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Sentenza

Distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia....
Distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Bis, 17 settembre 2014, n. 9773

N. 09773/2014 REG.SEN.

N. 11152/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11152 del 2012, proposto da:
Alexander Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Luchenti, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge - presso la Segreteria del Tar del Lazio, situato in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lisa Belardinelli e Valentina Flacchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Caprini in Roma, via Emanuele Gianturco n. 1;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- del provvedimento del Comune di Cerveteri prot. n. 32727 del 14.09.2012, recante comunicazione di diniego in ordine alla comunicazione ex l. 73/2010 presentata dalla ricorrente in data 30.08.2012, in quanto l'intervento realizzato non costituisce manutenzione straordinaria così come disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone quanto segue:

- in qualità di conduttrice di n. 2 immobili a destinazione commerciale in Cerveteri, presentava comunicazione di fine lavori di manutenzione straordinaria comprensiva di sanzione pecuniaria “per aver realizzato opere comportanti la diversa distribuzione interna con conseguente riduzione del numero delle unità immobiliari”, ai sensi della l. n. 73 del 2010;

- a fronte di tale comunicazione, il Comune di Cerveteri adottava il provvedimento di diniego impugnato, avviando – nel contempo - un procedimento amministrativo per presunti abusi edilizi.

Avverso tale provvedimento la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. B), E DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 380/01, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 73 DEL 2010. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA, atteso che – come precisato dalla legge n. 73 del 2010 - anche gli interventi che comportano riduzione delle unità immobiliari costituiscono interventi di manutenzione straordinaria.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, in relazione alle carenze segnalate dall'Amministrazione.

Con atto depositato in data 3 gennaio 2013 si è costituito il Comune di Cerveteri, il quale – nel contempo – ha così sostenuto la correttezza del proprio operato: - “l'intervento realizzato .. non costituisce manutenzione straordinaria” nei termini indicati dall'art. 3, comma 1, lett. b), del T.U.E. perché “viene meno il requisito .. della non alterazione delle superfici delle singole unità immobiliari”; - l'intervento realizzato inoltre, implica “incremento dei parametri urbanistici” in quanto, realizzando una fusione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali, “non si può non tener conto della L.R. 33/99”, ossia della variazione del rapporto massimo riservato ai parcheggi; - le carenze riscontrate nella documentazione sono pienamente in linea con le previsioni di legge.

Con memoria integrativa depositata in data 18 febbraio 2013 la ricorrente ha, tra l'altro, rappresentato l'adozione nei confronti del proprietario dell'immobile dell'ordinanza di demolizione n. 34/12, riguardante anche le su indicate opere.

Con ordinanza n. 920 del 2013 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare.

Con memoria integrativa prodotta in data 21 gennaio 2014 la ricorrente ha, poi, evidenziato la realizzazione di adeguati parcheggi lungo la strada pubblica.

All'udienza pubblica del 22 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Al fine del decidere, appare opportuno ricordare che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 – c.d. TUE – si intendono per interventi di manutenzione straordinaria, “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” (lett. b), mentre si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente” (lett. d);

- ai sensi del successivo art. 6, comma 2, del medesimo D.P.R., così come sostituito dall legge n. 73 del 2010 (o, meglio, dall'art. 5 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, in seguito convertito da tale legge), invocata dalla ricorrente, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma esclusivamente previa comunicazione dell'inizio dei lavori, tra gli altri, “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”, con l'ulteriore prescrizione – al comma 7 – che “ la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro…”;

- l'art. 10, comma 1, del medesimo D.P.R. prevede, ancora, che “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

……..

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Al fine di definire e meglio individuare gli “interventi di manutenzione straordinaria”, distinti – come evidente - dagli “interventi di ristrutturazione edilizia”, la giurisprudenza ha avuto poi modo di affermare che:

- gli interventi in questione “sono qualificati dal duplice aspetto della finalità dei lavori, diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parte del fabbricato e dal divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutarne la destinazione” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 6 febbraio 2003, n. 617; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 14 marzo 2007, n. 2076);

- più in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria “non implicano modifiche tali da alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né comportano una diversa destinazione d'uso, questa essendo la linea di demarcazione tra manutenzione straordinaria e vera e propria ristrutturazione edilizia che … si risolve nella creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello preesistente agli interventi di recupero posti in essere, richiedendo il rilascio di un titolo concessorio” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 222), con l'ulteriore precisazione che – ai fini della conformità urbanistica - solo l'osservanza di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti, da intendere come volumetria, sagoma, area di sedime ma anche numero delle unità immobiliari, comporta la possibilità di tenere a riferimento la normativa vigente all'epoca di realizzazione del manufatto, perché – ove tale condizione non ricorra – l'intervento è da qualificare in termini di ristrutturazione edilizia, richiedente la conformità dell'intervento stesso alla disciplina urbanistica applicabile al momento dell'esecuzione dei lavori (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 27 aprile 2006, n. 2341).

2.2. Tutto ciò premesso, è da considerare che, nel caso di specie, la società ricorrente ha realizzato un intervento edilizio consistente nella “riduzione di unità immobiliari da n. 2 negozi ad un unico locale destinato a negozio” (cfr. “relazione tecnica asseverata”, allegata al ricorso).

Ciò detto e tenuto conto di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene che tale intervento non possa essere ricondotto nell'ambito di quelli di manutenzione straordinaria - atteso che chiara si profila l'alterazione dei “volumi” e delle “superfici delle singole unità immobiliari” - e, dunque, debba essere correttamente qualificato come intervento di “ristrutturazione edilizia”, subordinato a permesso di costruire.

In ragione di tale constatazione, diviene doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, sicché alcuna violazione delle disposizioni in argomento è ravvisabile.

2.3. Tanto è sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, senza che sussista la necessità di valutare i motivi afferenti le ulteriori ragioni ostative indicate nel provvedimento impugnato, atteso che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, allorché un atto possa definirsi fondato su una pluralità di motivi, ha carattere preclusivo all'annullamento la legittimità di almeno uno di essi ove quest'ultimo sia sufficiente a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 7134 del 2005).

Nel caso di specie, nel provvedimento di diniego adottato si fa riferimento alla circostanza che l'intervento già realizzato “non costituisce manutenzione straordinaria così come disciplinato dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.” ma anche alla carenza di documentazione.

Preso atto della già evidenziata legittimità della ragione inerente la natura dell'intervento e dell'idoneità di quest'ultima a supportare la decisione negativa assunta dall'Amministrazione, non può, dunque, procedersi all'annullamento invocato.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Cerveteri in € 1.500,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11152/2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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