Criteri per il conferimento di incarichi direttivi da parte del CSM.
N. 02989/2014REG.PROV.COLL.
N. 00781/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2013, proposto da:
Elio Morgia, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto
presso l'avv. Maurizio Morganti in Roma, via Tacito N.41;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Presidenza della Repubblica;
nei confronti di
Maria Francesca Pricoco, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Arcifa, con
domicilio eletto presso l'avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 07470/2012, resa tra
le parti, concernente conferimento dell' incarico direttivo di Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Catania
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e
di Ministero della Giustizia e di Maria Francesca Pricoco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Andrea
Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Mazza, Alessandro Arcifa e
l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito della relativa vacanza, veniva disposto il procedimento di copertura
dell'incarico direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania e a
tale procedura selettiva partecipavano, tra gli atti, l'attuale appellante dott. Elio
Morgia e la Dott.ssa Pricoco Maria Francesca.
All'esito della valutazione comparativa la predetta concorrente veniva prescelta a
ricoprire l'incarico in questione, conseguendo la nomina con DPR 31 agosto 2011.
L'interessato, dott. Elio Morgia, impugnava innanzi al Tar del Lazio la
deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 luglio 2011 con cui
veniva approvata , a maggioranza, la proposta di conferimento alla dott.ssa Pricoco
dell'incarico direttivo messo a concorso nonchè il DPR 31agosto 20121 recante la
nomina in questione.
Dal canto suo la controinteressata proponeva ricorso incidentale avverso la
delibera del CSM sopraindicata nella parte in cui il ricorrente dott. Morgia era stato
ammesso a partecipare alla valutazione comparativa per la nomina a Presidente del
Tribunale dei Minorenni di Catania.
L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n.7470/2012 rigettava il ricorso
principale e dichiarava, per l'effetto, improcedibile il ricorso incidentale.
Il dott. Elio Morgia ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto,
deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
1) Motivazione illogica, erronea e gravemente contraddittoria. Eccesso di potere
giurisdizionale : il requisito speciale in possesso della dott.Pricoco, costituito
dall'esercizio di funzioni minorili non può essere considerato un criterio
preferenziale , tale da attribuire all'attuale controinteressta un sorta di quid pluris
per l'attribuzione dell'incarico direttivo in questione, né ai fini della valutazione
finale dell'individuazione del più meritevole della nomina può assumere decisiva
rilevanza il fatto che la dott. Pricopo abbia presentato a differenza dell'appellante
un articolato progetto organizzativo del Tribunale dei Minori, atteso che alcun
carattere di obbligatorietà aveva la presentazione del suindicato progetto;
2) Motivazione erronea e illogica sotto ulteriori profili. Violazione e falsa
applicazione dell'art.192 ordinamento giudiziario e della disposizione di cui al
punto 4.1 del T.U. sulla dirigenza: è errato il rilievo del Tar circa l'assoluta
mancanza in capo al dott. Morgia di esperienza in materia minorile, essendosi il
predetto occupato di cause di separazioni e dei divorzi presso la I^ Sezione del
Tribunale civile di Catania, senza che possa negarsi una indubbia contiguità tra le
due competenze; in ogni caso l'esperienza professionale vantata dalla dott. Pricopo
può avere una sua rilevanza si soli fini di compensare i minori titoli della predetta
concorrente e tutt'al più condurre , in una ponderata valutazione comparativa ad
un giudizio di sostanziale equivalenza attitudinale tra i due partecipanti alla
selezione, ma non certo da far propendere per la prevalenza della dott. Pricoco,
tenuto conto che il giudizio reso dal Consiglio Giudiziario in ordine all'attività
professionale dell'appellante è certamente più lusinghiero di quello riportato dalla
controinteressata;
3) Illegittimità ed illogicità dell'appellata sentenza sotto un ulteriore profilo: la
valutazione degli aspetti organizzativi è certamente un elemento di rilievo, ma non
può nella concreta valutazione comparativa dei concorrenti prevalere sul giudizio
idoneativo.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore
della Magistratura che hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone la
reiezione.
La dott.ssa Pricopo si è costituita in giudizio per controbattere ai motivi della
proposta impugnativa ed ha proposto appello incidentale avverso la Sentenza del
TAR qui gravata in via principale nella parte in cui non ha accolto il motivo di
ricorso incidentale che viene riproposto nei seguenti termini:
- violazione del testo unico della dirigenza giudiziaria relativo al conferimento degli
incarichi direttivi e semidirettivi ( circolare CSM P.19244 del 3 agosto 2010, posto
che la mancata presentazione da parte del dott. Morgia del progetto organizzativo
precludeva l'inserimento del medesimo nella platea dei concorrenti al posto de
quo.
Con specifiche memorie la parti hanno poi ulteriormente sviluppato le rispettive
tesi difensive.
All'udienza del 4 febbraio 2014 la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
Viene all'attenzione della Sezione la procedura selettiva indetta dal Consiglio
Superiore della Magistratura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente
del Tribunale dei Minorenni di Catania conclusasi con la designazione e la nomina
della dott. Maria Francesca Pricopo , l'esito della quale viene giudizialmente
contestato dal dott. Elio Morgia, magistrato del Tribunale civile e penale di Catania
con funzioni di Presidente di Sezione che ha preso parte al procedimento
concorsuale.
Ciò premesso, l'appello si rivela infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Preliminarmente alla concreta disamina delle questioni giuridiche qui
specificatamente poste in rilievo con i mezzi d'impugnazione, appare utile
richiamare gli approdi giurisprudenziali intervenuti in ordine alla portata e i limiti
del sindacato del giudice amministrativo sugli atti del CSM concernenti il
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Costituisce ius receptum che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi
direttivi e semidirettivi adottati dal CSM sono espressione di un'ampia valutazione
discrezionale, come tali sindacabili in sede di legittimità nella misura in cui risultino
inficiati da palese irragionevolezza , travisamento dei fatti,arbitrarietà ( Cons. Stato
Sez. IV 16/62011 n.3664; idem 12 maggio 2011n.2859; 14/4/2010 n.2098; 31
marzo 2010 n.1841).
Al riguardo è stato pure affermato che il limite “esterno” della giurisdizione
amministrativa si concretizza nella assoluta inammissibilità di una sostituzione
dell'organo giurisdizionale nelle scelte di merito riservate al suddetto organo, ferma
restando la ineludibile necessità di ancorare il riscontro di legittimità degli atti
impugnati al vaglio di quei difetti suscettibili di concretizzare il vizio dell'eccesso di
potere sotto i profili sopra indicati( Cons. Stato Sez. IV Se. IV 12/2/2010 n.797;
idem 7/7/2008 n.3369 e 5/12/2006 n.7112).
Ancora, l'organo rappresentativo della magistratura deve compiere la
comparazione degli aspiranti non in astratto, ma tenendo conto della specificità e
delle esigenze del singolo ufficio da coprire, laddove tale ultima regula iuris à stata
sancita con riferimento ai canoni di efficienza e buon funzionamento degli uffici
giudiziari , dovendo essere comunque perseguito il fine della designazione del
magistrato più idoneo (Cons. Stato Sez. IV 16/1/2012 n.120; idem 14/7/2008
n.3513).
Orbene, ritiene il Collegio che la scelta operata dal CSM in favore della dott.ssa
Pricopo sia in linea con i principi giurisprudenziali sopra descritti, rivelandosi il
giudizio di prevalenza formulato nei confronti dell'attuale appellata conforme ai
parametri di valutazione più volte statuiti da questo Consiglio di Stato.
Ciò detto, passando al caso che ci occupa, parte appellante con i tre mezzi di
gravame sviluppa due ordini di argomenti che possono così riassumersi:
a) il CSM nella valutazione comparativa ha attribuito un peso ingiustificatamente
preponderante alla specifica esperienza maturata dalla dott. Pricopo nel settore
minorile, da considerarlo, illegittimamente, un elemento di preferenza e senza dare
adeguata valenza ai titoli posseduti dal dott. Morgia, quali l'aver ricoperto incarichi
semidirettivi di presidente di sezione del Tribunale civile e di vantare rispetto alla
predetta concorrente, una maggiore anzianità di servizio.
b) alcuna rilevanza può avere il fatto che il dott. Morgia non ha presentato il
progetto organizzativo per il Tribunale dei Minorenni, non essendo al riguardo
sancito alcun obbligo di produzione di siffatto documento.
Con le argomentazioni sub a) viene affrontato il cuore della controversia, posto
che le questioni sollevate attengono ai due criteri fondamentali previsti per il
conferimento degli incarichi direttivi :
1) il merito, rappresentato, in generale, dalla laboriosità, capacità lavorativa,
impegno, tempestività ed autorevolezza del magistrato;
2) l' attitudine, costituite dalla capacità di organizzare , programmare e gestire le
risorse in rapporto alle necessità dell'ufficio e alle risorse disponibili.
Ora, in relazione al primo dei suddetti parametri la delibera di proposta di
designazione della dott. Pricopo mette correttamente in risalto, sulla scorta di
precise risultanze documentali l'eccellente profilo professionale vantato dalla
predetta aspirante, e evidenziandosi un giudizio di valutazione di tale elemento con
carattere elogiativo, assolutamente idoneo a sorreggere, sotto tali profili la scelta
operata.
Con riferimento poi al secondo dei parametri indicati, nella valutazione
comparativa per cui è causa ha assunto una indubbia, precipua valenza l'elemento
della pregressa esperienza nel settore minorile vantata dalla dott. Pricopo che ha
svolto le funzioni di giudice minorile da oltre venti anni presiedendo anche collegi,
svolte proprio presso il Tribunale il cui posto di vertice viene messo a concorso,
esperienza nello specifico settore che il dott. Morgia ( la circostanza è
pacificamente ammessa) non possiede, per non aver mai svolto attività lavorativa
nel predetto settore.
Per il vero, parte appellante sul punto rivendica di aver esercitato nella veste di
presidente della I Sezione civile funzioni similari, ma a parte la differenza
ontologica tra le due competenze, in ogni caso, rimane il fatto che il dott. Morgia (
che pure può vantare una lunga e prestigiosa carriera e al quale lo stesso CSM ha
riconosciuto il possesso di un curriculum di tutto riguardo) non è imputabile un
effettivo svolgimento di funzioni presso gli uffici giudiziari minorili che, solo,
avrebbe potuto consentirgli di maturare un'esperienza e un professionalità
specifiche.
Ora , il CSM ha effettuato una giusta e corretta valorizzazione di tale elemento di
giudizio, nel senso che, come rilevabile dalla lettura della delibera di proposta di
designazione, il requisito della pregressa esperienza nel suindicato settore
sussistente in capo all'appellata non è stato considerato un titolo preferenziale ,ma
piuttosto ha concorso nella valutazione globale della carriere e del profilo
professionale dei magistrati da valutare assumendo la valenza di elemento
costitutivo di quel specifico parametro di valutazione che è l'attitudine alle funzioni
direttive di che trattasi.
La valutazione della pregressa esperienza specifica nel settore minorile quale
requisito di tipo significativo posseduto, come nel caso di specie , in maniera
rilevante non appare illogica e neppure fuorviante, anzi si rivela armonicamente
finalizzata alla individuazione del magistrato più idoneo a ricoprire il posto di
vertice di un ufficio cui è propria l'attività lavorativa del settore minorile, il che
certamente concorre a giustificare la designazione in favore di chi ( la dott.ssa
Pricoco ) in tale specifico campo di attività professionale può vantare un
indiscussa, più che pluriennale competenza.
Al di là della insussistenza di incongruità e irragionevolezza della motivazione resa
dal SCM a sostegno della scelta operata in favore dell'appellata, a rendere immune
le argomentazioni poste a fondamento della delibera dell'Organo di autogoverno
qui in contestazione dai vizi dedotti dall'appellante valgono altre considerazioni di
ordine generale e di interpretazione della normativa dettata in subjecta materia.
La Sezione ha avuto modo di sottolineare come nelle procedure per la copertura di
incarichi direttivi negli uffici giudiziari minorili vada condiviso l'orientamento
previsto dalla normativa dettata in materia nel valorizzare in maniera significativa il
requisito della pregressa esperienza professionale specifica ( Cons. Stato Se. IV 26
maggio 2006 n.3197).
Un tale orientamento invero appare ragionevole e giustificato tenuto conto non
solo della specificità della disciplina sostanziale e processuale della materia , ma
dello stesso approccio richiesto all'autorità giudiziaria , tale da attribuire rilievo
preminente alle esigenze di tutela del soggetto minore, vero e proprio valore “
trasversale” destinato ad essere bilanciato con tutti gli altri interessi pubblici e
privati perseguiti nei vari settori ( Cons. Stato Sez. IV 12/5/2009 n.2928).
Anche sotto questo profilo va dunque smentita la tesi dell'appellante circa una
eccessiva sopravvalutazione o sul carattere preferenziale della specifica pregressa
esperienza in campo minorile : il possesso del “requisito” de quo, anche in
relazione alla ratio delle disposizioni normative disciplinanti la materia agisce quale
significativo valore nel complesso degli elementi connotanti la professionalità del
magistrato candidato all'ufficio di che trattasi, sì da poterne desumere
ragionevolmente una maggiore idoneità a ricoprire l'incarico stesso.
In tali termini ( e con tali intenti ) ha operato il CSM con la delibera di proposta
qui in contestazione, nella quale questi aspetti di peso specifico della pregressa
esperienza nel settore minorile della dott.Pricopo sono stati ben evidenziati, senza
che in siffatto argomentare siano ravvisabili quei profili di irragionevolezza e/o
incongruenza dedotti dall'appellante.
Sotto un aspetto più marcatamente “ normativo” vale pure precisare come la
maggiore idoneità all'incarico di che trattasi in ragione della possidenza del
requisito della pregressa specifica esperienza nel settore è direttamente
contemplato dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare P
19337/2010 che al punto 1.2.2 a proposito degli “ altri elementi rilevanti nella
valutazione attitudinale”attribuisce ( c.2 ) “rilievo per gli uffici direttivi di
Presidente del Tribunale per i Minorenni , di Procuratore della Repubblica presso
lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza , alla
professionalità ed all'esperienza specifiche acquisite , rispettivamente nei settori
minorile e della sorveglianza … per almeno quattro anni negli ultimi quindici” : la
prevista condizione di fatto e di diritto indicata come causa giustificativa di
specifica rilevanza nella valutazione del parametro dell'attitudine ai fini dell'incarico
in concorso è senz'altro rinvenibile in capo alla dott. Pricopo che le funzioni di
giudice minorile svolge da venti anni.
Né può inferirsi un'attività valutativa di sottovalutazione dell'appellante e/o di
disparità di valutazione sulla base del rilievo difensivo secondo cui non sarebbe
stata data adeguata valenza al fatto che il dott. Morgia ha ricoperto ( e ricopre ) le
funzioni di Presidente di Sezione del tribunale civile e quindi di titolare di ufficio
semidirettivo e che il medesimo è magistrato dal 1976 , giunto alla VII valutazione
, mentre la dott. Pricoco è magistrato dal 1987, giunta alla V valutazione.
Quanto ai primo aspetto, appare utile osservare come il requisito che il CSM è
chiamato a valutare ai fini del conferimento di incarichi direttivi non consiste nella
mera esperienza pregressa presso uffici direttivi o semidirettivi, ma piuttosto
nell'attitudine allo svolgimento delle specifiche funzioni direttive da conferire (
Cons. Stato Sez. IV 2928/2009 già citata) di guisa che , avuto riguardo a tale
precipue finalità di giudizio, la carenza in capo alla dott. Pricopo del pregresso
esercizio di funzioni direttive o semidirettive non può determinare ex se un
giudizio di sub valenza( Cons. Stato Sez. IV n.120/2012).
Relativamente poi alla maggiore anzianità di servizio vantata dall'appellante che
non sarebbe stata adeguatamente valutata anche tale circostanza non può far
propendere per l'esistenza di un carente illegittimo giudizio valutativo , se è vero
che quello dell'anzianità è un criterio residuale da valere in ipotesi di pariordinata
idoneità tra i concorrenti, il che nella specie non è possibile rilevare sulla base di
quanto sopra fatto presente.
Rimane da esaminare la questione del progetto organizzativo.
Il dr. Morgia contesta che l'avvenuta presentazione da parte dell'appellata possa
equivalere a dimostrato possesso da parte della controinteressata di capacità
organizzatorie necessarie per ricoprire l'ufficio direttivo in discorso: in realtà senza
volere entrare nel merito della questione della obbligatorietà o meno di siffatta
produzione, il diligente comportamento avuto dalla dott. Pricopo non ha avuto un
rilievo decisivo, atteggiandosi unicamente come elemento aggiuntivo che può
concorrere ad evidenziare la giustezza della nomina operata in suo favore, senza
che però da solo possa aver inciso sulla prevalenza dell'attuale controinteressata.
Conclusivamente va dato atto che nel caso de quo il CSM con gli atti qui in
discussione ha avuto cura di formulare un giudizio globale di maggiore idoneità
della dott. Pricoco, “ calibrato” rispetto alle caratteristiche e alle esigenze
dell'ufficio direttivo da conferire , sulla base di elementi di giudizio oltrechè fattuali
e documentali idonei ad avvalorare la scelta effettuata in favore del predetto
magistrato.
In forza delle suestese considerazioni, l'appello è infondato e va, pertanto,
respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza dedotto è da
ritenersi assorbito e comunque inidoneo a comportare il mutamento delle sopra
esposte osservazioni e conclusioni.
La reiezione del gravame principale determina la improcedibilità per carenza di
interesse dell'appello incidentale.
Nella peculiarità della vicenda all'esame si ravvisano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposta dal dott. Elio
Morgia e dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dalla dott. Maria
Francesca Pricoco.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
22-06-2014 16:10
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