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Sentenza

Dichiarazioni sulla c.d. moralita' professionale. Completezza e veridicita' dell...
Dichiarazioni sulla c.d. moralita' professionale. Completezza e veridicita' delle dichiarazioni. Necessita'. Ratio. Reati fiscali. Incidenza sulla moralita' professionale. Sussiste
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 19 agosto 2014, n. 2208

N. 02208/2014 REG.SEN.

N. 02091/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2014, proposto da:
Carrozzeria Torino S.n.c. di Michele Gargano & C., Michele Gargano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maura Tina Carta e Maria Agostina Cabiddu, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Camperio, 9

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano e Sabrina Maria Licciardo, domiciliato in Milano, Via Andreani 10;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. rif. 21137/2014 del 26.5.2014, con cui il Direttore del Settore Gare Beni e Servizi del Comune di Milano, ha comunicato l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione 54/2014 in favore di Carrozzeria Torino S.N.C. di Gargano Michele & c., disposto con provvedimento dirigenziale n. 98/2014 del 23.5.2014, “per mancato possesso dei requisiti di carattere generale, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di condanne passate in giudicato per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, così come previsto dall'art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006”, con conseguente determinazione del Direttore di Settore, di escutere la cauzione provvisoria, di comunicare il provvedimento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l'inserimento del dato nel casellario informatico ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, nonché di comunicare il provvedimento alla Procura competente;

- nonché di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali relativi al medesimo procedimento o nello stesso richiamati, ivi compreso il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria, ed il diniego sull'istanza di preavviso di ricorso;

- nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto procurato all'odierna ricorrente, anche in via equitativa, determinato dall'illegittima esclusione dalla gara, dall'illegittima escussione della cauzione provvisoria, e per l'illegittima comunicazione dell'esclusione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio la stazione appaltante ha annullato l'aggiudicazione definitiva a suo tempo disposta in favore della ricorrente, per l'affidamento del servizio di manutenzione di veicoli e macchine operatrici di proprietà del Comune.

In seguito all'acquisizione d'ufficio del certificato del casellario giudiziale, a carico del legale rappresentante della ricorrente, sono infatti risultati i seguenti provvedimenti penali, non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, e ritenuti incidenti sul requisito della moralità professionale di cui all'art. 38 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 163/06:

decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Milano, in data 3.6.2010, per il reato di omesso versamento I.V.A., ex art. 10 ter D.Lgs. 10.3.2000 n. 74, commesso in data 27.12.2006;

sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano, in data 3.7.2012, per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10 bis D.Lgs. 10.3.2000 n. 74, commesso in data 27.12.2006;

sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano, in data 29.11.2012, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 D.Lgs. 10.3.2000 n. 74, commesso in data 16.9.20009.

Il Comune resistente si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto, potendo definirsi il giudizio con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

I) Preliminarmente, ed in linea generale, il Collegio richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche le valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti, e la loro incidenza sulla moralità professionale, spettano esclusivamente all'Amministrazione appaltante, e non già ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun filtro in sede di domanda di partecipazione alla gara, ciò implicando un giudizio inevitabilmente soggettivo, evidentemente inconciliabile con la finalità della norma. D'altra parte, non può sottacersi che la completezza e la veridicità, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le sentenze penali di condanna eventualmente riportate, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, si rende necessaria, rappresentando essa lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, capace di contemperare i contrapposti interessi in gioco, e cioè quello privato dei concorrenti alla semplificazione e all'economicità del procedimento di gara e quello pubblico, delle Amministrazioni appaltanti, di poter verificare, con immediatezza e tempestività, se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, potendo così evitarsi o limitarsi ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, realizzando quanto più celermente ed efficacemente possibile l'interesse pubblico perseguito con la gara di appalto (C.S., Sez. V, 6.3.2013 n. 1378, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 24.11.2011 n. 537).

II) Con riferimento alla fattispecie per cui è causa, ritiene il Collegio che la valutazione di incidenza posta in essere dall'Amministrazione sia esente da profili di irragionevolezza ed arbitrarietà, atteso che, in primo luogo, i reati in materia di violazione delle norme sulla repressione dell'evasione fiscale, a cui vanno ascritti quelli commessi dal legale rappresentante della ricorrente, risultano tra quelli, in astratto, idonei ad incidere sulla moralità professionale (C.S. Sez. V, 20.3.2007 n. 1331).

La stazione appaltante ha altresì valutato in concreto la gravità delle dette condotte penalmente rilevanti, con riferimento allo specifico oggetto dell'appalto, evidenziando, in particolare, il reiterarsi della medesima condotta criminosa, l'entità delle pene irrogate, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale, la non risalenza nel tempo dei fatti, e che “l'ambito nel quale si è concretizzata la condotta criminosa e la finalità della stessa sono direttamente riferibili all'attività imprenditoriale” del concorrente.

III) Alla luce di quanto precede non colgono nel segno gli argomenti difensivi della ricorrente, secondo cui gli effetti di una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 80/2014) avrebbero comportato la sua assoluzione, atteso che, in primo luogo, la stessa ricollega tali effetti solo ad alcuni dei provvedimenti penali pronunciati a suo carico, e non quindi anche alla sentenza del 29.11.2012, e che comunque, come osservato dalla difesa comunale, la pronuncia della Corte è stata depositata successivamente alla domanda di partecipazione, che avrebbe pertanto dovuto menzionare anche tali condanne.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Milano, equitativamente liquidate in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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