Conferimento di incarico professionale. Non organicità del professionista. Parasubordinazione. Controversia in ordine al compenso. Giurisdiziona del A.G.O.. Sussiste.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 31 ottobre 2014, n. 2636
N. 02636/2014 REG.SEN.
N. 02395/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2001, proposto da Serino Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Adinolfi e Girolamo Calandra, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 33;
contro
- il Comune di Gibellina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- la Commissione straordinaria di Liquidazione c/o il Comune di Gibellina, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della delibera n. 379 del 13/3/2001 della Commissione straordinaria di Liquidazione c/o il Comune di Gibellina, avente ad oggetto il diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del credito vantato dall'arch. Roberto Serino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente espone:
- di aver ricevuto l'incarico per la compilazione del progetto architettonico e direzione lavori relativi alla costruzione della Chiesa di San Giuseppe a Gibellina;
- che la delibera di conferimento dell'incarico è stata regolarmente riscontrata dal Co.Re.Co.;
- che l'incarico professionale è stato regolarmente svolto;
- che la parcella per il pagamento del compenso, vistata dall'Ordine degli architetti è stata consegnata al Comune;
- che a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune è stato negato l'inserimento della massa passiva con il provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta:
1) Violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia contrattuale – validità del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, la pretesa del ricorrente si fonda su un valido titolo obbligatorio, per come riconosciuto dal Co.Re.Co.;
2) Violazione dell'art. 11 disposizioni sulla legge in generale, atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, la norma ivi invocata (v. art. 23 d.l. n. 66/1989, conv. in l. n. 144/89, che fa ricadere sul funzionario la responsabilità economica verso il privato per l'assunzione di impegni economici da parte dell'ente locale in violazione delle regole contabili), è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del ricorrente;
3) Violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, la validità del contratto d'opera (avente ad oggetto la progettazione architettonica) prescinde dall'approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
4) Violazione degli artt. 1353 e 1183 c.c., atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, il contratto non era sottoposto alla condizione sospensiva della concessione del finanziamento pubblico dell'opera, ma ne differisce solo l'adempimento al momento dell'erogazione del finanziamento.
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio, che – per come è stato rilevato nel corso dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 73 c.p.a. - il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero, il ricorso ha ad oggetto la legittimità della delibera con la quale è stato negato il pagamento del corrispettivo per un incarico professionale che è stato conferito al ricorrente, professionista esterno all'ente comunale, al di fuori di alcuna procedura di gara, in base ad un rapporto fiduciario;
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. sentt. 3 luglio 2006 n. 15199, 3 gennaio 2007 n. 4 e 19 novembre 2012, n. 20222), condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. V, 12 giugno 2009, n. 3737) e dal C.G.A. (cfr. sent. 6 maggio 2008, n. 390 e 31 maggio 2011, n. 402), “il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo…”;
Pertanto, la domanda del professionista privato che reclami, nei confronti della p.a., il pagamento di quanto dovutogli per l'opera prestata a favore della stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto iure privatorum, dovendosi la giurisdizione determinare in relazione al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta (v. T.a.r. Sicilia – Catania, sez. III, 28 dicembre 2012, n. 3078).
Segue da ciò l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Nulla per le spese nei confronti delle Amministrazioni, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
Luca Lamberti, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
09-11-2014 14:40
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