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Sentenza

Criterio della vicinitas. Legittimazione a ricorrere nei riguardi di provvedimen...
Criterio della vicinitas. Legittimazione a ricorrere nei riguardi di provvedimento di sdemanializzazione. Criterio della vicinitas. Decorrenza del termine per impugnare titoli edilizi. Doglianze per perdita di luce, veduta, aria e visuale
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 23 dicembre 2013, n. 5994

N. 05994/2013 REG.SEN.

N. 01965/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Della Paolera, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Centro Direzionale Torre Giulia Is.C9 Sc. A;

contro

il Comune di San Gregorio Matese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Ferrucci, con domicilio eletto presso l'avvocato Francesco Amodio in Napoli, via S. Lucia, 34;

nei confronti di

Luigi Boiano, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Luciana Martone, con domicilio eletto presso l'avvocato Giovanni Terreri in Napoli, piazza Francese, 1/3;
Marco Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Giuseppe Fiorentino, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Riviera di Chiaia n.124;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Gregorio Matese n. 2 dell'8.2.2010 di sdemanializzazione della porzione di suolo pubblico distinto in catasto al foglio 22, particella 5212;

- della deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 13.1.2010, recante incarico al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre gli atti finalizzati all'alienazione di suolo pubblico occupato sine titulo dal sig. Luigi Boiano in adiacenza alla piazza Beniamino Caso;

- ove frattanto intervenuta, della deliberazione a contrarre in favore del sig. Luigi Boiano e di tutti gli atti prodromici alla vendita nonché, ove ritenuto possibile, del contratto di vendita medesimo;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010:

- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Gregorio Matese n. 8 del 27.2.2010, di cui non si ha copia e conoscenza, di approvazione dello schema di contratto di compravendita in favore del sig. Luigi Boiano della porzione di bene patrimoniale disponibile distinto in catasto al foglio 22, particella 5212, esteso mq. 49;

- ove ritenuto possibile, del contratto di compravendita rep. n. 1/2010 del 27.2.2010 tra il Comune di San Gregorio Matese ed il sig. Luigi Boiano nonché, ove necessario, dell'art. 15 del regolamento comunale sulla disposizione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 5.5.2008.

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 2.2.2012:

per l'accertamento e la declaratoria

- dell'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'esecuzione degli interventi edilizi realizzati in virtù della D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009, in quanto relativi ad immobili (insistenti sulle particelle 5212 e 5160, sub 11 e 15/16), privi di titolo edilizio e paesaggistico, oltre che per carenza della giuridica disponibilità dell'area e del manufatto insistente sulla particella 5212;

- dell'illegittimità del silenzio significativo serbato dal Comune di San Gregorio Matese sulla D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009 e conseguente annullamento del provvedimento tacito di diniego di esercizio del potere inibitorio concernente l'attività edilizia realizzata, in carenza delle condizioni di legge, in virtù della predetta D.I.A.;

per l'annullamento

- dell'autorizzazione implicita di natura provvedimentale formatasi a seguito della presentazione della D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009 e del comportamento inerte e silente del Comune di San Gregorio Matese entro il termine stabilito per l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori;

per la condanna del Comune ad ordinare la rimozione degli effetti degli interventi eseguiti e, in particolare, ad ordinare la riduzione in pristino dei locali oggetto della D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009, ad annullare il certificato di agibilità prot. n. 2209 del 29.5.2010 e a revocare la licenza di commercio afferente il Bar Matese;

in subordine, per la declaratoria

- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Gregorio Matese sulla diffida prot. n. 5675 del 21.12.2011 e per la condanna del Comune a provvedere sull'istanza medesima entro un termine non superiore a trenta giorni, ovvero entro un diverso termine previa nomina di un commissario ad acta ovvero, previo accertamento della fondatezza dell'istanza ex art. 31 del D.lgs. n. 104/2010, per la condanna del Comune a dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'esecuzione degli interventi di cui alla DIA prot. n. 5921 del 12.12.2009;

- per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione lavori n. 1 del 15.1.2010, dell'ordinanza di revoca n. 2 del 5.3.2010, del certificato di agibilità prot. n. 2209 del 29.5.2010, della licenza di commercio afferente il Bara Matese, tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del Comune di San Gregorio Matese prot. n. 2358 del 16.5.2008 e la dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo acquisiti al prot. n. 2131 del 26.5.2010;

- per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 21.5.2008, ove intesa come riferita alla sola pedana esterna rialzata, anziché anche alla pensilina con manto frangisole antistante il Bar Matese, ovvero in subordine dichiarare che l'ordinanza de qua si riferisce ad entrambe le strutture, ovvero per la condanna del Comune, in virtù della diffida prot. n. 5675 del 21.12.2011 rimasta priva di effetto ad ordinare la demolizione della pensilina con manto frangisole antistante il bar Matese.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio Matese e dei controinteressati Luigi Boiano e Marco Fiorentino;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso residenziale sito in Comune di San Gregorio Matese, in piazza Beniamino Caso n.1, accede alla propria abitazione percorrendo un breve tratto di strada che si diparte dalla detta piazza, costeggia il fabbricato di proprietà del controinteressato Boiano e si immette nel viale condominiale. Tra la strada di accesso all'immobile della ricorrente e il fabbricato del controinteressato Boiano al cui piano terra vi è un'attività commerciale, denominata “Bar Matese”, vi è una porzione di suolo demaniale sulla quale è stata abusivamente edificata una costruzione su un unico livello con antistante pavimentazione, posta a servizio del citato bar.

2. La ricorrente impugna la delibera n. 9 del 13.1.2010 con la quale la Giunta Municipale ha dato incarico al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre “tutti i necessitati atti finalizzati alla alienazione della porzione di suolo pubblico occupato sine titulo dal sig. Boiano in adiacenza a piazza Caso” e la successiva deliberazione n. 2 dell'8.2.2010 del Consiglio Comunale che ha dichiarato la sdemanializzazione della porzione di suolo pubblico, individuato in catasto al foglio 22, particella 5212, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (artt. 822, comma 2, 823, 824, 825 e 829 c.c.; artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241/1990; art. 97 Cost.; artt. 5, 8, 9, 10, 12, 15, 18 e 20 del Regolamento comunale sulla disposizione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 5.5.2008; legge n. 783/1908; R.D. n. 454/1909; art. 12 della legge n. 127/1997; artt. 2 e 13 del D.lgs. n. 285/1992; artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 495/1992) ed eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l'annullamento.

3.Con motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010, la ricorrente impugna, altresì, la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 8 del 27.2.2010 e, ove ritenuto ammissibile, anche il successivo contratto rep. n. 1 del 27.2.2010 con il quale il Comune resistente ha alienato al sig. Luigi Boiano per il corrispettivo di euro 2.450,00 “la porzione di bene patrimoniale disponibile, distinto in catasto al foglio 22 particella 5212 esteso per mq. 49, senza reddito, confinante con piazza Beniamino Caso, con beni di proprietà dell'acquirente, con proprietà Maria Luisa Boiano”.

3.1. La ricorrente deduce l'illegittimità degli atti gravati per violazione di legge (artt. 8, 9, 10, 15 e 20 del Regolamento comunale sulla disposizione del patrimonio immobiliare; legge n. 783/1908; R.D. n. 454/1909; art. 12 della legge n. 127/1997; art. 41 del R.D. n. 827/1924; art. 192 del D.lgs. n. 267/2000; artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; artt. 3 e 97 Cost.; art. 934 c.c.; artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985; art. 46 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 1418, comma 2, 1343 e 1344 c.c.) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l'annullamento.

4. Con motivi aggiunti, depositati il 4.1.2011, la ricorrente censura gli atti già gravati con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti anche per violazione dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 poiché è stata data esecuzione alla delibera consiliare n. 2 dell'8.2.2010 con l'impugnata determina n. 8 del 27.2.2010, nonostante la prima fosse stata affissa all'albo pretorio solo il 20.2.2010 e, quindi, non fosse ancora esecutiva in assenza del decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione.

5. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 2.2.2012, la ricorrente ha, infine, chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per l'esecuzione degli interventi di cui alla D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009, nonché la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sulla detta istanza e della mancata attivazione dei poteri inibitori di competenza con conseguente condanna a ordinare la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, deducendo l'illegittimità degli atti e dei comportamenti della P.A. per violazione di legge (artt. 22, 23, 27, 31 e 38 del D.P.R. n. 380/2001; art. 19 della legge n. 241/1990; art. 2 della L.R. n. 19/2001; artt. 4 e 7 della legge n. 47/1985; art. 4 della legge n. 10/1977; art. 10 della legge n. 765/1967; art. 31 della legge n. 1150/1942; piano di fabbricazione e P.R.G. del Comune di San Gregorio Matese; artt. 146 e 159 del D.lgs. n. 42/2004; artt. 151 e 164 del D.lgs. n. 490/1999) e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

6. Il Comune di San Gregorio Matese, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nonché l'irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

7. Il controinteressato Luigi Boiano, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse della ricorrente rispetto agli atti impugnati in quanto l'area sdemanializzata è da tempo immemorabile nella disponibilità sua e dei suoi danti causa, come si evince già dalle planimetrie del 1942. Nel merito il controinteressato ha concluso per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti in quanto infondati.

8. Il controinteressato Marco Fiorentino, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse della ricorrente non avendo la stessa dimostrato di essere proprietaria di un bene limitrofo all'area sdemanializzata, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva giacché all'epoca dell'adozione delle delibere impugnate egli non era proprietario degli immobili coinvolti, essendo divenuto nudo proprietario di quelli gravanti sulla particella 5160, sub 12, 13 e 16, con atto di donazione dell'1.4.2011 rep. 124210 per notaio Morelli. Nel merito il controinteressato ha concluso per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti in quanto infondati.

9. Alla pubblica udienza del 26.9.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Il Collegio esamina, in via prioritaria, il ricorso principale con il quale la ricorrente impugna la delibera comunale di sdemanializzazione della porzione di suolo pubblico, distinta in catasto al foglio 22 particella 5212, sita in piazza Beniamino Caso.

11. Occorre premettere che la sig.ra Della Paolera non può considerarsi alla stregua di un quisque de populo rispetto ai provvedimenti impugnati, in quanto proprietaria di immobile limitrofo alla particella oggetto della sdemanializzazione e della successiva alienazione e conseguentemente titolare di una posizione differenziata e di un interesse qualificato rispetto alla scelta operata dalla P.A..

11.1. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva, sollevate dai controinteressati.

12. Passando all'esame del merito, con plurimi motivi la ricorrente lamenta, da un lato, l'istruttoria sommaria e lacunosa posta a base della delibera di sdemanializzazione con conseguente inesatta e incompleta valutazione della situazione di fatto e degli interessi coinvolti e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi motivazione circa l'opportunità e la convenienza per l'interesse pubblico a dismettere la predetta area.

12.1. Peraltro, ad avviso della ricorrente, l'amministrazione avrebbe utilizzato la sdemanializzazione come una sorta di sanatoria rispetto ad un'occupazione sine titulo perpetrata per anni dal controinteressato Boiano, in spregio rispetto alla destinazione del bene, senza tenere nel debito conto le precedenti istanze di acquisto del tratto di strada ad opera di altri soggetti e le motivazioni addotte per disattenderle, né considerare la necessità del previo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la declassificazione della strada.

13. Le censure sono infondate e vanno disattese.

14. Con la delibera n. 9 del 13.1.2010 la Giunta comunale ha approvato la proposta del Responsabile del Servizio tecnico avente ad oggetto l'alienazione al controinteressato Boiano della porzione di suolo pubblico da quest'ultimo occupata sine titulo, incaricando proprio il detto Responsabile di procedere a tutti gli atti necessari a tal fine.

14.1. Con la deliberazione n. 2 dell'8.2.2010 il Consiglio Comunale di San Gregorio Matese, premesso di volere “regolarizzare alcuni confini con proprietà privata, procedendo alla cessione di porzioni di suolo pubblico, secondo uno stato di fatto ormai consolidato da anni”, di ritenere ricompresa tra le predette situazioni dubbie anche quella “in piazza Beniamino Caso a confine con la proprietà del sig. Luigi Boiano” e di ravvisare l'opportunità di dare seguito alla richiesta di quest'ultimo per le motivazioni espresse nella nota prot. n. 5070 del 23.10.2008, ha provveduto alla sdemanializzazione e alla classificazione come “bene patrimoniale disponibile” della neo formata particella 5212 del foglio 22, avente qualità di relitto stradale.

14.1. Ciò posto dalla sola lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente l'intento della P.A. di rendere la situazione di fatto esistente da tempo immemorabile conforme alla situazione di diritto e, quindi, di provvedere alla cessione dell'area de qua non utilizzata da oltre un cinquantennio e non più utilizzabile per le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi, determinato dalla realizzazione di un manufatto su un unico livello in uso al Bar Matese, ovverosia al soggetto richiedente l'acquisto della stessa.

14.2. Peraltro, dalla documentazione prodotta dal Comune resistente emerge che la sdemanializzazione della predetta area non determina alcuna riduzione della piazza Beniamino Caso, né ne altera la fruizione da parte della collettività.

14.3. Di qui l'infondatezza delle censure di violazione delle disposizioni del codice civile e di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della conseguente carenza di motivazione.

14.4. Inoltre, dalla memoria difensiva dell'Amministrazione resistente e dalla documentazione allegata ( fotografie e documentazione catastale) si evince che l'area oggetto della delibera di sdemanializzazione è diversa da quella oggetto dell'istanza presentata dalla ricorrente il 17.7.2008 per acquistare un tratto di strada che dalla piazza conduce alla sua proprietà; che si tratta di un relitto demaniale da cui si accede al solo fabbricato di proprietà dei controinteressati; che è esterna alla carreggiata e dista dal confine stradale della S.P. 331 (ex S.S. 158).

14.5. Da tali circostanze discende l'infondatezza anche delle censure di contraddittorietà e di irragionevolezza, nonché di quella di incompetenza non essendo necessario un provvedimento di declassificazione della strada da parte del Presidente della Giunta regionale.

14.6. Né, infine, risulta integrata alcuna violazione della legge n. 241/1990 sotto il profilo della partecipazione giacché la ricorrente non poteva essere individuata come controinteressata nel procedimento di sdemanializzazione, non essendo questo idoneo a produrre effetti immediati e diretti sulla sua sfera giuridica. Né d'altro canto il fatto di avere presentato un esposto avverso le opere abusive realizzate dal controinteressato le ha fatto acquisire una posizione differenziata, a maggior ragione rispetto ad un procedimento estraneo e distinto rispetto a quello concernente illeciti edilizi.

14.7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso principale deve essere respinto.

15. Occorre ora passare all'esame dei motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010 e il 4.1.2011, che possono essere trattati congiuntamente concernendo la determinazione n. 8 del 27.2.2010 del Responsabile del Servizio tecnico recante l'approvazione dello schema del contratto di compravendita tra il Comune e il sig. Boiano Luigi e, ove ritenuto possibile, il contratto rep. n. 1/2010 del 27.2.2010, nonché l'art. 15 del Regolamento comunale sulla disposizione del patrimonio immobiliare, approvato con delibera consiliare n. 5 del 5.5.2008.

15.1. Il Collegio rileva innanzitutto che l'impugnazione può riguardare solo il procedimento di sdemanializzazione e i conseguenti atti amministrativi e non anche gli atti di natura privatistica relativi al successivo trasferimento dell'area sdemanializzata agli aventi diritto per norma contrattuale, esulando questi ultimi dalla giurisdizione del giudice adito.

15.2. Tanto premesso, la ricorrente deduce in sintesi l'illegittimità della determina impugnata per violazione delle disposizioni del Regolamento comunale sulla disposizione del patrimonio immobiliare e per eccesso di potere sotto molteplici profili in quanto la P.A. avrebbe proceduto all'alienazione del suolo a trattativa privata, senza indire un pubblico incanto e senza esplicitare le eccezionali ragioni che la hanno indotta a prescegliere tale modalità. Peraltro, siccome la particella 5212 si trova in pieno centro cittadino sulla piazza principale e sulla stessa insiste un manufatto con antistante tettoia e pavimentazione rialzata, la stessa avrebbe potuto destare l'interesse di altri soggetti con conseguente maggiorazione del prezzo ricavabile dalla sua alienazione.

15.3. La ricorrente, inoltre, contesta la correttezza della stima effettuata dal Servizio Tecnico sulla base dei parametri di congruità forniti dall'U.T.E., in luogo di una vera e propria perizia di stima, nonché la mancata valutazione del valore del manufatto insistente sulla detta particella, acquisito alla proprietà demaniale in virtù del principio dell'accessione.

16. Tutte le censure sia di vizi propri che di invalidità derivata sono infondate e vanno disattese.

17. E, infatti, per le ragioni già esposte in sede di esame del ricorso principale è evidente che la P.A. procedente, volendo regolarizzare alcuni confini con proprietà privata, procedendo alla cessione di porzioni di suolo pubblico, secondo uno stato di fatto ormai consolidato da anni, non poteva che alienare la particella 5212 al controinteressato Boiano che la occupava da tempo immemorabile, avendo provveduto anche a realizzarvi sopra delle opere in epoca antecedente al 1967.

17.1. Pertanto, attesa la finalità perseguita dal Comune resistente non avrebbe avuto senso mettere all'asta il relitto demaniale, attiguo all'attività commerciale esercitata dal controinteressato e dai suoi aventi causa e occupato da opere poste al servizio della predetta attività, giacché una simile scelta non avrebbe consentito all'amministrazione di perseguire la finalità di far coincidere la situazione di fatto con quella di diritto sotto il profilo della proprietà. 17.2. D'altro canto va anche evidenziato che la ricorrente è l'unica ad essere insorta avverso la delibera di sdemanializzazione e la determina recante l'approvazione dello schema di compravendita tra l'amministrazione e il controinteressato Boiano, indice che l'area de qua non era così fortemente ambita da tutti gli altri esercenti attività commerciali nella piazza Beniamino Caso.

17.3. Né, infine, sono meritevoli di accoglimento le censure con le quali la ricorrente deduce l'illegittimità del corrispettivo di euro 2.450,00, giacché quest'ultimo è stato fissato utilizzando i parametri forniti dall'U.T.E. e non ha tenuto conto del manufatto insistente sull'area proprio in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'edificazione dello stesso e dell'incertezza in ordine alla sua legittimità edilizia, nonché dell'affidamento ingenerato dal mancato intervento repressivo dell'amministrazione.

17.4. Del tutto irrilevante appare poi la censura del mancato decorso dei dieci giorni dalla pubblicazione della delibera n. 2 dell'8.2.2010 per l'adozione della determina n. 8 del 27.2.2010, giacché la ricorrente non deduce alcuna specifica lesione conseguente a tale inferiore lasso di tempo.

18. Per tutte le predette argomentazioni devono, pertanto, essere respinti i motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010 e il 4.1.2011.

19. Passando all'esame dei motivi aggiunti, depositati il 2.2.2012, occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dall'amministrazione comunale. 20. L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

20.1. Con i predetti motivi aggiunti la ricorrente, venuta a conoscenza, a seguito di accesso agli atti del 26.11.2011, dei lavori di manutenzione straordinaria e del cambio di destinazione d'uso eseguiti nei locali del Bar Matese in forza della D.I.A. prot. n. 5921 del 12.12.2009, ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per l'esecuzione dei predetti lavori con conseguente obbligo per la P.A. di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida della ricorrente prot. n. 5675 del 21.12.2011 all'esercizio dei poteri inibitori con conseguente condanna all'adozione degli atti richiesti e, segnatamente, alla riduzione in pristino dei locali.

20.2. La stessa sig.ra Della Paolera, prima di elencare le molteplici censure di illegittimità degli atti impugnati, premette che, ai fini di dimostrare il proprio interesse ad agire, “è sufficiente, in questa sede, evidenziare che le opere abusive sopra descritte recano grave pregiudizio alla ricorrente, proprietaria di immobile limitrofo, sia in termini di perdita di luce, veduta, aria e visuale, stante il notevole incremento dei volumi, il mutamento della sagoma e la complessiva alterazione dello stato dei luoghi, sia in termini di aggravio del carico urbanistico e antropico della zona, in considerazione dell'attività commerciale svolta nei locali del Bar Matese, gran parte dei quali, come detto, completamente abusivi”.

20.3. Alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza, la decorrenza del termine decadenziale, in materia edilizia, non può essere di norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio, in quanto per l'impugnazione dei titoli abilitativi edilizi il termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne deriva che, in mancanza di altri e inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento (così Cons. Stato, Sez. IV, 5.1.2011, n. 18, secondo cui il termine per ricorrere in sede giurisdizionale da parte dei terzi avverso atti abilitativi dell'edificazione decorre da quando sia percepibile la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica; Cons. Stato, Sez. VI, 10.12.2010, n. 8705, ad avviso del quale il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata).

20.4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta si evince che i lavori oggetto della D.I.A. prot. n. 5291 del 12.12.2009, ultimati da oltre un anno e mezzo, sono stati asseverati e collaudati dal tecnico incaricato. Quindi l'amministrazione resistente ha rilasciato il certificato di agibilità e la licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale, tutti atti di cui l'odierna ricorrente chiede la revoca.

20.5. Ne discende che se è vero che l'interesse ad agire della ricorrente, come dalla stessa testualmente affermato, si basa sulla “perdita di luce, veduta, aria e visuale, stante il notevole incremento dei volumi, il mutamento della sagoma e la complessiva alterazione dello stato dei luoghi, sia in termini di aggravio del carico urbanistico e antropico della zona”, la stessa si è certamente avveduta delle opere realizzate in forza della richiamata D.I.A. antecedentemente al momento dell'accesso agli atti, avvenuto solo il 26.11.2011, vale a dire a quasi due anni di distanza dalla presentazione della stessa e a quasi un anno mezzo di distanza dal completamento delle opere assentite.

20.6. Pertanto, l'impugnazione del titolo edilizio, ammissibile secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, è tardiva in base al rammentato orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso dal Collegio.

20.7. Peraltro, qualora si trattasse, invece, di tutte opere interne all'immobile, prive di incidenza sull'aspetto esteriore e volte alla manutenzione straordinaria dello stesso e all'adeguamento degli impianti, come sostenuto dal controinteressato Boiano e dichiarato dal difensore di parte ricorrente in sede di udienza, i motivi aggiunti dovrebbero essere allora dichiarati inammissibili per carenza di interesse, stante l'assenza di lesività delle opere oggetto della D.I.A. rispetto alla sfera giuridica della sig.ra Della Paolera.

21. Per tutte le ragioni suesposte, il Collegio respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010 e il 4.1.2011, e dichiara irricevibili per tardività i motivi aggiunti, depositati il 2.2.2012.

22. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 26.11.2010 e il 4.1.2011, e dichiara irricevibili per tardività i motivi aggiunti, depositati il 2.2.2012.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2013, 7 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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