Controversia sulla mobilita' volontaria. Competente il giudice ordinario.
N. 00215/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, proposto da:
Rosa Chiappalone, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca Gangemi,
Giovanni Gurnari, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Gurnari in
Reggio Calabria, via Caulonia, 5/C;
contro
Comune di Melito Porto Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Croce',
con domicilio eletto presso Fortunato Dattola Avv. in Reggio Calabria, via del
Salvatore N.1/B;
per l'annullamento
della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Melito Porto Salvo
avente funzioni di Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2014 comunicata il 20.02.2014
(unitamente alla nota prot. 3717 del 17.02.2014) con cui è stata rigettata la richiesta
della dott.ssa Chiappalone Rosa volta ad ottenere il nulla osta definitivo per
mobilità esterna al fine di ricoprire 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo
indeterminato (categoria D posizione economica D1) presso il Comune di Campo
Calabro, nonché di ogni altro atto antecedente presupposto, connesso e
consequenziale ancorchè non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito Porto Salvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Salvatore Gatto
Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai fini della decisione sulla causa
nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell'odierno giudizio, la ricorrente impugna la delibera indicata in epigrafe, con la
quale l'Ente intimato ha espresso l'indirizzo di denegare la richiesta di rilascio del
nullaosta definitivo al trasferimento della stessa presso il Comune di Campo
Calabro in mobilità.
Espone la ricorrente di essere stata assunta, con contratto a tempo indeterminato,
presso il Comune di Melito Porto Salvo a far data dal mese di Dicembre 2010, con
qualifica di istruttore contabile. Deduce di aver partecipato alla procedura di
selezione mediante mobilità esterna, indetta dal Comune di Campo Calabro con
determina n. 59 del 14 Marzo 2013, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo a tempo indeterminato cat. D posizione economica D1 del vigente CCNL
del Comune di Campo Calabro. A tal fine, otteneva, con nota n. 6446 del 21
Marzo 2013, il rilascio del nullaosta provvisorio da parte dell'Amministrazione
comunale di Melito Porto Salvo.
A seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, nella quale risultava
vincitrice, in data 20 Dicembre 2013, con una prima nota cui facevano seguito
successive istanze, la ricorrente chiedeva all'Amministrazione di appartenenza il
rilascio del nullaosta definitivo.
Invece, la Commissione Straordinaria con la deliberazione n. 24 del 12 Febbraio
2014, oggetto di gravame, disponeva il diniego del rilascio del suddetto nullaosta.
Tanto premesso la Dott.ssa Chiappalone Rosa, con ricorso notificato il 12 Marzo
2014 e depositato il 27 Marzo 2014, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il
predetto provvedimento, facendone valere la natura di atto d'indirizzo e
deducendone l'illegittimità per violazione (I) di legge (art. 42 – 48 e ss D.L. vo n.
165/2001 e succ. mod. ed int.; (II) dell' art. 57 dello statuto comunale approvato
con delibera del consiglio comunale n. 48 del 25.09.2006; (III) dell'art. 49 D.Lgs.
267/2000; (IV) dell'art. 10 bis legge 241/90.
Si è costituito il Comune di Melito Porto Salvo per avversare il ricorso, eccependo,
tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di
“Controversia relative ai rapporti di lavoro”, la cui cognizione, ai sensi dell'art. 63
D. Lgs.vo n.165/2001 spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2014 la causa, chiamata per l'esame della
domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con
sentenza in forma semplificata, previe le ammonizioni alle parti presenti in camera
di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito che va
declinata in favore del giudice ordinario, così come eccepito dal Comune di Melito
Porto Salvo.
Si osserva in fatto che l'instaurata controvesia ha ad oggetto la procedura di
mobilità esterna, cioè il trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del
medesimo comparto (o tra enti di comparti diversi), disciplinata dall'art. 30 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. da
ultimo TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 maggio 2014, nr. 1144 e massime ivi
richiamate, tra le quali Cass. Sez. Un. Sentenze nn. 19251 del 9.9.2010, 5458 del
6.3.2009 e 26420 del 12.12.2006), il procedimento di mobilità esterna ex art. 30
D.Lg.vo n. 165/2001 assume la configurazione di un atto di gestione del rapporto
di lavoro, in quanto “determina una semplice cessione del contratto di lavoro del
dipendente tra l'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione con
continuità del suo contenuto e non la costituzione di un nuovo rapporto di
pubblico impiego o una nuova assunzione”.
Tale natura della procedura di mobilità volontaria è stata fatta propria anche dalla
Corte Costituzionale, la quale ne ha ribadito i connotati tipicamente privatistici
(vedi Corte cost., Sent., 12/11/2010, n. 324).
Da tali assunti discendono rilevanti ricadute in termini processuali. Ed invero, le
controversie in materia di mobilità volontaria sono soggette, ai sensi dell'art. 63 del
Dlgs 165/2001, alla cognizione del giudice ordinario (cfr. TAR Reggio Calabria, 21
marzo 2014, nr. 171; 11 ottobre 2013, nr. 574; 5 agosto 2012, nr. 522; 5 luglio
2010, nr. 781), in quanto afferiscono alla fattispecie della cessione del contratto
avente quale effetto principale una mera modificazione soggettiva della parte
datrice di lavoro (che dunque esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo,
che in materia di organizzazione del lavoro e reclutamento del personale alle
dipendenze della P.A., resta circoscritta alle sole questioni inerenti le procedure di
selezione concorsuale e gli atti di macrorganizzazione, ai sensi dell'art. 63 del dlgs
165/2001).
Non vale in contrario prospettare, come ha sostenuto la difesa della ricorrente
durante la discussione sul punto in camera di consiglio, che l'atto gravato
costituisca un atto di indirizzo e dunque a valenza puramente amministrativa, con
conseguente interesse processuale alla domanda di annullamento.
Invero, è ben possibile che un atto di gestione del rapporto di lavoro presupponga
a monte una volizione amministrativa, come la determinazione a contrarre (quanto
alla sottoscrizione del contratto previa procedura concorsuale), atti generali di
valenza organizzativa, o atti sempre di autorganizzazione ma di tipo settoriale.
Quando ciò accade, però (ad eccezione degli atti di macrorganizzazione che sono
suscettibili di autonoma impugnazione ogni qualvolta determinino una lesione
immediata e diretta delle prerogative lavorative del personale dipendente, cfr.
Cons. St. Sez. IV, 21 ottobre 2013, nr. 5104), l'atto è destinato a confluire
nell'unico risultato finale costituito dall'atto di gestione vero e proprio che ne
assorbe gli effetti sul piano del rapporto sottostante; con ciò se ne desume che,
essendo unitario l'interesse sostanziale (che è quello alla corretta gestione del
rapporto di lavoro) non sussiste una specifica ed autonoma rilevanza dell'atto di
indirizzo come tale suscettibile di fondare un separato regime di impugnazione,
differenziato da quello proprio dell'atto di gestione, a pena di compromettere la
ragione e gli scopi della concentrazione di tutela propria di ogni tipo di
giurisdizione esclusiva, inclusa, per quanto qui riguarda, quella del giudice ordinario
in ordine al contenzioso inerente i rapporti di lavoro della PA (e nell'ambito della
quale l'atto presupposto ben può essere disapplicato, sussistendone i presupposti).
Va dunque accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa
dell'Ente nel presente giudizio, che va declinata in favore del giudice ordinario ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Sussistono evidenti ragioni per disporre comunque la piena compensazione delle
spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio
Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in
favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014
con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Francesca Romano, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
28-06-2014 15:07
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