Concorso di specialista di viglilanza di Polizia Locale: mancata valutazione del periodo di leva svolto come sottotenente dell'esercito.
Consiglio di Stato sez. V
Data:
05/02/2014 ( ud. 12/09/2013 , dep.05/02/2014 )
Numero:
555
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2012, proposto da:
Ci. Di., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Stefano, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rocco De Bonis, in Roma,
via Sant'Ilaria, n. 2;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso lo
studio degli avvocati Pusio - Pascale, in Roma, via Badoero, n. 63;
nei confronti di
Sp. Ma., Ma. Ma., Ca. Al., Al. Ma. Ro., Si. Gi., Fi. Ga., La. Gi.,
Ma. An., Li. Lu., Fe. Ra., Mo. Am., Cr. An., Ba. Ro., Vi. An. E. El.
Ma., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Brancaccio e
Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, via Taranto, n. 18;
Postiglione Claudio, Mogavero Lelio, Pasquinucci Domenico, Lanzetta
Luigi, Olanda Attilio, Giannatiempo Giovanni, Alaia Francesco,
Capaldo Gianfranco, Panico Virgilio, Li. Eva, Polverino Giuseppe,
Brancaccio Natale, Pironti Achille, Caiazza Gerardo, Rago Vincenzo,
Ventre Vincenza, Carbonaro Ciro, Caiella Vincenzo, Novella Carmine e
Consalvo Fausto, tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno,
Sezione II, n. 997/2011, resa tra le parti, di reiezione del ricorso
proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale n.
285/2009, di approvazione della graduatoria definitiva della
procedura selettiva indetta dal Comune di Salerno per la progressione
verticale di n. 37 posti di Specialista di Vigilanza della Polizia
Locale (cat. D1), nonché del verbale n. 33 del 17.12.2009;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno,
nonché di Ma. Sp. e degli altri consorti in lite in epigrafe
indicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons.
Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vuolo, per delega
dell'avvocato De Stefano, Musio e Clarizia, per delega degli avvocati
Brancaccio e La Gloria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con il ricorso in appello in esame il sig. Di. Ci., che ha partecipato alla procedura selettiva per titoli ed esami per la copertura di 37 posti di Specialista di Vigilanza di Polizia Locale indetto dal Comune di Salerno, risultando idoneo ma non vincitore, ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Salerno, la graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale 22.12.2009 n. 285, nonché il verbale n. 33 del 17.12.2009, deducendone la illegittimità per mancata valutazione del periodo di leva, svolto come sottotenente dell'Esercito italiano, nonché dell'idoneità al corso per sottufficiali dell'Esercito italiano e di alcuni corsi d'aggiornamento e di un encomio; inoltre per la avvenuta assegnazione di soli 2,5 punti per il curriculum professionale e per la mancata valutazione di titoli di preferenza (servizio volontario di leva e figlio a carico).
Con il ricorso in appello in esame il suddetto candidato ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto detto ricorso, deducendo i seguenti motivi:
1.- "Error in iudicando", violazione di legge (omessa valutazione del servizio prestato presso il Ministero della Difesa quale sottotenente, 7° livello, e falsa applicazione dell'art. 22 della l. n. 958/1986).
Erroneamente non è stato riconosciuto all'appellante il servizio prestato presso il Ministero della Difesa per 15 mesi.
2.- "Error in iudicando" e violazione di legge (omessa valutazione della idoneità conseguita al concorso pubblico per titoli ed esami di A.U.C., come da documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso).
Pur avendo previsto il bando di concorso la valutabilità delle idoneità conseguite in pubblici concorsi o selezioni interne per la copertura di posti di pari grado o superiore rispetto a quello messo a concorso, il T.A.R. ha incondivisibilmente ritenuto che la partecipazione al corso per ufficiali dell'Esercito italiano andava computata nel periodo di espletamento del servizio di leva.
3.- "Error in iudicando", violazione di legge (omessa valutazione di sette corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionali e di un corso di specializzazione, tutti di durata superiore o pari a 18 ore, organizzati dall'Ente comunale e con i relativi attestati di superamento).
Erroneamente il T.A.R. ha sostenuto che tutti gli attestati non presi in considerazione fossero privi della indicazione dei requisiti e della valutazione finale di profitto previsti dal bando e che l'encomio non fosse valutabile.
4.- "Error in iudicando", violazione di legge (erronea valutazione del punteggio dei curriculum).
Il Comune illegittimamente non ha attribuito all'appellante per il curriculum la valutazione di "ottimo".
5.- "Error in iudicando". Violazione di legge (omessa valutazione dei titoli di precedenza, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 487/1994, art. 5, comma 4).
Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che non sussistesse interesse tutelabile all'accoglimento della censura di mancata valutazione dei titoli di preferenza per avere un figlio minorenne ed aver prestato servizio quale volontario presso le Forze armate e congedato senza demerito
Con atto depositato il 13.2.2012 si sono costituiti in giudizio la sig.ra Ma. Ro. Al. e gli altri controinteressati in epigrafe indicati, che hanno riproposto le eccezioni di irricevibilità del ricorso di primo grado (per tardiva impugnazione del verbale della Commissione esaminatrice n. 33 del 17.12.2009 e della successiva determinazione dirigenziale n. 285 del 22.12.2009), nonché hanno eccepito la inammissibilità e dedotto la infondatezza dell'appello.
Con memoria depositata il 14.5.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, che ha dedotto la infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 12.10.2013 i costituiti controinteressati hanno eccepito la inammissibilità dell'appello, con il quale in via subordinata è stato chiesto l'annullamento della intera procedura di selezione, per mancata notifica a tutti i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria concorsuale e a tutti i controinteressati già costituiti in giudizio in primo grado, nonché hanno eccepito la inammissibilità e dedotto la infondatezza di tutti i motivi di gravame (in particolare del quinto motivo di appello perché non svolge specifiche censure con riguardo alle statuizioni contenute in sentenza), concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza.
Con memoria di "replica" depositata i 19.10.2013 i suddetti controinteressati hanno formulato ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione delle prescrizioni del bando di concorso e del Regolamento comunale per le progressioni verticali, nonché per insindacabilità in sede giurisdizionale delle adottate determinazioni discrezionali circa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, degli elementi di valutazione delle domande e delle valutazioni tecniche della Commissione.
Con memoria depositata il 22.10.2013 l'appellante ha dedotto la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di contraddittorio (non avendo chiesto l'annullamento dell'intera graduatoria ma solo l'attribuzione del corretto punteggio ed essendo sufficiente per la regolarità della notifica la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti, nonché ha contestato le deduzioni delle controparti), concludendo per l'accoglimento dell'appello.
Alla pubblica udienza del 12.11.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Diritto
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal sig. Di. Ci., che ha partecipato, senza classificarsi in posizione utile, alla procedura selettiva indetta dal Comune di Salerno per la progressione verticale di n. 37 posti di specialista di vigilanza della Polizia locale (cat. D1), di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 285/2009, di approvazione della graduatoria definitiva di detta procedura, nonché del verbale n. 33 del 17.12.2009.
2.- Con il primo motivo di gravame è stato dedotto che, pur prevedendo il bando di concorso, al comma 2 del punto 2 della pagina 5, che la valutazione del servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso le altre pubbliche Amministrazioni nella categoria e profilo professionale immediatamente inferiore a quello messo a selezione avrebbe comportato l'attribuzione di punteggio, non è stato riconosciuto all'appellante il servizio prestato presso il Ministero della Difesa per 15 mesi, di cui 9 mesi e 17 giorni con la qualifica di sottotenente.
Il primo Giudice non ha accolto la doglianza nell'assunto che, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 237/1964, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 958/1986, ai fini della valutazione del servizio militare di leva in sede di pubblico concorso, sarebbe stato necessario che lo stesso fosse stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro, il che nel caso di specie non risultava.
Tuttavia, deduce l'appellante, l'art. 77, comma 8, del d.P.R. n. 237/1964 non prescrive che il servizio di leva sia svolto in costanza di rapporto di lavoro ed inoltre la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2602/2007) ha stabilito che si deve necessariamente equiparare, alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 77 di detto d.P.R., ai fini del punteggio in concorsi di accesso a carriere anche comunali, il servizio militare di leva prestato in presenza o in assenza di un precedente impiego, pena la disparità di trattamento.
2.1.- Osserva la Sezione che l'art. 77 del d.P.R. n. 237/1964, come modificato dall'art. 22 della l. n. 958/1986, statuisce, al comma 7, che i periodi di effettivo servizio militare di leva sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e, al successivo comma 8, che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
È poi chiarito all'ancora successivo comma 9 che le predette disposizioni sono applicabili ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni "per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Ai fini della valutabilità del servizio militare in una procedura concorsuale devono quindi ritenersi condizioni necessarie sia la circostanza che esso sia reso in pendenza del rapporto di lavoro (Consiglio di Stato, sez. II, 1 aprile 2011, n. 4987) e sia il fatto che la procedura stessa sia stata bandita da una pubblica amministrazione "per l'assunzione e l'immissione di personale esterno". Aggiungasi che la sentenza di questa Sezione richiamata dall'appellante deve ritenersi inconferente rispetto al caso di specie, sia perché relativa ad un caso di omessa valutazione del servizio militare in ferma prolungata reso per 36 mesi e non del servizio di leva e sia perché non contiene alcun richiamo al comma 8 dell'art. 77 del d.P.R. n. 237/1964, che espressamente e tassativamente subordina la valutazione "de qua" alla circostanza che il servizio di leva fosse stato svolto in pendenza di rapporto di lavoro.
Ne consegue che il Comune di Salerno ha correttamente omesso di valutare il servizio militare del ricorrente, non essendo stato svolto in costanza di rapporto di lavoro e non trattandosi di un concorso bandito per l'accesso dall'esterno nei ruoli del Comune, ma di una procedura di selezione riservata al personale interno ai soli fini dell'attribuzione del beneficio economico del livello economico differenziato.
3.- Con il secondo motivo di appello è stato asserito che, pur avendo previsto il bando di concorso, a pag. 4, che erano valutabili (purché attinenti alla attività lavorativa propria del profilo professionale oggetto della selezione) le idoneità conseguite in pubblici concorsi o selezioni interne per la copertura di posti di pari grado o superiore rispetto a quello messo a concorso, il T.A.R. ha respinto la censura di mancata valutazione del corso per "sottufficiali" dell'Esercito italiano nell'assunto che la partecipazione ad esso andava computata nel periodo di espletamento del servizio di leva, come risultante dalla nota 5.6.2011 n. 06.CD.3A.CL del Distretto militare di Salerno.
Ma, secondo l'appellante, in base a quanto previsto dall'art. 23 della l. n. 1414/1964, l'ammissione al corso di cui al precedente art. 21 viene effettuata sulla base di un vero e proprio concorso pubblico, per titoli ed esami, e la relativa idoneità non avrebbe potuto essere disattesa. Sarebbe in particolare irrilevante la circostanza che il servizio di ufficiale di complemento è sostitutivo del servizio di leva, in quanto detto concorso è previsto solo per gli allievi ufficiali, nonché considerato che, in caso di mancato superamento del corso, essi devono svolgere il servizio militare come militari di truppa e che gli A.U.C. hanno una regolare base stipendiale non prevista per i militari di leva.
Pertanto l'appellante avrebbe diritto ad un ulteriore punto per l'idoneità conseguita in detto pubblico concorso di grado pari a quello di cui trattasi.
3.1.- Osserva in proposito la Sezione che l'art. 23, comma 1, della l. n. 1414/1964 che secondo l'appellante prevede l'ammissione al corso allievi ufficiali mediante un vero e proprio concorso pubblico, stabilisce invece che "L'ammissione al corso di cui all'art. 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisiopsicoattitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonché degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale."
Il positivo risultato di detta selezione non è equiparabile ad una idoneità conseguita in pubblici concorsi o selezione interna per la copertura di posti di pari grado o superiore rispetto a quello messo a concorso, che, secondo il bando, era valutabile ai fini della attribuzione di punteggio, essendo finalizzata non alla copertura di un posto ma a soddisfare detti obblighi, come risulta dalla nota del 5.6.2011 n. 06.CD.3A.CL del Distretto Militare di Salerno, citata nella impugnata sentenza, in cui è attestato che "il servizio prestato in qualità di allievo ufficiale di complemento dal 22.4.1980 a. 21.7.1981 è valido come soddisfacimento degli obblighi di leva".
Anche la esaminata censura è quindi insuscettibile di assenso.
4.- Con il terzo motivo di gravame è stato dedotto che la censura che il Comune aveva valutato un unico attestato rilasciato in data 1.2.1993 dalla Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento, con attribuzione di 0.5 punti, è stata respinta in prime cure nell'assunto che gli attestati non presi in considerazione fossero privi della indicazione dei requisiti e della valutazione finale di profitto previsti dal bando, senza tener conto che l'appellante è in possesso di almeno due attestati rispondenti ai requisiti richiesti dal bando (con titolo ad un ulteriore punto) e ciò nonostante non valutati.
Anche l'assunto del T.A.R. che l'encomio conseguito non era valutabile perché non concesso singolarmente ma all'intero corpo della Polizia Municipale non sarebbe condivisibile perché l'appellante aveva documentato un encomio personale ed a nulla varrebbe che il medesimo encomio fosse stato conferito anche ad ulteriori componenti del corpo.
4.1.- Osserva in proposito il Collegio che i due attestati, come dedotto con memoria depositata il 22.10.2013 dall'appellante, relativi alla partecipazione al I e al II corso denominato "Polis", davano atto della acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche ed informative e della dimostrazione della piena autonomia all'utilizzo.
Non davano quindi atto del superamento di una prova finale, come richiesto dal bando per l'attribuzione del relativo punteggio, che legittimamente non è stato in proposito assegnato.
Quanto alla mancata valutazione dell'encomio, esso è stato attribuito a tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale e non poteva essere quindi essere valutato con riferimento ad ogni singolo componente di detto Corpo, anche se, come dedotto dall'appellante, era personale.
La "ratio" dell'attribuzione di punteggio all'encomio è infatti quella di valutare come utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli valutabili per conseguire la progressione verticale il comportamento di chi si sia distinto nello svolgimento dei propri compiti rispetto ad altri colleghi, e non è quindi conferibile punteggio aggiuntivo in presenza di un encomio che abbia coinvolto tutti i membri del Corpo di Polizia Municipale.
5.- Con il quarto motivo di appello è stato lamentato che il Comune ha attribuito all'appellante per il "curriculum" la valutazione di "distinto" in luogo di "ottimo", pur avendo esso sempre ottenuto nelle schede di valutazione una valutazione professionale pari ad "ottimo" e pur essendo titolare di un curriculum particolarmente significativo, avendo prestato servizio in quasi tutti gli uffici e settori della Polizia Municipale.
Contrariamente a quanto ritenuto in proposito dal T.A.R. tale valutazione sarebbe manifestamente illogica, anche perché l'appellante, oltre ad essere l'unico ad avere prestato detti servizi e ad aver svolto l'incarico sia di istruttore di vigilanza che di istruttore amministrativo, è un ufficiale dell'Esercito italiano e vanta il curriculum più corposo tra i partecipanti al concorso.
5.1.- La valutazione del curriculum, osserva il Collegio, è espressione di ampia valutazione discrezionale ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti inficiata da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà.
La relativa valutazione è quindi censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere soltanto ove emerga, tra il punteggio attribuito e i meriti di carriera e personali agli atti, una grave contraddizione e il punteggio risulti "ictu oculi" inadeguato al "curriculum" ovvero quando, nella comparazione tra i "curricula" degli scrutinati e i punteggi loro attribuiti, appaia chiara una macroscopica incongruità di valutazione, sintomo, come tale, di disparità di trattamento o di sviamento di potere.
Nel caso che occupa, a fronte della fissazione da parte della Commissione di concorso di criteri di massima per la valutazione dei "curricula" dei concorrenti basati sulla loro significatività, appare non manifestamente illogica rispetto ad essi la attribuzione all'appellante del giudizio "distinto", che secondo detti criteri andava attribuito per il "curriculum" presentante elementi significativi rispetto ai posti da attribuire.
Invero la attribuzione del giudizio "ottimo", da attribuire in presenza di elementi particolarmente significativi, sarebbe stata giustificata in presenza di eccezionali circostanze di svolgimento del servizio, che non si ritiene corrispondano alla pregressa attribuzione della valutazione con la qualifica di ottimo riportata nelle schede di valutazione del servizio prestato nella inferiore qualifica e lo svolgimento di servizio in vari uffici e settori della Polizia Municipale.
Quanto alla maggiore corposità del "curriculum" dell'appellante rispetto a quelli degli altri candidati che il ricorrente afferma caratterizzare la sua posizione, compresa la qualifica di Ufficiale dell'Esercito italiano, osserva la Sezione che la circostanza è insufficiente a dimostrare palesemente la illogicità del giudizio formulato dalla Commissione, stante la maggiore rilevanza, ai fini della valutazione dello stesso, delle modalità di svolgimento del servizio rispetto alla quantità di servizi svolti.
6.- Con il quinto motivo di gravame è stato dedotto che il deducente aveva lamentato in ricorso che non era stata effettuata dalla Amministrazione la valutazione dei titoli di preferenza per avere un figlio minorenne ed aver prestato servizio quale volontario presso le Forze armate e congedato senza demerito, ma il T.A.R., premesso che esso aveva svolto leva obbligatoria e non volontaria, ha asserito che era situato in posizione tale in graduatoria che l'eventuale assegnazione del punteggio aggiuntivo non gli avrebbe comunque consentito di conseguire apprezzabile utilità ai fini della assunzione nella superiore qualifica.
Tuttavia l'appellante ha interesse al riconoscimento della suddetta priorità, per risalire la graduatoria concorsuale, valida per tre anni.
6.1.- Osserva in proposito la Sezione che, a prescindere dalla sussistenza di interesse alla valutazione di detti titoli di preferenza, la censura è da valutare infondata.
Infatti costituisce titolo di precedenza, a parità di merito e a parità di titoli, nei pubblici concorsi, ex art. 5, comma 4, n. 18 del d.P.R. n. 487/1994, per i coniugati e i non coniugati il numero dei figli a carico; ciò comporta che tale stato deve essere adeguatamente provato, ma, come dedotto dalla difesa dei contro interessati con memoria depositata il 12.10.2013, non espressamente contestata sul punto dall'appellante, tanto non è avvenuto nel caso di specie.
Neppure il titolo di preferenza costituito dall'aver prestato servizio quale volontario presso le Forze armate e congedato senza demerito poteva essere riconosciuto al deducente, considerato che aveva svolto servizio militare di leva e non quale volontario ex art.111 del d.P.R. n. 237/1994.
7.- La infondatezza dei motivi di appello consente, per economia processuale, di prescindere dalla disamina di tutte le eccezioni di inammissibilità dello stesso e dalla ritualità della memoria di "replica" depositata dai contro interessati il 19.10.2013 (con cui sono state formulate ulteriori eccezioni di inammissibilità), sprovvista dei contenuti di una replica a precedente memoria conclusionale di controparte (il cui deposito costituisce presupposto per la replica stessa) e depositata oltre il termine perentorio di 30 giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a..
8.- L'appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
9.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l'appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 FEB. 2014
16-02-2014 22:21
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