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Sentenza

Dia. Poteri inibitori della amministrazione comunale. Decorso dei termini. Poter...
Dia. Poteri inibitori della amministrazione comunale. Decorso dei termini. Poteri inibitori. Sussistono. Soltanto nelle forme del potere di autotutela
T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 1 aprile 2014, n. 269

N. 00269/2014 REG.SEN.

N. 00023/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2008, proposto da: Angelo Maria Sarra, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baldassarra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Maria Caldarini in Latina, viale dello Statuto, 24;

contro

Comune di Pescosolido, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2705 datato 13 ottobre 2007 a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pescosolido e avente ad oggetto: “Rimozione paletti per recinzione”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14.12.2007, tempestivamente depositato, il sig. Angelo Maria Sarra

premette in punto di fatto di essere proprietario di un terreno con entrostante fabbricato nel territorio del Comune di Pescosolido, località Case Cantenne, riportato in catasto al foglio 16, particella 1047; che in data 18.11.2005 depositava presso il Comune di Pescosolido denuncia d' inizio di attività per ..”recinzione provvisoria in rete metallica, sorretta da paletti in ferro infissi al terreno per un'altezza massima di mt 1,50”.

Soggiunge il ricorrente che, anteriormente all'avvio dei lavori il perito di fiducia, ed il tecnico comunale effettuavano un sopralluogo per accertare l'esatta confine della proprietà; che in tale occasione il tecnico comunale pretese alcuni spostamenti sia per la rete metallica che per il posizionamento dei paletti

Con l'impugnata ordinanza il Comune intimato contestava al ricorrente l'asserita occupazione della sede stradale, non contestata in sede di sopralluogo.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il comune di Pescosolido non si è costituito in giudizio

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014 la causa in decisione.

Oggetto del presente giudizio è l'ordinanza comunale prot. n. 23/2007, con cui il Responsabile dell'Ufficio tecnico del comune intimato ha intimato al ricorrente la immediata sospensione dei lavori ed il ripristino dei luoghi.

Lamenta anzitutto il deducente la violazione dell'articolo 23, 6 comma, del d.p.r. 380/01, essendo il provvedimento impugnato intervenuto dopo che era maturato il termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. di.

Secondo quanto sostenuto dall'istante il comune di Pescosolido avrebbe ricevuto la denunzia d'inizio attività il 18.11.2005, laddove, gli impugnati provvedimenti inibitori sarebbero intervenuti a distanza di oltre due anni dalla presentazione della D.I.A., circostanza che avrebbe comportato il perfezionamento del provvedimento tacito di assentimento, rimovibile solo con atto di autotutela di secondo grado.

Detto ordine d'idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, la D.I.A. è stata introdotta disciplinata, in via generale, dall'art. 19 della 7 agosto 1990, n. 241 e, con riferimento alla materia edilizia, dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Dispone, in particolare, l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Il comma 6 del medesimo articolo aggiunge che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Se non è quindi contestabile che l'amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell'autotutela.

Nel caso di specie, l'amministrazione non ha esercitato alcun potere inibitorio entro il termine legale di trenta giorni dal deposito della d.i.a, di tal che gli atti adottati ed impugnati con il presente ricorso sono illegittimi.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.

Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Pescosolido a corrispondere al ricorrente la somma di €. 700,00 per spese ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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