Assistente della Polizia di Stato chiede il trasferimento per ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri. Annullato il rigetto dell'istanza.
Consiglio di Stato sez. III
Data:
04/07/2011 ( ud. 27/05/2011 , dep.04/07/2011 )
Numero:
3992
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3814/2011, proposto da:
C. D. P., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle
Medaglie d'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione I n. 566/2011.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons.
Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e dello
Stato Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brescia, per l'annullamento del provvedimento 10 gennaio 2011, prot. 333 - D/21364, con cui l'amministrazione aveva rigettato l'istanza di trasferimento, presentata dall'interessata, per ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge An. Ca., brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, trasferito di ufficio dalla Stazione di Fossacesia a quella di Quadri.
L'appellante ripropone le censure disattese dal tribunale, mentre l'amministrazione resiste al gravame.
2. L'appello è fondato.
Il diniego impugnato si basa sulla tautologica motivazione secondo cui "l'istanza non può essere valutata ai sensi della normativa invocata, poiché non ne ricorrono i presupposti".
Al contrario, in base alla disciplina applicabile alla presente fattispecie, sussistono i requisiti per disporre il richiesto trasferimento, per ricongiungimento familiare.
3. Secondo l'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999 n. 266, "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate (...) e delle Forze di polizia (...) trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina."
4. In punto di fatto, risulta comprovata la sussistenza di tutti presupposti concreti necessari per disporre il richiesto ricongiungimento familiare.
È indiscutibile, infatti, che il coniuge dell'appellante sia stato trasferito, di ufficio, in altra sede.
Altrettanto certo, poi, risulta il presupposto della preesistente convivenza familiare.
5. Dalla documentazione versata in atti (in particolare dalle dichiarazioni sostitutive della certificazione di residenza e dello stato di famiglia formate dalla parte appellante) emerge incontestabilmente che:
a) l'appellante risiede anagraficamente nella stessa abitazione del coniuge Ca. An.;
b) lo stato di famiglia dell'appellante comprende, oltre al coniuge Ca. An., la figlia Carosella Athena e il suocero Carosella Michele.
6. A ciò va aggiunto che l'appellante, avendo fruito di un'aspettativa genitoriale, correlata alla nascita della figlia Carosella Athena, nata il 26 giugno 2009, ha trascorso, anche di fatto, gran parte dell'ultimo periodo precedente la presentazione dell'istanza presso la casa familiare.
7. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
Le spese possono essere compensate.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 LUG. 2011
16-02-2014 23:07
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