Anas e fascia di rispetto di 25 metri dal limite della zona di occupazione dell’autostrada. Divieto persiste, ricorso rigettato.
N. 00598/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto dal Sig. Ottavio Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Piazza, presso il cui studio, in Palermo, via G. Alessi n.25, è elettivamente domiciliato;
contro
ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi n.81, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota prot. CPA 0058956-P dell'8.10.2013, pervenuto il 10.10.2013, con cui l'ANAS ha respinto l domanda di “nulla osta in sanatoria” relativo ad un immobile sito nel Comune di Trabia (censito in Catasto al Foglio di mappa n.3, particella n.1951 sub 1 e 2), ricadente nella fascia di rispetto dell'Autostrada A/19 (Palermo – Catania);
- nonchè di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti prodromici e correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ANAS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2014 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e udito l'Avvocato dello Stato L. La Rocca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui alla nota prot. CPA 0058956-P dell'8.10.2013, pervenuto il 10.10.2013, con cui l'ANAS ha respinto l domanda di “nulla osta in sanatoria” relativo ad un immobile sito nel Comune di Trabia (censito in Catasto al Foglio di mappa n.3, particella n.1951 sub 1 e 2), ricadente nella fascia di rispetto dell'Autostrada A/19 (Palermo – Catania);
RITENUTO che con unico articolato mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell'art.9 della L. n.729 del 1961, deducendo:
- che tale norma (che vieta la costruzione e/o anche solamente “l'ampliamento” di edifici a distanza inferiore di venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada) “opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge medesima”, mentre nel caso di specie l'immobile per cui è causa era già esistentecome fabbricato rurale prima della costruzione dell'autostrada (essendo stato, dopo tale evento, solamente ampliato e ristrutturato);
- che, in ogni caso, la norma in questione è stata abrogata dalla L. 6.8.2008 n.133, che ha ripristinato la precedente normativa, in forza della quale la distanza minima fra fabbricati e autostrada dev'essere di almeno sessanta metri all'esterno dei centri abitati; e di almeno trenta metri all'interno dei centri abitati (quale è quello entro cui insiste il fabbricato per cui è causa);
- che il fabbricato in questione sorge a più di trenta metri dal confine autostradale; e che pertanto il diniego di nulla osta è comunque illegittimo;
RITENUTO che la doglianza non meriti accoglimento in quanto:
a) non è sostenibile che l'art.9 della L. n.729 del 1961 fosse applicabile esclusivamente ai casi di autostrade costruite dopo la sua entrata in vigore, mentre un elementare esercizio di logica rivela che essa, pur essendo applicabile solamente per il futuro, era comunque orientata a vietare non soltanto la (futura) realizzazione di interventi costruttivi entro la fascia di rispetto delle autostrade che sarebbero state (chissà quando) realizzate, ma - com'è ovvio ed intuitivo - anche la realizzazione (beninteso: futura) di interventi costruttivi entro la fascia di rispetto delle autostrade già esistenti;
b) l'Amministrazione ha comunque accertato - senza smentita sul punto da parte del ricorrente - che il fabbricato è stato ristrutturato ed “ampliato” dopo la costruzione dell'autostrada; il che costituisce un rilievo tranciante (anche per chi concordasse con la surriferita tesi, palesemente erronea, del ricorrente);
c) il fatto che la norma la stata abrogata è irrilevante, posto che la disciplina applicabile a seguito di tale abrogazione prevede che nei centri abitati la distanza fra fabbricati e autostrada dev'essere comunque non inferiore a trenta metri, mentre il fabbricato sorge a soli ventidue metri dl confine autostradale;
d) il ricorrente non ha comunque idoneamente dimostrato quanto da Lui affermato in ordine alla effettiva distanza del fabbricato dall'autostrada, e cioè che tale distanza sarebbe superiore ai trenta metri (anzicchè inferiore ai venticinque metri, come accertato dall'Amministrazione);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto; e che alla soccombenza debba seguire la condanna, a carico del ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi €.1.500,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
01-03-2014 23:20
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