Declassificazione di strada pubblica.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1022
N. 01022/2014 REG.SEN.
N. 00978/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 978 del 2006 proposto da Gabriele Magnani e Riccardo Magnani, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Andreucci ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Laura Bassi Veratti n. 8, presso lo studio dell'avv. Grazia D'Amore;
contro
il Comune di Cesena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale di Cesena n. 112 del 26 aprile 2006, avente ad oggetto “Approvazione uso pubblico via vicinale dei Sodi”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per i ricorrenti, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014 il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Denunciandone il venir meno delle caratteristiche di «strada ad uso pubblico» e l'avvenuta trasformazione in strada poderale, i ricorrenti – proprietari di terreno agricolo sito in località Trebbo di Roversano – chiedevano al Comune di Cesena la declassificazione del tratto della via vicinale dei Sodi situato nell'area di loro proprietà. L'istanza veniva però respinta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 112 del 26 aprile 2006.
Avverso detto provvedimento hanno proposto impugnativa gli interessati. Imputano all'Amministrazione di avere indebitamente assegnato rilievo alla mera intenzione di utilizzare in futuro la strada vicinale per progetti di valorizzazione del territorio, laddove la sottoposizione ad uso pubblico presuppone la presenza di requisiti oggettivi, quali individuati dall'art. 825 cod.civ.; deducono, poi, l'insussistenza stessa dei requisiti dell'asservimento all'uso pubblico, avendo da tempo il tracciato stradale acquisito connotazioni in sé incompatibili con il passaggio di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza alla comunità territoriale – anche alla luce della oramai superata esigenza di raggiungere il corso d'acqua sito a valle della strada per le necessità della popolazione contadina –, avendo la strada sicuramente perso la concreta idoneità a soddisfare esigenze di generale interesse circa il transito delle persone (visto quanto implicitamente ammesso dall'Amministrazione con considerazioni di carattere storico-testimoniale, paesaggistico, ambientale e sportivo-ricreativo), essendo oramai non più praticato il passaggio della collettività su quel tracciato stradale; evidenziano, infine, come il tratto stradale in questione neppure risulti inserito nella viabilità storica che l'Amministrazione ha individuato in sede pianificatoria e come non se ne sia neanche tenuto conto nel progetto di tutela degli itinerari di valore storico/naturalistico approvato in separata sede dalla Giunta comunale, ulteriori indici dell'illegittimità della decisione di negare la declassificazione della strada. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa accertamento dell'insussistenza dell'uso pubblico a carico della via vicinale dei Sodi, nella parte riconducibile alla proprietà dei ricorrenti.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Cesena.
All'udienza del 9 ottobre 2014, ascoltato il rappresentante dei ricorrenti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Per costante giurisprudenza, un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, sicché l'uso di una strada privata da parte della collettività indifferenziata, protrattosi per lungo tempo, fa sì che la strada venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, in presenza della duplice condizione dell'intrinseca idoneità della stessa a fungere da via di transito di una indistinta molteplicità di persone e del suo impiego per soddisfare un pubblico e generale interesse. Quanto, poi, alla disciplina in tema di strade, l'art. 3, comma 1, n. 52), del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) individua la specifica categoria delle strade vicinali, definite come le «strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico», mentre il precedente art. 2, al comma 9, stabilisce che “quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate … I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento”, regolamento (d.P.R. n. 495/1992) che a propria volta disciplina la declassificazione delle strade all'art. 3, ove si definisce tale adempimento formale come il “passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice”: in quest'ottica è stato chiarito che l'atto di declassificazione di una strada pubblica può implicarne la trasformazione in strada privata, qualora essa abbia perduto la condizione di bene idoneo a garantire il perseguimento di un fine pubblico (v. TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2013 n. 774).
Orbene, lungi dal compiere un'approfondita istruttoria circa la persistenza della concreta e attuale idoneità della strada ad assolvere quella funzione di pubblico transito che ne aveva a suo tempo reso possibile l'inclusione tra le strade vicinali e che ne aveva perciò fatto assumere le caratteristiche di strada ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale ha dato séguito alla documentata richiesta di “declassificazione” – proposta dai proprietari – con l'adozione di un provvedimento di diniego argomentato da un lato sulla base di mere presunzioni a proposito delle effettive modalità di utilizzo della strada (“…Preso atto inoltre che su tale tratto non risulta mai avvenuta la cessazione effettiva dell'uso pubblico, sia per impedimento forzato alla fruibilità pubblica (sbarre, recinzioni, altro …), sia per effettivo inutilizzo continuato protrattosi nel tempo ed effettivamente documentato o segnalato da eventuali soggetti interessati …”) e motivato dall'altro lato in ragione di valutazioni estranee alle rigorose e tassative condizioni dettate dalla legge per l'asservimento di una strada privata all'uso pubblico (“…Valutato pertanto di non declassificare la via vicinale dei Sodi in quanto ritenuta traccia storica e morfologica del nostro territorio comunale, meritevole di essere tutelata e mantenuta all'uso pubblico in quanto comunque transitabile e percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo da parte della collettività, in funzione della fruibilità, visitabilità e vivibilità del nostro territorio forense e collinare; Considerato che il mantenimento all'uso pubblico di tale via vicinale deve essere considerata una valutazione di merito e di opportunità di primaria importanza, in relazione alla morfologia del territorio, all'importanza del segno storico quale percorso e sentiero collinare, riferito ad una cultura contadina ormai scomparsa …”). In altri termini, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare se, come motivatamente addotto dai proprietari, fossero effettivamente intervenute modificazioni significative nelle caratteristiche tipologiche della strada e fossero realmente venute meno, senza emergerne di nuove, le esigenze della popolazione locale a proposito dell'originaria utilità a servirsi di quel transito pedonale per condurre al pascolo e all'abbeveraggio il bestiame, mentre tale verifica risulta essere stata sostanzialmente omessa e la decisione conclusiva si presenta piuttosto dettata da propositi di mera conservazione della disponibilità pubblica della strada in funzione di testimonianza storica di un'epoca passata e in vista di una generica e indimostrata più agevole circolazione nell'àmbito extraurbano, obiettivi sì astrattamente rilevanti per un'Amministrazione comunale che intenda ottimizzare l'uso del territorio e valorizzarne gli elementi distintivi, ma non pertinenti in una sede in cui, anziché compiere scelte di politica urbanistica proprie dell'attività pianificatoria, l'ente locale deve in realtà accertare la persistenza o meno dell'oggettiva destinazione della strada privata al pubblico transito e il tangibile beneficio che la comunità attualmente riceve dalla stessa, anche e soprattutto in ragione dell'effettivo e continuativo impiego che ancora eventualmente ne faccia una collettività indifferenziata di cittadini, quale principale indice rivelatore della circostanza che si tratti di strada tuttora idonea a soddisfare un interesse pubblico.
Di qui l'accoglimento del ricorso, nei termini indicati, e il conseguente annullamento dell'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Cesena, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Condanna il Comune di Cesena al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
09-11-2014 14:38
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