Atto amministrativo. Indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere. Omissione. Mera irregolarità. Condono edilizio. Rilascio previo accertamento dei presupposti. Diniego. Discrezionalità della PA. Non sussiste. Disparità di trattamento. Irrilevanza. Data di ultimazione dei manufatti suscettibili di sanatoria. Onere della prova. È a carico del privato. Rilievi aerofotogrammetrici. Sufficienza
T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 19 settembre 2014, n. 720
N. 00720/2014 REG.SEN.
N. 00537/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lettieri Raffaele, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Bosco e Vincenzo Girfatti, con domicilio eletto presso Luigi Avv. Bosco in Latina, Segreteria T.a.r. Latina;
contro
comune di San Felice Circeo (Lt), n.c.;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del provvedimento prot. n. 4933 del 2 marzo 2006 di diniego della concessione in sanatoria;
- del telegramma del 27.10.2006 avente ad oggetto comunicazione per l'immissione in possesso conseguente ad acquisizione opere abusive e relativa area di sedime;
- della disposizione dirigenziale n. 4036 dell'8/2/2007.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con atto notificato il 18 maggio 2006, depositato l'8 giugno 2006, il ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. 4933 del 2 marzo 2006 con il quale il comune respingeva l'istanza di condono edilizio e disponeva la contestuale demolizione delle opere abusive.
2 Con atto per motivi aggiunti notificato il 3 novembre 2006, depositato il successivo 6, impugnava quindi il telegramma prot. nr. 26198 del 27 ottobre 2006 recante: comunicazione per acquisizione opere abusive e relativa area di sedime.
3 Con decreto presidenziale n. 822 in data 6 novembre 2006, veniva accolta l'istanza di tutela cautelare anticipata.
4 Il comune di San Felice Circeo depositava, in data 14 novembre 2006, relazione sui fatti di causa con allegata documentazione. Il ricorrente versava memoria in data 17 novembre 2006.
5 Con ordinanza n. 830 del 18 novembre 2006, la Sezione respingeva l'istanza cautelare.
6 Infine con motivi aggiunti notificati l'11 giugno 2007 e depositati il successivo 21, il ricorrente agiva per l'annullamento della disposizione dirigenziale n. 4036 dell'8 febbraio 2007 relativa “alla trascrizione gratuita presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina a favore del Comune di San Felice Circeo del lotto di terreno distinto al NCT al Foglio 29 Mapp. 2042 e distinto al NCEU al Foglio 20 Mapp. 2042.”.
7 Con ordinanza n. 468 del 14 luglio 2007, la Sezione respingeva l'istanza cautelare.
9 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il ricorso veniva chiamato ed introdotto per la decisione.
10 Il ricorrente lamenta innanzitutto l'illegittimità del diniego di condono. Nel dedurre la violazione di legge (articolo 3 L. 241/1990) e l'eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento e difetto di motivazione), argomenta: a - la mancata indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere; b - il difetto di istruttoria e l'assenza di motivazione, perché il diniego presupporrebbe un rilievo aerofotogrammetrico inattendibile con riguardo al periodo in cui è stato effettuato ed alla sua riproduzione e comunque inidoneo a captare la presenza del manufatto posto sotto una folta vegetazione.
11 Le censure sono infondate. Quanto alla violazione della L. 241/1990 ed all'eccesso di potere per disparità di trattamento, è sufficiente richiamare l'orientamento per il quale: [ì] “L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità. La previsione dell'art. 3 comma 4, della l. n. 241 del 1990, infatti, tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, per cui la segnalata omissione potrebbe dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla sola concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione.” (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 24 maggio 2012, n. 515; Consiglio di Stato sez. VI, 05 marzo 2013, n. 1297); [ìì] “Il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale, atteso che il rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo, non può “ex se” legittimare la fattispecie provvedimentale “sub iudice”, che resta regolata dall'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del condono richiesto.” (T.A.R. Latina Lazio sez. I, 06 dicembre 2010, n. 1935; Consiglio di Stato sez. IV, 24 febbraio 2011. n. 1235).
12 L'esame dei restanti motivi implica un sintetico richiamo alle ragioni poste a supporto del diniego sì come illustrate dalla relazione e dalla documentazione depositate il 14 novembre 2006. Il provvedimento di diniego ha escluso di poter riscontrare positivamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata all'istanza di condono edilizio perché “Dall'aerofoto relativa al volo del 24/1/2004 effettuato dalla soc. LAMCO srl, al fotogramma 1117, strisciata 90, l'immobile in oggetto non risulta ancora realizzato, in tale data e pertanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della predetta legge regionale n. 12/04 che definisce suscettibili di sanatoria gli immobili ultimati entro il 31/03/2003;”. Dalla documentazione versata dal comune si ricava: - il rapporto della polizia locale prot. n. 757 del 12 maggio 2005 con allegato rilievo fotografico, di accertamento della recente realizzazione di un fabbricato per civile abitazione oggetto di lavori, in corso, di riquadratura dei telai delle finestre; - la copia della ripresa aerofotogrammetrica del 24.01.2004, rappresentativa di una superficie ripartita in tre appezzamenti, delimitata da vegetazione di basso fusto ed interessata dalla presenza di un solo albero posto sul vertice basso ed in prossimità della strada; in particolare poi l'area di interesse del ricorrente, cerchiata e segnata sull'acquisito rilievo è priva di costruzioni; - la descritta, da ultimo, situazione emerge anche dalle riprese effettuate dalla soc. Lamnco nell'anno 2002 ed impresse nel quadro 414103.
13 Tutto ciò premesso il motivo con il quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, il travisamento ed il difetto di motivazione va respinto. Secondo l'articolo 32, comma 25, della legge 326/2003, “Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 …”; in termini analoghi si esprime l'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2004. Ciò posto, diversamente da quanto prospettato, il provvedimento deve ritenersi sufficientemente giustificato dal richiamo alla mancanza della condizione posta dalle legge per beneficiare del condono edilizio, vale a dire dell'ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003. Ed, infatti, per come è dato evincere dalla documentazione ed in particolare dai rilievi aerofotogrammetrici, a quelle date non era presente alcun manufatto. In argomento è poi irrilevante quanto dedotto dal ricorrente che, con l'ausilio di relazioni di parte, ha tentato di sostenere l'inattendibilità di tali ultimi rilevi; lo stesso, infatti, pur se onerato non ha dato prova della data di ultimazione dei lavori nei termini di legge. Come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale “l'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc. Pertanto colui che ha commesso l'abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all'Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio.” (Consiglio di Stato sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5007; Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011, n. 752; 12 febbraio 2010, n. 772; 13 gennaio 2010, n. 45). In definitiva il provvedimento resiste alle censure mosse tese a contestare, soprattutto, gli elementi supportanti il diniego i quali trovano ulteriore conferma, il che va ribadito anche per disattendere la reiterata istanza di accesso ad una consulenza tecnica d'ufficio, non solo per via dell'inesistenza di una vegetazione folta e di alto fusto sotto la quale sarebbe stata allocato il fabbricato ma anche in ragione dell'esecuzione di lavori all'11 maggio 2005, relativi non alla sola riquadratura delle finestre, per come certificato dal rilievo fotografico di cui al rapporto della polizia municipale prot. n. 757 del 12 maggio 2005.
14 Con i primi motivi aggiunti è stata impugnata la comunicazione per l'acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime quindi denunziata la violazione dell'articolo 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 perché il comune “intenderebbe procedere all'immissione in possesso ed alla trascrizione dell'acquisizione della titolarità del bene in oggetto, senza aver preventivamente notificato alcun verbale di accertamento dell'inottemperanza, redatto dai funzionari comunali.”. Il motivo va respinto. Ed, infatti, lo stesso ricorrente ha prodotto copia del verbale del 7.9.2006 di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione, recante l'attestazione di avvenuta notifica mediante consegna del 20.10.2006 a mani proprie, ma solo con memoria (depositata il 17 novembre 2006) ne ha dedotto l'inidoneità ai fini dell'acquisizione comunque poi intervenuta (prot. n. 29348 del 04/12/2006 citata nella nota prot. n. 7531 del 22/03/2007 allegata ai secondi motivi aggiunti).
15 Il ricorrente ha infine impugnato la disposizione dirigenziale n. 4036 dell'8 febbraio 2007 relativa “alla trascrizione gratuita presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina a favore del Comune di San Felice Circeo del lotto di terreno distinto al NCT al Foglio 29 Mapp. 2042 e distinto al NCEU al Foglio 20 Mapp. 2042.”. Ha lamentato l'assenza di un provvedimento di acquisizione e che non sarebbero stati notificati alla comproprietaria, nella misura del 50 % del fondo e del fabbricato ivi insistente, il verbale di inottemperanza ed il diniego di condono comunque illegittimo. Posto che i motivi a sostegno dell'illegittimità del diniego sono infondati per quanto già sopra esposto, all'accoglimento delle restanti censure osta: - l'inammissibilità dipendente dalla mancata impugnazione dell'acquisizione in data 04/12/2006 prot. n. 29348 comunque nota al ricorrente per esser la stessa indicata nella nota prot. n. 7531 del 22/03/2007 di comunicazione del trasferimento al patrimonio comunale; - l'irricevibilità della doglianza appuntata sulla mancata comunicazione, alla comproprietaria, del diniego di condono recante contestuale irrogazione della demolizione.
16 In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti. La mancata costituzione del comune esclude la necessità di una pronunzia quanto alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
23-09-2014 14:30
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