Condizioni di operativita' della rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a.
Cons. St., Sez. V, 8 agosto 2014, n. 4256
N. 04256/2014
N. 02273/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2012, proposto da:
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Giulio Cesare, n.14;
contro
Sangalli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Aldo Coppetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
nei confronti di
Edil Scavil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia - Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 01736/2011, resa tra le parti, concernente le operazioni di gara concluse con l'aggiudicazione alla Edil Scavil s.r.l. della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria stradale, con rifacimento delle asfaltature, per l'anno 2007;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sangalli s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Pafundi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, al T.A.R. Lombardia, Brescia, la Sangalli s.p.a., che aveva partecipato alla gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria stradale, con rifacimento delle asfaltature, per l'anno 2007, ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Comune di Bergamo di aggiudicazione definitiva alla Edil Scavil s.r.l. di detta gara, del verbale e delle operazioni di gara del 12/5/2008 e del 6/6/2008, della relazione di verifica sull'anomalia dell'offerta della ditta vincitrice del 30/5/2008, della nota di diniego dell'accesso del 30/6/2008 e della conferma del diniego del 25/7/2008; inoltre ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno per equivalente.
2.- Con sentenza n. 01736/2011 della sezione II di detto T.A.R. è stata accertata l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli altri atti impugnati afferenti all'anomalia dell'offerta della controinteressata ed è stata quindi accolta, subordinatamente all'esito della verifica “virtuale” di anomalia, la domanda di risarcimento del danno per equivalente presentata dalla parte ricorrente, per l'effetto condannando l'Amministrazione aggiudicatrice a corrisponderle una somma di denaro secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa.
3.- Con il ricorso in appello in esame il Comune di Bergamo ha chiesto l'annullamento di detta sentenza.
4.- Con atto depositato il 6.4.2012 si è costituito in giudizio la Sangalli s.p.a., che ha eccepito la irricevibilità dell'appello per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, e ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per la declaratoria di irricevibilità o per la reiezione.
5.- Con atto depositato il 7.5.2014, firmato dal Sindaco del Comune di Bergamo e dal difensore dello stesso, oltre che, per accettazione, dal difensore della Sangalli s.p.a., premesso che il Comune non aveva più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto le problematiche intercorse erano state superate dalle parti, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 86 del c.p.a., di rinunciare al ricorso in esame, con spese compensate.
6.- Alla pubblica udienza del 15.5.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
7.- La Sezione considera che l'art. 84 del c.p.a. stabilisce, al primo comma, che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Al secondo comma stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Al terzo comma prevede che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e che, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
8.- L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente alla parte che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia; tale conoscenza può essere conseguita in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti (quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente), o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5658).
9.- Nel caso che occupa l'atto di rinuncia è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune appellante e dal suo difensore e, anche se non è stato notificato alle altre parti in causa, è stato firmato per accettazione dal difensore della società resistente che, nel corso dell'udienza di discussione, non si è opposto alla rinuncia stessa.
10.- Ritiene pertanto il Collegio che nel caso che occupa sussistano tutti i presupposti sostanziali cui l'art. 84 del c.p.a. subordina la estinzione del giudizio per rinuncia, sicché può darsi atto della rinuncia stessa e dichiarare estinto, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, del c.p.a., il giudizio di appello; a tanto consegue la conferma della sentenza appellata, in cui la parte appellante era risultata soccombente.
11.- In conclusione si deve dare atto della rinuncia all'appello e per l'effetto va dichiarata l'estinzione del giudizio e confermata la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a..
12.- Nella circostanza che la richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte appellante è stata accettata del difensore della parte resistente il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio tra il Comune di Bergamo e la Sangalli s.p.a.. Nulla per le spese nei confronti della Edil Scavil s.r.l., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio e conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra il Comune di Bergamo e la Sangalli s.p.a.. Nulla per le spese nei confronti della Edil Scavil s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
19-08-2014 16:03
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