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Sentenza

Automobilista viola il codice della strada e non vuole firmare il verbale di con...
Automobilista viola il codice della strada e non vuole firmare il verbale di contestazione. La consegna del verbale equivale a notifica.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2013 - 9 gennaio 2014, n. 195
Presidente Russo – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di Misano Adriatico (RN) irrogò al sig. C.G. una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell'art. 141 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
2. Poiché la sanzione non venne pagata, l'agente per la riscossione (nella specie, la "E.TR. - Esazione Tributi" s.p.a.) notificò al sig. C.G. la cartella esattoriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale l'intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di sua residenza.
3. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di Rimini, sulla base di tre motivi.
Il sig. C.G. non si è difeso.

Motivi della decisione

1. Questione preliminari: l'integrità del litisconsorzio.
1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. C.G. propose la propria domanda (qualificata dal giudice di pace come "opposizione all'esecuzione" ex art. 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di Rimini e del concessionario del servizio di esazione, la E.TR. Esazione Tributi s.p.a..
Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche a quest'ultima società.
1.2. Non è purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, se al giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto l'amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure anche l'ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio: talune decisioni, infatti, ritengono che l'esattore sia un litisconsorte necessario, in quanto l'eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l'ente impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230); altre decisioni, all'opposto, ritengono che l'ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto mero adiectus solutionis causa [ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 (Rv. 593140].
Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario prendere posizione su tale controversia: infatti, poiché per quanto si dirà più oltre il ricorso è manifestamente fondato, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ETR s.p.a. sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale società nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata partecipazione al giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio, ormai consacrato dall'intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della ragionevole durata del processo rende superflua l'integrazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l'impugnazione appaia prima facie infondata (così Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449).
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di Rimini, perché idoneo a definire il giudizio, in virtù del c.d. principio della "ragione più liquida" (già ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349).
2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini lamenta la violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. C.G. non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l'infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. C.G. ritirò, rifiutandosi però di firmare.
La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale.
2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall'amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell'infrazione, il sig. C.G. ritirò una copia del verbale, ma rifiutò di sottoscriverla.
Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l'atto rifiuti di sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416). Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. C.G. il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dall'art. 205 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, nel testo vigente ratione temporis. Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell'art. 205 cit..
2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l'opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'intimato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma secondo, e 385, comma secondo, c.p.c..
Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poiché in quella sede il Giudice di pace dichiarò nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale statuizione non è stata impugnata.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 384, comma secondo, c.p.c: -) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dal sig. C.G. nei confronti della Prefettura di Rimini;
-) condanna il sig. C.G. alla rifusione nei confronti della Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.800 (di cui 200 per spese).
Avv. Antonino Sugamele

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