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Sentenza

Cittadino tunisino ristretto al CIE di Trapani. Il Questore per indisponibilità ...
Cittadino tunisino ristretto al CIE di Trapani. Il Questore per indisponibilità del vettore chiede al Giudice di Pace la proroga di 60 gg per il trasferimento. Il Giudice accoglie e l'espulso ricorre in Cassazione che rigetta il ricorso.
Cassazione civile  sez. VI 26/02/2014 ( ud. 18/02/2014 , dep.26/02/2014 ) 
Numero:  4646

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE 1                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. DI PALMA  Salvatore                         -  Presidente   -  
    Dott. MACIOCE   Luigi                        -  rel. Consigliere  -  
    Dott. RAGONESI  Vittorio                          -  Consigliere  -  
    Dott. BISOGNI   Giacinto                          -  Consigliere  -  
    Dott. DE CHIARA Carlo                             -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso iscritto al n. 198941 del R.G. anno 2013 proposto da: 
                      D.A.B.F. domiciliato in ROMA, Via  Nomentana  224 
    presso  l'avv. GUERRA Luca con l'avv. Giuseppe Buscaino del  Foro  di 
    Trapani  che  lo  rappresenta e difende per  procura  a  margine  del 
    ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    Ministero  dell'Interno  -  Questore di  Trapani,  rapp.to  e  difeso 
    dall'Avvocatura  Generale  dello Stato  con  sede  in  Roma  Via  dei 
    Portoghesi 12; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso il decreto in data 10.06.2013 del GdP di Trapani; 
    udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 18.2.2014  dal 
    Cons. Dott. Luigi MACIOCE. 
    Udito l'avv. M. Pia Rizzo (in sost.) per il ricorrente. 
                     


    Fatto
    RILEVA

    Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

    Il cittadino tunisino D.A.B.F. venne espulso dal Prefetto di Milano con decreto 12.12.2012 e dal Questore ristretto presso il CIE di Gradisca di Isonzo e con effetto dal 24.12.2012 presso il CIE di Trapani per indisponibilità di vettore. Con proprie ordinanze il Giudice di Pace convalidò la misura ed il trattenimento. Con istanza 27.05.2013 il Questore, in vista della scadenza del termine, richiese la proroga per ulteriori gg. 60 del trattenimento in difetto di disponibilità del vettore per il rimpatrio. La richiesta venne inoltrata al GdP di Trapani il 03.6.2013 ed il detto Giudice fissò udienza di esame innanzi a sè per il giorno 10.06.2013. In tal data, sentito l'interessato e presente il difensore (che eccepì la non prorogabilità stante il superamento delle 48 ore dalla richiesta della proroga), il GdP concesse la proroga stessa.

    Ricorre il 19.07.2013 l'interessato deducendo la violazione di legge commessa con la concessione di proroga a termine di ore 48 scaduto.

    Resiste l'Amministrazione. Il relatore ha proposto il rigetto.
    Diritto
    OSSERVA

    Ad avviso del Collegio la censura è priva di fondamento, posto che, secondo il fermo orientamento di questa Corte (da Cass. 4544/2010 e 13767/2010 a Cass. 13117/2011), l'interpretazione del tempo di decisione con riguardo alla proroga rende affatto irrilevante l'osservanza delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice di Pace fissare l'udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).

    E poichè la decisione di proroga 10.06.2013 è intercorsa ben prima della scadenza del termine della misura originaria convalidata, ne discende la inesistenza di alcuna lesione. Le spese si regolano secondo soccombenza. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare all'Amministrazione le spese di giudizio, pari ad Euro 1.300 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 18 febbraio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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