Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Come individuare le aree da acquisire in caso di inottemperanza all'ordine di de...
Come individuare le aree da acquisire in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione?
N. 03097/2014REG.PROV.COLL.
N. 08702/2002 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8702 del 2002, proposto dal Comune di
Duino Aurisina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Bruno Aguglia e Francesco Donolato, con domicilio eletto presso lo
studio del primo, in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
Il signor Favaretto Fulvio, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Contaldi,
Orio De Marchi e Rita Breveglieri, con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia - Trieste n. 695/2001, che ha ha
accolto in parte il ricorso di primo grado;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Fulvio Favaretto;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Antonio
Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Bruno Aguglia e Gialuca Contaldi, su
delega dell'avv. Mario Contaldi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il Sindaco del Comune di Duino Aurisina ha ingiunto, con ordinanza n. 23 del
26 aprile 1994, la demolizione di opere edilizie, eseguite in assenza del
provvedimento concessorio, al signor Fulvio Favaretto, che ne ha chiesto
l'annullamento con il ricorso n. 525 del 1994 al T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Successivamente, dopo la reiezione di una domanda di condono edilizio e di un
progetto di ripristino delle opere abusive nelle more presentati dall'interessato
(dopo che il Sindaco aveva intimato la presentazione di un progetto di
demolizione), veniva redatto verbale di accertamento di inottemperanza alla
ingiunzione a demolire prot. n. 699/01 del 14 giugno 2001, che è stato notificato
in data 27 giugno 2001, in allegato a nota sindacale n. 12116 del 14 giugno 2001,
impugnati con motivi aggiunti.
2.- Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. ha respinto il ricorso contro la
ingiunzione di demolizione ed ha riconosciuto la inammissibilità e la infondatezza
dei primi due motivi aggiunti, accogliendo invece il terzo, in quanto l'atto di
accertamento della inottemperanza non indicava l'area di sedime e quella di
pertinenza urbanistica del fabbricato abusivo, rendendo assolutamente incerto
l'oggetto della disposta acquisizione da parte del Comune; il T.A.R. ha quindi
annullato l'atto di accertamento della inottemperanza, da rinnovare secondo le
indicazioni contenute in sentenza.
3.- Con il ricorso in appello in esame il Comune di Duino - Aurisina ha chiesto
l'annullamento della sentenza del T.A.R., deducendo che l'atto di accertamento
impugnato era costituito solo dalla certificazione effettuata dai vigili urbani circa la
mancata ottemperanza all'obbligo di demolire e non poteva costituire da solo titolo
idoneo alla intavolazione della proprietà, anche perché, in base all'art. 101 della l.r.
Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, il Sindaco è competente ad emettere il formale
atto di accertamento di inottemperanza con indicazione delle pertinenze
urbanistiche.
Con atto depositato il 19 settembre 2003, si è costituito in giudizio il sig. Favaretto,
che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per la sua reiezione.
5.- Con memoria depositata il 7 gennaio 2014, la parte resistente ha
sostanzialmente ribadito tutte le tesi e richieste in precedenza formulate.
6.- Alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2014, il ricorso in appello è stato
trattenuto in decisione
7.- La Sezione ritiene che le censure formulate con l'atto di appello siano
insuscettibili di accoglimento.
7.1.- La sentenza appellata ha annullato l'atto di accertamento della inottemperanza
a demolire, rilevando che l'atto impugnato era costituito solo dalla certificazione,
effettuata dai vigili urbani, della mancata ottemperanza da parte del signor
Favaretto all'obbligo di demolire, che non poteva pertanto costituire titolo idoneo
alla intavolazione della proprietà (occorrendo un formale atto di acquisizione,
avente il contenuto previsto dalla legge).
Nel contestare la sentenza, il Comune ha dedotto che alla certificazione effettuata
dai vigili urbani avrebbe poi fatto seguito un ulteriore provvedimento recante
l'esatta indicazione di tutti gli estremi necessari a costituire titolo idoneo al
trasferimento coattivo del diritto dominicale.
L'amministrazione ha altresì richiamato la giurisprudenza rilevante in materia, per
la quale è “valido l'atto che per sua natura non è suscettibile di essere lesivo del
diritto del proprietario” e sarebbe quindi inammissibile la impugnazione del
verbale di riscontrata inottemperanza all'ordine di demolizione sino a quando non
sia stato emesso un provvedimento che abbia fatto propri i risultati di detto
verbale, deducendo che la certificazione – quale atto meramente ricognitivo di una
situazione di fatto - non poteva comportare effetti nella sfera giuridica del
proprietario, anche perché, in base all'art. 101 della l.r. n. 52/1991, il Sindaco è
competente ad emettere il formale atto di accertamento di inottemperanza con
indicazione delle pertinenze urbanistiche, con atto non emanabile prima
dell'accertamento della circostanza se sia stato ottemperato o meno all'ordine di
demolizione.
7.2.- Osserva la Sezione che, come evidenziato dall'appellato, i motivi aggiunti in
primo grado hanno impugnato anche l'atto n. 12116 del 14 giugno 2001 del
Sindaco, di trasmissione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. F.V.G. n. 52/1991, del
verbale di accertamento di inottemperanza n. 699/01 del 14 giugno.2001 del
responsabile dell'Ufficio Tecnico Rip. Urbanistica, oltre al verbale stesso.
L'appellante ha richiamato le censure di primo grado, per la parte in cui è stato
dedotto che l'atto sindacale impugnato con i motivi aggiunti, emanato dalla
Autorità competente e motivato “per relationem” all'allegato verbale di
accertamento, è stato annullato dal T.A.R. con condivisibili motivazioni perché
non conteneva, come invece dovuto, la specifica indicazione dell'area di sedime e
delle pertinenze urbanistiche, individuate ex art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985, da
acquisire gratuitamente.
7.3.- Ritiene il Collegio che fondamentale, ai fini della decisione, sia la circostanza,
evidenziata dall'appellato e che trova riscontro negli atti depositati in giudizio, che
con i motivi aggiunti erano stati impugnati, per vizi propri, non solo il verbale di
accertamento n. 699/01 del 14 giugno.2001 del responsabile dell'Ufficio Tecnico
Rip. Urbanistica, ma anche l'atto n. 12116 del 14 giugno 2001 del Sindaco, di
trasmissione, ai sensi dell'art. 101 della l.r. F.V.G. n. 52/1991, del medesimo
verbale.
7.4.- In generale va rilevato che il titolo per l'immissione in possesso del bene e per
la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall'accertamento
dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non
il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere
endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l'accesso ai
luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che
costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita
dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate.
Il relativo provvedimento – che non deve indicare l'interesse all'adozione della
misura, stante la sua natura interamente vincolata - necessita che in esso siano
esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche
(Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834), dal momento che costituisce
titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri
immobiliari (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015).
Mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo, che si verifica
“ope legis” a seguito dell‘inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua
ogni motivazione sul punto ulteriore alla semplice identificazione dell'abuso,
l'individuazione dell'ulteriore area, la cui acquisizione è parimenti doverosa
secondo la disciplina dettata dall'art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985 (rilevante nel
presente giudizio ratione temporis), va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione
delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha
predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un
criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo
caso (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1881).
7.5.- Nel particolare caso di specie il provvedimento sindacale n. 12116 del 14
giugno 2001, avente ad oggetto “Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a
demolire”, come già evidenziato, è stato notificato in data 27 giugno 2001
all'appellato unitamente al verbale di accertamento della inottemperanza n. 699/01
del 14 giugno 2001, ed ha richiamato espressamente il disposto dell'art. 101 della
l.r. F.V.G. n. 52/1991, come successivamente modificata ed integrata.
L'art. 101 ha stabilito:
- al comma 3, che, “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonché l'area
di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”;
- al comma 4, che “la quantificazione dell'area di pertinenza dell'opera abusiva, da acquisire,
è effettuata applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria nella misura più contenuta della zona
del territorio comunale in cui l'opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia
prevista la realizzazione di costruzioni analoghe”;
al comma 7, prescrive che “l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato del verbale di accertamento stesso,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per
l'iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente”.
Il verbale di accertamento era stato recepito dall'indicato atto n. 12116 del 14
giugno 2001 del Sindaco, al quale va riconosciuto valore provvedimentale (avendo
concluso il procedimento), stante l'oggetto, sopra indicato, dello stesso e la
circostanza che conteneva l'espressa indicazione che il verbale veniva notificato ai
sensi di detto art. 101 della l.r. n. 52/1991, con motivazione “per relationem” al
contenuto dell'allegato verbale, sicché costituiva titolo per l'acquisizione di diritto
del bene al patrimonio comunale e per la trascrizione nei registri immobiliari.
In quanto tale, come condivisibilmente ritenuto dal T.A.R. con la impugnata
sentenza, il medesimo atto sindacale avrebbe dovuto contenere l'esatta
individuazione e l'elencazione delle opere e le relative pertinenze urbanistiche: non
avendo precisato tali elementi ed esposto le relative ragioni, va confermata la
sentenza impugnata che ne ha disposto l'annullamento.
8.- Il ricorso in appello in esame deve essere conclusivamente respinto e deve
essere confermata la sentenza di primo grado.
9.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa
eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92,
comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
decidendo respinge l'appello in esame n. 8702 del 2002.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza