l'istante adeguatamente suffragato la propria base di legittimazione allegando di essere titolare di un impianto di distribuzione di carburanti nelle immediate vicinanze del sito in cui è prevista la realizzazione di quanto assentito con il permesso di costruire impugnato.
III. Non può quindi che essere esaminata, con precedenza rispetto alle altre, la censura di cui all'ottavo motivo di ricorso, con la quale si denuncia la obliterazione del procedimento unico e quindi della competenza del SUAP come scolpita in sede normativa (d.P.R. 7-9-2010 n. 160).
La censura è fondata.
Dall'esame congiunto dell'art. 1, commi 1 e 1-bis del d.P.R. n. 447/98, è dato constatare che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ha competenza in relazione ai procedimenti che riguardano gli impianti produttivi di beni e servizi per la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Di conseguenza i distributori di carburanti, come impianti produttivi di beni e servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/00 e pertanto nella sfera della competenza del SUAP. A sua volta, D.Lgs. 11-2-1998 n. 32 (“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”), dopo aver assegnato ai Comuni competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, all'art. 2-bis prevede che “Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda”. Ma il principio dell'unicità del procedimento in materia è consacrato dalla normativa regionale ratione temporis applicabile alla vicenda, id est la L.R. Campania n. 29-3-2006 n. 6, il cui art. 3, comma 1, lett. a) statuisce che “i comuni provvedono…a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire”. Tali titoli sono necessari anche ai fini dell'installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali e l'unicità del procedimento di rilascio è confermata dall'art. 9, comma 4, laddove prevede che “La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa”. Tale principio trova conferma nell'art. 9 del Regolamento attuativo 20-1-2012 n. 1 nonché nella L.R. Campania 30-7-2013 n. 8, abrogativa della L.R. Campania n. 6/2006 testè esaminata.
Alla luce di tanto, risulta quindi fondata la censura oggetto di scrutinio, stante la obliterazione del principio di unicità del procedimento di rilascio del titolo annonario ed edilizio per l'installazione ed esercizio di un impianto stradale di distribuzione dei carburanti – alla cui stregua il rilascio del titolo edilizio non può essere disgiunto da quello annonario - e della conseguente competenza del SUAP del Comune di Nocera Inferiore.
IV. La rilevata fondatezza del vizio in esame osta alla disamina di ogni ulteriore censura, in quanto, - secondo un orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 19 giugno 2013, n. 1347) assolutamente prevalente, che il Collegio condivide - nel giudizio amministrativo, l'accoglimento del vizio di incompetenza comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura ai sensi dell'art. 34 comma 2, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, giacché tale vizio, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente. Né le conseguenze patologiche della censura sono suscettibili di essere paralizzate dall'applicazione dell'art. 21 octies, ove si voglia accedere alla tesi – anche di recente affermata in sede pretoria (T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. III, 17 settembre 2013, n. 1263) – secondo cui la latitudine applicativa di tale norma sia tale da comprendere anche il vizio di incompetenza, avuto riguardo alle plurime obiezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla legittimità dell'attività commerciale da esercitare nell'impianto in progetto. La deviazione dai principi che governano la competenza degli uffici comunali non riflette quindi quel mero dato formale che giustifica l'applicazione del 21 octies, secondo la ratio che ispira la sua introduzione nel tessuto ordinamentale.
Tanto premesso, il ricorso va accolto, di talché dell'atto impugnato occorre disporre l'annullamento.
V. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione emanante, mentre vanno compensate nei confronti delle altre parti di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 736/2013, come in epigrafe proposto dalla Società RUGGIERO PETROLI S.A.S. di Ruggiero Alfonso & C., lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Nocera Inferiore al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessive € 1000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CPA e contributo unificato.
Compensa le spese processuali nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
29-01-2014 15:03
Richiedi una Consulenza