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Sentenza

Concessioni demaniali marittime....
Concessioni demaniali marittime.
Cons. St., Sez. I, 21 gennaio 2014, parere n. 174

N. 00174/2014

N. 03606/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consiglio di Stato

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

PARERE

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Margherita Murano contro il Comune di Latina per l'annullamento della determinazione dirigenziale 26 settembre 2008 n. 97513 di decadenza della licenza di concessione demaniale marittima, notificata il 30 settembre 2008.


Vista la relazione prot. n. 160 del 10 settembre 2009, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso straordinario proposto il 23 gennaio 2009,

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione terza il 1° dicembre 2009, con il quale è stata accolta la domanda cautelare ed è stata disposta la trasmissione della relazione ministeriale alla ricorrente;

vista la nota ministeriale integrativa del 7 ottobre 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;


Premesso.

Con il ricorso straordinario in esame la signora Margherita Murano ha impugnato il provvedimento dirigenziale con il quale il Comune di Latina - Ufficio demanio marittimo ha disposto la decadenza della licenza di concessione demaniale, di cui la stessa è titolare, a motivo del mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di € 2.906,41 a titolo di imposta regionale per l'anno 2007 e delle somme di € 19.750,19 a titolo di canone demaniale e di € 962,53 quale imposta regionale per l'anno 2008.

La ricorrente premette in fatto di essere titolare dal 1999 di una concessione, avente ad oggetto una zona demaniale marittima, in località Rio Martina del comune di Latina, per il mantenimento di un bar ristorante, e di una ulteriore concessione sulla spiaggia antistante per i servizi di ombrelloni e sdraio. In particolare, la concessione relativa al bar ristorante, della quale si controverte, è stata rinnovata a richiesta della beneficiaria sino al 27 maggio 2011 ai sensi della legge n. 881 del 2001.

Con i motivi di ricorso la ricorrente deduce che il provvedimento di decadenza è illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la nota dell'Ufficio demanio marittimo a tal fine predisposta non è stata spedita alla via Arciglioni s.n.c. di Sabaudia, ove risiede anagraficamente, bensì all'indirizzo di via Migliara n. 53 di Sabaudia, presso il quale ha avuto la residenza sino al 6 ottobre 2000. In ogni caso, la comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi solo apparente, poiché le sono stati assegnati soltanto cinque giorni, di cui uno festivo, per presentare memorie e documenti.

Lamenta, poi, che il provvedimento di decadenza, adottato ai sensi dall'art. 47, primo comma, lettera d), del codice della navigazione e dall'art. 9, terzo comma, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, non è sostenuto da adeguata motivazione, a cui l'Amministrazione non può sottrarsi nell'esercizio del potere discrezionale conferitole dalle norme suddette.

Lamenta ancora che, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, la decadenza può essere pronunciata soltanto per “per omesso pagamento del canone “per il numero di rate fissate a questo effetto dall'atto di concessione”, clausola quest'ultima non prevista nell'atto di concessione.

Deduce, infine, l'irragionevolezza del provvedimento sanzionatorio e la violazione dei principi di buona amministrazione, considerato che, secondo la prassi seguita negli anni precedenti, il pagamento dl canone è stato eseguito prevalentemente nel periodo ottobre-dicembre e non nel periodo estivo, come invece preteso per l'anno 2008.

L'Amministrazione resistente respinge le censure, precisando che:

- ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento di esecuzione del codice della navigazione, il concessionario è tenuto a corrispondere “anticipatamente” le singole rate del canone, nella misura e alle scadenze determinate nell'atto di concessione e a esibire le quietanze attestanti l'avvenuto pagamento, sicché l'omesso pagamento del canone, da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno solare - come precisato nella circolare ministeriale 24 maggio 2001 n. 120 - configura una violazione degli obblighi assunti dal concessionario;

- la signora Murano, sia nell'atto concessorio, sia nelle comunicazioni indirizzate al Comune di Latina ha indicato, quale propria residenza, l'indirizzo di “via Migliara 53”, coincidente con quello indicato sulla patente di guida, la cui copia la stessa ricorrente ha allegato alla propria comunicazione del 4 gennaio 2008.

Quanto, poi, alla dedotta insufficienza del termine assegnato per la presentazione di memorie e di documenti, l'Amministrazione riferisce che:

- con la nota municipale 1° agosto 2008 n. 80856, con la quale sono state richieste alla ricorrente le somme da corrispondere per il 2008, le è stato assegnato un temine di 20 giorni per effettuare i pagamenti e un ulteriore termine di 10 giorni per esibire le relative ricevute;

- il termine di cinque giorni, della cui esiguità la ricorrente si duole, si riferisce esclusivamente alla possibilità di prendere visione degli atti e per concordare un ulteriore termine congruo per predisporre e presentare eventuale documentazione a fini difensivi; in ogni caso, all'interessata sono stati concessi cinque giorni lavorativi, considerato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata ricevuta il 18 settembre 2008 (giovedì), mentre il provvedimento di decadenza è stato adottato il 26 settembre 2008(venerdì successivo).

L'Amministrazione ritiene, infine, di aver assolto l'onere della motivazione, avendo richiamato nel provvedimento di decadenza i presupposti fattuali e normativi alla base delle determinazioni assunte.

Considerato.

Premette la Sezione che dagli atti emerge il comportamento omissivo tenuto dalla ricorrente, che, nonostante i ripetuti solleciti del Comune di Latina, non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere entro il mese di gennaio il canone demaniale e l'imposta regionale dovuti per l'anno 2008, secondo quanto stabilito dall'atto di concessione e dalla normativa di riferimento, il cui contenuto dispositivo non può essere disatteso invocando una prassi seguita negli anni precedenti.

Quanto, poi, ai dedotti vizi del procedimento, si considera innanzitutto che l'elezione del domicilio, riportata nell'atto di concessione su dichiarazione sottoscritta dal concessionario, serve ad individuare un luogo certo per le comunicazioni provenienti dall'Amministrazione; pertanto, il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio dell'autorità concedente qualsiasi variazione del domicilio inizialmente indicato, sicché le conseguenze dell'inosservanza di detto obbligo non possono essere poste a carico del concedente, tanto più che la mancata comunicazione della variazione dell'indirizzo costituisce una violazione dei doveri di correttezza e di leale collaborazione che gravano in pari misura sul concessionario e sul concedente.

Conseguentemente sono infondate le doglianze sul punto, tenuto altresì presente che l'Amministrazione ha ampiamente documentato che la stessa ricorrente, in più comunicazioni indirizzate al Comune, ha continuato a indicare, quale indirizzo del mittente, “via Migliara 53”.

Parimenti sono da respingere le restanti censure in ricorso sulla base delle argomentazioni difensive esposte dall'Amministrazione e segnatamente per ciò che concerne il profilo dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento di decadenza, che dà contezza del percorso logico giuridico e delle ragioni sottese alla determinazione assunta.

In conclusione, per le considerazioni espresse, il ricorso in esame deve essere respinto, con contestuale cessazione degli effetti derivanti dall'accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Francesco D'Ottavi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Elio Toscano, Consigliere, Estensore

Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere

Hans Zelger, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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