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Sentenza

Condono edilizio (violazione sostanziale). Accertamento di conformita' urbanisti...
Condono edilizio (violazione sostanziale). Accertamento di conformita' urbanistica (violazione formale). Differenze. Ordine di demolizione. Presentazione dell'accertamento di conformita' in epoca successiva. Sospensione del procedimento sanzionatorio. Inidoneità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 12 settembre 2014, n. 9633

N. 09633/2014 REG.SEN.

N. 09480/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9480 del 2014, proposto da: Soc. Immobiliare Le Cartiere Sas di Proietti Alberto & C, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Guerriero, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Puggioni in Roma, via I. Vivanti, 157;

contro

il Comune di Ronciglione, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 76 del 30 aprile 2014, notificata il 3 maggio 2014 con cui si ingiunge la demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;

CONSIDERATO che la società ricorrente espone di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Ronciglione, costituito da tre piani di cui uno seminterrato destinato ad opificio e magazzino, che nel tempo è stato trasformato per diversi usi, giusta una prima richiesta di condono per il piano seminterrato e primo piano ed una seconda, presentata nel 2004, relativamente alla trasformazione del primo piano in abitazione e studio medico, ancora pendente;

CONSIDERATO che la società impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Comune intimato ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate senza titolo autorizzativo: “Chiusura di un terrazzo sito al piano primo per una dimensione di mt. 5,90 circa per mt. 4,50 circa per una altezza che varia da mt 3,30 circa a mt 2,70 circa realizzato in legno chiuso con infissi in alluminio e utilizzato come soggiorno”;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, non essendo stato preceduto il provvedimento impugnato dalla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto anche conto della pendenza di un procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile, circostanza di cui non è stato tenuto conto;

CONSIDERATO che la società ricorrente ha depositato in atti la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 380/2001 per la verifica di compatibilità paesaggistica dell'opera oggetto del provvedimento di demolizione;

RILEVATO, in via preliminare, che l'istanza di cui sopra è stata presentata in data 29 luglio 2014, in epoca successiva, dunque alla adozione del gravato ordine di demolizione;

RITENUTO, pertanto, che tale domanda é inidonea a sospendere il procedimento sanzionatorio atteso che, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza in materia “i presupposti dei due procedimenti di sanatoria - quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica - sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l'uno (il condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale), l'altro (sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985, oggi art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), l'accertamento ex post della conformità dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)” (cfr. TAR Campanaia, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282; TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207);

CONSIDERATO, alla luce di tali principi, che il provvedimento impugnato è allo stato pienamente efficace, essendo stato validamente adottato alla stregua degli elementi di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua adozione;

CONSIDERATO, altresì, che il provvedimento impugnato non può ritenersi inficiato dalla pendenza della domanda di condono ancora non definita, tenuto conto che le opere ora in contestazione, di cui è pacifica la realizzazione in assenza di idoneo titolo autorizzatorio, non costituiscono oggetto della richiesta del 2004;

RITENUTO, da quanto ora osservato, che emerge, per l'effetto, anche l'infondatezza del vizio dedotto, sotto il profilo della omessa comunicazione dell'avvio del pro9cedimento, per il suo carattere “formale” e per la evidente inidoneità a modificare l'esito del procedimento nel caso di specie, che, dunque, è inidoneo a determinare ex se l'illegittimità del provvedimento finale, alla stregua dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005;

RITENUTO di non disporre in ordine alle spese del giudizio in relazione al comportamento processuale del Comune intimato e non costituitosi in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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