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Sentenza

Collocamento in graduatoria degli insegnanti. Non è qualificabile come concorso ...
Collocamento in graduatoria degli insegnanti. Non è qualificabile come concorso pubblico. Giurisdizione.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2014, n. 970

N. 00970/2014 REG.SEN.

N. 04573/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4573 del 2013, proposto da:
Graziano Daniela, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Papa, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Ortino Giovanna, La Gala Caterina, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del decreto prot. n. AAOOUSPNA 1549/U del 04/6/2013 recante rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria della ricorrente dal posto 1438 al 2202/bis, nonché della nota prot. n. 1217 del 20 maggio 2013 avente ad oggetto il diniego dell'immissione in ruolo formulata all'U.S.R. Campania.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che la prof.ssa Graziano - già inclusa nella graduatoria dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso docenti per la scuola primaria indetto con decreto dirigenziale del 2 aprile 1999 - impugna gli epigrafati provvedimenti con i quali l'intimata amministrazione scolastica ha rettificato il punteggio riportato dalla ricorrente (da 88,00 a 86,50 punti) con conseguente scivolamento dalla posizione n. 1438 alla n. 2202 bis;

- in particolare, tale rettifica è stata disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale in ragione dell'erronea valutazione di titoli di studio e di servizio ritenuti non utilizzabili ai fini della predetta selezione concorsuale (cfr. provvedimento prot. n. AAOOUSPNA 1549/U del 4 giugno 2013);

- la deducente conclude con la richiesta di accoglimento del gravame, con annullamento degli atti impugnati ed ordine all'amministrazione scolastica di individuare la medesima come destinataria del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in virtù della pregressa collocazione in graduatoria a far data dal 1 settembre 2007 nonché diritto alle retribuzioni non percepite pari ad euro 123.501,426 oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni materiali ed esistenziali che quantifica in euro 150.000,00.

Ritenuto che all'udienza camerale del 18 dicembre 2013 la Sezione, ai sensi dell'art. 73 terzo comma cod. proc. amm., poneva alle parti la questione circa l'eventuale difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, invitando le medesime a produrre eventuali controdeduzioni;

Considerato che alla camera di consiglio del 22 gennaio 2014 la difesa di parte ricorrente svolgeva articolate osservazioni a sostegno della giurisdizione di questo T.A.R. ed insisteva per l'accoglimento del ricorso e della connessa domanda cautelare;

Ritenuto che il presente ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

In limine litis, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione.

Giova rammentare che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 12 luglio 2011 n. 11), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di accertamento del diritto al collocamento in graduatoria degli insegnanti, sia per la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione, sia per l'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012 n. 6209).

Ed invero, con riguardo alla natura della posizione soggettiva azionata e dell'attività esercitata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria del personale docente, vengono in rilievo unicamente determinazioni assunte con la capacità e i poteri datoriali ex dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165, determinazioni di fronte alle quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge di atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Nel contempo, deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale in senso stretto, unicamente in corrispondenza della quale resta devoluta al giudice amministrativo la cognizione residuale ex art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: ciò in quanto, nell'ipotesi delineata in materia scolastica caratterizzata dall'inserimento dei docenti in possesso di determinati requisiti in apposite graduatorie permanenti o ad esaurimento, nonché preordinata al conferimento delle cattedre man mano disponibili, non sussistono gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale in senso stretto, ossia un bando, delle prove selettive, una valutazione dei candidati (non avendo la prevista valutazione dei titoli i connotati propri di una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale, bensì atteggiandosi come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e consequenziale attribuzione del punteggio), una compilazione ed approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 marzo 2012 n. 1191; T.A.R. Molise, 21 novembre 2012, n. 625).

Non rileva in contrario il fatto che nel provvedimento impugnato sia stato indicato, quale rimedio esperibile, il ricorso al T.A.R..

Ed invero, il riparto delle giurisdizioni è sottratto alla disponibilità delle parti: pertanto, se nella fattispecie è stata data una indicazione errata, ciò potrà avere rilievo ai fini della determinazione delle spese legali, ma non può costituire ostacolo a che il giudice adito si dichiari carente di giurisdizione.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., va individuata nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.

Quanto alle spese relative alla presente fase processuale, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe, indicando come giudice competente il giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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