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Sentenza

Diritto di accesso in funzione difensiva...
Diritto di accesso in funzione difensiva
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter, 28 ottobre 2014, n. 10797

N. 10797/2014 REG.SEN.

N. 08005/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8005 del 2013, proposto dal signor Antonio Sodo Migliori, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Teramo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via Servilio Isarnico, 8

contro

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato ed “ope legis” domiciliato presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato ed “ope legis” domiciliato presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale del 18.7.2013, n. 86337/SPV, adottato dall'ENAC con cui è stata disposta la sospensione per un anno a partire dall'1.8.2013, della licenza di volo, intestata al ricorrente, I-PPL-H-032917 del 18.4.2011 per violazione delle norme aeronautiche di sicurezza della navigazione aerea di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 566 del 1988.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. In data 18.7.2013 la Capitaneria di Porto di Civitavecchia informava l'ENAC dell'atterraggio dell'elicottero tipo SA 341 marche S5-HCR (Modello “Gazelle”), avvenuto il medesimo giorno, alle ore 14:30 circa, sull'arenile di Santa Severa, dopo avere violato plurime regole in materia di sicurezza del volo – in particolare gli artt. 3.3.1.2, 3.6.1; 3.6.3; 4.6.; 4.6 bis, 4.8., 4.9, 4.9.1 del regolamento ENAC recante le “Regole dell'Aria” e gli artt. 7 e 9 D.M. 1 febbraio 2006, di attuazione della Legge n. 518 del 1968 sulla liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio) ed avere seminato l'intuibile scompiglio tra i bagnanti presenti sulla spiaggia, nelle immediate vicinanze del punto di atterraggio del velivolo, atterrato in area demaniale senza alcuna previa comunicazione o autorizzazione degli enti competenti.

Dalle verifiche eseguite l'aeromobile suddetto sarebbe risultato pilotato dal sig. Antonio Sodo Migliori, il quale nell'occasione era disceso brevemente dall'elicottero insieme ad altri passeggeri, dirigendosi al vicino ristorante “Il Pescatore” da cui usciva poco dopo, a quanto risulta, per il rifiuto del ristoratore di somministrare il pranzo, a causa dell'ora ormai tarda.

Il pilota ed i passeggeri, a quel punto, salivano sull'aeromobile che, pochi minuti dopo, decollava e si allontanava sollevando vaste nubi di polvere.

Considerato che la condotta descritta è prevista dall'art. 80 del D.P.R. n. 566 del 1988 che la sanziona con la sospensione della licenza di volo, l'ENAC, sulla base delle informazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e delle notizie reperite presso il gestore dell'aviosuperficie da cui l'elicottero era decollato, con nota dell'8.8.2012 inviata al sig. Sodo Migliori (doc. 1 res.), comunicava l'avvio del procedimento amministrativo che si concludeva con l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza di volo oggetto di impugnazione, i cui effetti decorrono dalla data di materiale consegna del titolo abilitativo da parte del ricorrente, avvenuta in data 1.8.2013.

2. Il signor Antonio Sodo Migliori ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso notificato all'ENAC ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9.8.2013 e depositato nei termini di rito, con il quale si chiede l'annullamento della menzionata sospensione per i motivi che di seguito si riassumono.

1) Violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 3 e 10 della Legge n. 241 del 1990: lamenta il ricorrente che l'ENAC non gli avrebbe esibito tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria procedimentale e, in particolare, la “seconda email” di informazioni inviata all'ENAC (su specifica richiesta dell'Ente) dal Sig. Italo Marini (gestore dell'aviosuperficie FLY ROMA da cui è partito l'elicottero nel giorno considerato), così come ulteriori documenti non sarebbero stati forniti se non dopo plurime richieste del ricorrente, costretto anche ad esercitare formalmente il diritto di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241 del 1990 e successivamente a ricorrere a questo TAR, per ottenere l'ostensione della documentazione da lui richiesta ma non consegnata (vedi doc. 26 e 38 ric.).

Per tali ragioni, ad avviso del ricorrente, il provvedimento è illegittimo per violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, dell'art. 10 L. 241 del 1990 (omessa esibizione degli atti del procedimento) e dell'art. 3 L. 241 del 1990, avendo l'Amministrazione fondato la propria determinazione su un documento non esibito e rimasto ignoto al ricorrente.

2) Violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 3 e 10 della Legge n. 241 del 1990 per avere l'ENAC omesso di “depositare” i documenti attestanti che il Sodo Migliori risulta essere unico socio della Esperia d.o.o., società con sede in Slovenia a cui risulta che il ricorrente ha trasferito (prima dell'infrazione contestata) l'elicottero SA 341 marche S5-HCR: svolgendo deduzioni analoghe a quella di cui al precedente motivo, il ricorrente lamenta di non essere stato posto in condizione di conoscere documenti su cui l'Ente resistente ha poi fondato il provvedimento sanzionatorio finale.

3) Violazione dell'art. 3 per difetto assoluto di motivazione oltre che dei principi fondamentali che regolano l'azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione dell'art. 10 L. 241 dl 1990 che obbliga la p.A. procedente a valutare le deduzioni difensive ed i documenti presentati dall' “incolpato”: in sintesi, la difesa del ricorrente sostiene che, né le informative della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, né i documenti e gli elementi probatori raccolti dall'Ente consentono di considerare provate due circostanze essenziali, il cui accertamento era invece necessario ai fini dell'adozione del grave provvedimento interdittivo adottato: l'identità dell'elicottero effettivamente atterrato sull'arenile di Santa Severa nel giorno della rilevata infrazione e la effettiva presenza del sig. Sodo Migliori alla guida dell'elicottero nelle medesime circostanze.

In realtà, sostiene parte ricorrente, vi è assoluta incertezza sia sull'una che sull'altra circostanza il che rende del tutto infondato ed immotivato il provvedimento impugnato.

3. Si è costituita, in difesa dell'ENAC e del Ministero intimato, l'Avvocatura Generale dello Stato che, con la propria memoria difensiva, la dettagliata relazione dell'ENAC allegata ed i documenti prodotti, mira a confutare le deduzioni svolte dal ricorrente, da considerare infondate tanto in fatto quanto in diritto mentre, con riferimento alla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la medesima Avvocatura ne eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in quanto il provvedimento impugnato concerne materia di competenza esclusiva dell'ENAC.

4. Parte ricorrente ha depositato “memoria difensiva” in data 18.9.2013, nella quale si approfondiscono le deduzioni già svolte nel ricorso introduttivo a sostegno dei motivi originariamente proposti e si replica alle deduzioni difensive dell'Ente resistente, con particolare riferimento ai documenti nn. 1,8 e 13 del fascicolo ENAC, che non sarebbero mai stati in precedenza esibiti al ricorrente

5. Con ordinanza n. 3662 del 19.9.2013 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare proposta dalla ricorrente. Detta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare ma ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito (Cons. Stato, Sezione VI, ordinanza n. 4572 del 20.11.2013).

6. Al'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 la causa viene trattenuta in decisione.

7. Assume rilievo pregiudiziale la questione relativa alla permanenza dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito da parte di questo Giudice, considerato che il provvedimento interdittivo, oggetto dell'impugnazione, ha oggi interamente esaurito i propri effetti, in quanto la sospensione della licenza di volo, avente durata annuale decorrente dal primo agosto 2013 (doc. C ric.), è cessata lo scorso primo agosto 2014.

In assenza di indicazioni in senso contrario da parte del ricorrente che ha anzi manifestato, con la propria condotta processuale, il proprio persistente interesse ad una pronuncia di merito e considerata la previsione di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a. a mente del quale “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”, il Collegio ritiene di doversi pronunciare sui motivi di ricorso proposti.

Questa Sezione ritiene, infatti, che l'interesse alla decisione, seppur ai soli fini risarcitori, si correli ad un interesse astratto del ricorrente ad attivare in separata sede la tutela risarcitoria dell'interesse legittimo leso dal provvedimento, stante l'espressa previsione di questa possibilità oggi sancita dall'art. 30 c.p.a.. che ammette l'interessato a proporre la domanda risarcitoria, sia contestualmente all'azione di annullamento, che in via autonoma, ivi compresa la possibilità di introdurre la domanda risarcitoria (non formulata nel corso del giudizio di annullamento) nel termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (cfr. art. 30, commi 1, 3 e 5, c.p.a.).

Deve ritenersi più in generale che, in una concezione moderna del processo da concepire come giudizio “sul rapporto sostanziale” e non solo “sulla legittimità” dell'atto, la pronuncia del Giudice amministrativo sia, in primo luogo e necessariamente, pronuncia sulla spettanza del “bene della vita” sotteso al ricorso impugnatorio introdotto.

Appare peraltro innegabile la sussistenza di un interesse “morale” del ricorrente ad una pronuncia sulla fondatezza del provvedimento, che possa scagionarlo dai fatti, certamente “non edificanti”, che gli vengono addebitati

La verifica dell'interesse ad una sentenza di accertamento, che il Giudice è chiamato a compiere “ex officio” trattandosi di una condizione dell'azione, prescinde da una valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria in ipotesi e in prospettiva esercitabile (vedi TAR Lombardia –Milano 4 fabbraio 2011, n. 353).

Deve pertanto ritenersi procedibile il ricorso.

8. Venendo al merito delle censure, ad avviso del Collegio il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

8.1. Con riferimento a tutti e tre i motivi di ricorso in cui si contesta, alla luce dei parametri normativi di cui all'art. 24 Cost. (tutela del diritto di difesa processuale da estendere, entro certi limiti, anche all'ambito dei procedimenti amministrativi a carattere sanzionatorio) ed all'art. 3 e 10 L. 241 del 1990, la mancata esibizione a favore dell'“incolpato” dei documenti meglio specificati nel ricorso e nella successiva memoria difensiva, è necessaria una precisazione di ordine generale.

E' indubbio che l'accesso procedimentale in funzione difensiva costituisca un “diritto” del destinatario del provvedimento finale, espressamente tutelato dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 241/90, a mente del quale “i soggetti di cui all'art. 7 (tra i quali si colloca, ovviamente, il destinatario del provvedimento finale)……hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24”.

E' però altrettanto evidente che non ogni omessa esibizione di qualsivoglia documento richiesto dall'interessato, per quanto acquisito e “utilizzato” dalla p.A. nel corso dell'istruttoria afferente ad uno specifico procedimento amministrativo, possa di per sé tradursi in una illegittimità del provvedimento che conclude e definisce quel procedimento.

Alla luce dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241 del 1990 (da considerare applicabile al caso di specie, stante la natura vincolata del provvedimento interdittivo all'odierno vaglio) e anche sulla base di argomenti logici di intuitiva evidenza, si deve ritenere che l'illegittimità del provvedimento possa derivare soltanto dalla mancata esibizione, rispetto a specifiche istanze di accesso introdotte dal privato, di documenti aventi i seguenti “requisiti”:

a) decisivi e comunque rilevanti ai fini della determinazione assunta;

b) documenti che, ove tempestivamente messi a diposizione del privato richiedente, lo avrebbero posto in condizione di introdurre nel procedimento elementi difensivi e probatori tali da condurre ad un esito procedimentale certamente diverso da quello che in concreto è stato (arg. ex art. 21 octies comma 2, L. 241 del 1990).

Parte ricorrente non ha fornito la prova di questo secondo “requisito”. E' anzi provato in atti che il sig. Sodo Migliori ha potuto esplicare pienamente le proprie facoltà difensive nel procedimento, con riferimento a tutti i profili controversi della vicenda (identificazione del pilota, identificazione dell'aeromobile, modalità di raccolta delle prove tra ENAC e Capitaneria di Porto di Civitavecchia ecc.), avendo potuto depositare presso l'ENAC plurime memorie difensive e documenti, peraltro richiamati anche nella motivazione del provvedimento impugnato (vedi pag. 2), che li ha però ritenuti inconferenti alla luce degli elementi probatori complessivamente raccolti.

In ogni caso, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, parte ricorrente è stata comunque messa nella condizione di pienamente esplicare il proprio diritto di difesa nella presente sede processuale, rispetto a tutta la documentazione da considerare rilevante.

In secondo luogo ed in connessione con quanto sopra esposto, va anche chiarito che è in facoltà della p.A. intimata in giudizio, al pari di qualunque privato, produrre nel processo qualsiasi documento ritenuto utile ai fini di difesa, anche se ulteriore ed estraneo rispetto alla documentazione già formatasi ed acquisita nel pregresso procedimento amministrativo.

Non vi è, in altri termini, nell'ordinamento - come sembra invece ipotizzare il ricorrente, che in più passaggi dei propri scritti difensivi (vedi in part. pag. 2 e ss. della memoria difensiva del 18.9.2013) insiste sul fatto che ENAC abbia prodotto in giudizio documenti “nuovi” - un vincolo che limiti le facoltà difensive-probatorie dell'Amministrazione, imponendo ad essa di produrre in giudizio i soli documenti “procedimentali”, avendo (al contrario) anche l'Amministrazione, al pari di qualsiasi altro soggetto, il diritto difensivo di articolare tutte le prove che ritenga utili al fine di contrastare le deduzioni avversarie.

Così i documenti sub 1), 8) 12) e 13) del fascicolo ENAC (contestati da parte ricorrente per la loro “novità” rispetto al procedimento concluso), evidentemente, sono stati prodotti per contrastare specifiche deduzioni in fatto svolte nel ricorso e ritenute dall'Ente resistente non veritiere.

Per quanto precede le censure del ricorrente si rivelano infondate nella parte in cui pretendono di far discendere automaticamente l'illegittimità del provvedimento impugnato, dalla “mancata esibizione di documenti” in sede procedimentale a favore del ricorrente, il quale (avendo comunque avuto integrale cognizione della documentazione rilevante, all'interno del giudizio) non ha fornito prova di come ciò avrebbe inciso in termini distorsivi sull'esito del procedimento e limitato in concreto le proprie facoltà difensive.

9. Anche con riferimento alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che le censure svolte non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.

Non è pensabile che le marche identificative dell'elicottero possano essere state fornite in modo arbitrario o casuale dalla locale Capitaneria di Porto che interveniva con i propri militari e che comunicava nell'immediatezza, telefonicamente, con il responsabile dell'ENAC, fornendo subito il suddetto dato identificativo (l'email del 18.7.2012, ore 18 e 51, del comandante Pafundi alla dott.ssa Italia dell'ENAC, segue di poche ore il fatto e fornisce il menzionato dettaglio identificativo, facendo riferimento ad una precedente comunicazione “per le vie brevi”, cfr. doc. 3 res.).

Con successiva nota prot. n. 13711 del 23.7.2012 (doc. 4 res.) la Capitaneria di Porto di Civitavecchia confermava il dato suddetto chiedendo ad ENAC di “fornire copia documentale di quanto utile afferisca al sig. Sodo Migliori quale pilota dell'elicottero in oggetto, atterrato il 18 u.s. in località Santa Severa”.

Decisivo in punto di fatto è poi il messaggio di posta elettronica in data 18.7.2012 (diretto alla responsabile dell'ENAC) da parte del gestore dell'aviosuperficie FLY ROMA, sig. Italo Marini, il quale confermava che l'elicottero era decollato intorno alle 13:30, che “il pilota utilizzatore di oggi è il sig. Antonio Sodo Migliori, abitante in Roma, via Appennini 29”, che l'elicottero non era ancora rientrato al campo alle ore 20:00. Il dato trovava conferma documentale in una pagina ben precisa del registro dei voli relativi alla predetta aviosuperficie, da cui l'elicottero in questione risulta partito alle 13:30 (doc. 8 res.).

Le incertezze manifestate successivamente dal Marini per non avere visto fisicamente il Sodo Migliori salire sull'elicottero (vedi il punto interrogativo posto vicino al nominativo “Sodo Migliori” sulla pagina del 18.7.13 del registro voli ed il verbale di sommarie informazioni del Marini in data 9.2.2013, dinnanzi alla polizia giudiziaria, doc. 35 ric.) non consentono però di seguire ipotesi alternative, che non sono neanche astrattamente plausibili, sulla persona alla guida dell'elicottero nell'occasione, dovendosi considerare che: in tutti i fogli del Registro Voli di FLY ROMA, relativi a numerose giornate del 2011 e del 2012, l'elicottero in questione risulta sempre pilotato dal Sodo Migliori; l'elicottero in questione era nella sua esclusiva disponibilità (sicché l'eventuale uso da parte di terzi, peraltro mai individuati dal ricorrente, doveva comunque avvenire con il suo consenso); dai dati in possesso dell'ENAC, in Italia, l'abilitazione alla guida del modello di elicottero in questione (“Gazelle” mod. SA 341) è posseduta soltanto da cinque persone (tra questi, oltre al Sodo Migliori, il Sig. Marini, sopra menzionato che però ha escluso di essere stato sull'aeromobile il 18.7.2012, v. doc. 34 ric.), sicchè diventa veramente arduo poter pensare ad una persona diversa dall'odierno ricorrente, alla guida dell'aeromobile nel giorno considerato.

Deve inoltre valorizzarsi, a conferma della validità delle conclusioni a cui è pervenuto l'ENAC, il dato documentale fornito dall'Ente resistente che, preso atto di quanto documentato a suo tempo dal sig. Sodo Migliori in ordine all'avvenuto trasferimento dell'aeromobile alla Esperia d.o.o., società di diritto sloveno, che acquistava l'elicottero Gazelle dal ricorrente con atto di compravendita del 27.4.2012, registrato il 20.8.2012 (doc. 11 e12 ric.), ha prodotto in giudizio copia della visura camerale slovena, dalla quale risulta che la menzionata società ha come unico socio al 100% proprio il sig. Sodo Migliori, sicché la vicenda traslativa opposta dal ricorrente, non ha in realtà comportato alcuna variazione sostanziale sul soggetto possessore e responsabile dell'aeromobile, che è sempre rimasto il sig. Sodo Migliori (doc. 12 res.).

Assume peraltro valore sintomatico in senso sfavorevole al ricorrente, l'atteggiamento reticente dal medesimo mostrato nella pregressa fase procedimentale, essendosi egli limitato ad opporre all'Autorità la vicenda traslativa, senza però fornire spontaneamente un dato palesemente rilevante e a lui certamente noto, quale quello relativo al controllo totalitario, da parte sua, sulla società acquirente.

Va infine rilevato, per completezza di istruttoria, che nessuna delle persone sentite dalla polizia giudiziaria come sommari informatori nell'ambito del procedimento n. 5487 /12 R.G.N.R. Procura di Civitavecchia (vedi docc. da 32 a 35 ric.) ha escluso in assoluto che, tra i soggetti scesi dall'elicottero in occasione dei fatti per cui è causa, vi fosse persona avente le sembianze del Sodo Migliori. Al contrario uno dei dichiaranti ha espressamente affermato che “i personaggi ritratti con il numero 1, 4 e 5 sembrano compatibili con uno degli uomini con cui ho parlato…” (ndr, il giorno dei fatti in contestazione): la foto n. 4 ritrae il volto del Sodo Migliori.

Per tutto quanto precede si ritiene che il ricorso, in quanto infondato, debba essere respinto.

10. Il Collegio ritiene di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato e di disporre, per l'effetto, l'estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal presente giudizio, in quanto il provvedimento impugnato concerne materia di competenza esclusiva dell'ENAC mentre le censure introdotte dal ricorrente non investono, neanche indirettamente, atti o comportamenti riconducibili al Ministero.

11. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritiene di dovere respingere il ricorso proposto, dichiarando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato.

In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., il ricorrente dovrà provvedere alla refusione delle competenze e degli onorari professionali in favore dell'ENAC, come liquidati in dispositivo.

Viceversa, per quanto attiene al rapporto processuale tra il ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite non avendo quest'ultimo svolto deduzioni difensive se non limitate all'eccezione di difetto di legittimazione passiva alla causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dispone l'estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande proposte dal ricorrente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- nel merito, respinge integralmente il ricorso proposto dal Sig. Antonio Sodo Migliori;

- condanna il sig. Antonio Sodo Migliori alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida nella misura di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge;

- compensa le restanti spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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