Concorsi pubblici. Distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di assunzione. Altezza minima. Giurisdizione dell'A.G.O.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 23 settembre 2014, n. 2321
N. 02321/2014 REG.SEN.
N. 02792/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2003, proposto da:
D'Amico Anna, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Reale e Pietro Carinzio, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Ammiraglio Gravina 95;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Amoroso, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina 39;
nei confronti di
Biondo Antonina;
per l'annullamento
del provvedimento n. 3038 del 27 marzo 2003 di esclusione dall'assunzione -concorso a n. 400 posti di agente di polizia municipale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Vista l'O.C.I. n. 1840/2014, adottata da questo collegio, e le conseguenti memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 maggio 2003, e depositato in data 27 maggio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe articolando le censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituito il comune di Palermo che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
All'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2014 il collegio ha adottato l'ordinanza n. 1840/2014, ai sensi dell'art. 73 comma 3° del c.p.a., con la quale ha assegnato alle parti in causa trenta giorni di tempo per presentare memorie in ordine ad eventuali profili di carenza di giurisdizione del G.A. sul ricorso in questione.
Le parti in causa hanno presentato rispettive memorie ed, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2014, il ricorso è stato definitivamente deciso.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., come emerge dall'attento esame del bando relativo al concorso che viene in rilievo.
Invero sia l'originario bando , pubblicato sulla G.U.R.S. del 27 marzo 1999, che il successivo bando – di modifica del precedente – pubblicato sulla G.U.R.S. del 25 agosto 2000, tengono chiaramente distinti i requisiti di ammissione al concorso dai requisiti di assunzione, rispettivamente indicati in due punti diversi, e tra loro lontani, del bando.
Il requisito dell'altezza minima, ricavato attraverso il richiamo all'idoneità psico-fisica nei termini prescritti dal D.P.R. n. 904/1983, costituisce un requisito di assunzione e non un requisito di partecipazione al concorso.
Conseguentemente, qualsiasi questione inerente alla valutazione di tale requisito non rientra nelle operazioni concorsuali, ma in quelle volte alla concreta assunzione dei soggetti utilmente collocati nella già approvata graduatoria definitiva, come espressamente indicato nel bando.
Alla luce di tale conclusione la presente controversia non attiene alla contestazione di una fase del procedimento concorsuale, ma a quella dell'assunzione al lavoro, espressamente attribuita al Giudice Ordinario dal 1° comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del G.O.
In considerazione della natura della controversia il collegio ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23 giugno 2014, 11 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
28-09-2014 18:16
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