Accertamento di conformita'. Riesame dell’abusivita' dell’opera edilizia. Inefficacia dei provvedimenti sanzionatori emanati precedentemente. Necessità di nuovo provvedimento sanzionatorio. Diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Motivazione. Effettivo contrasto tra l’opera realizzata e gli strumenti urbanistici. Ragioni tecnico-valutative al diniego del permesso in sanatoria. Ostacoli di fatto e di diritto.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 3 settembre 2014, n. 2254
N. 02254/2014 REG.SEN.
N. 01232/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2014, proposto da:
Leo Addolorata, rappresentata e difesa dall'avv. Amanda Di Gironimo, con domicilio eletto presso Liberal s.r.l. in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Francavilla Fontana, n.c.;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0008425/2014 del 12.3.2014 del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana;
- dell'ordinanza di demolizione n. 115 datata 9.4.2014;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare:
- ordinanza n. 34 del 28.1.2013;
- preavviso di diniego nota prot. n. 10866 del 26.3.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l'avv. A. Di Gironimo;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Leo Addolorata impugna la nota prot. n. 0008425/2014 del 12 marzo 2014 (con la quale il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) e la consequenziale ordinanza di demolizione n. 115 del 9.4.2014, inerenti un box auto realizzato antecedentemente al 1967 in assenza di titolo abilitativo.
A sostegno del gravame deduce, sinteticamente, i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 3, comma 1, e 10 bis della L.n. 241/1990- Difetto di motivazione e di istruttoria;
2) Violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001- Difetto di istruttoria e di motivazione- Eccesso di potere per falsità dei presupposti;
3) Violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001- Difetto di istruttoria e di motivazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001- Violazione del giusto procedimento in materia di rilascio del titolo edilizio- Difetto di istruttoria e di motivazione;
5) Eccesso di potere per disparità di trattamento;
6) Illegittimità derivata;
7) Violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 – Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;
8) Difetto di motivazione con riferimento al pubblico interesse- Omessa comparazione degli interessi - Illogicità.
Non si è costituito il Comune e, all'udienza camerale in data 11 giugno 2014, sentita sul punto la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto per la decisione del merito, da rendersi con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di diritto di seguito esplicitate.
Il Collegio rileva preliminarmente che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante, “il riesame dell'abusività dell'opera edilizia, provocato dall'istanza di sanatoria dell'autore dell'abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, comunque, anche in caso di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. III, n. 635/2011); pertanto, l'ordinanza di demolizione n. 34 del 28.1.2013 ha perso la propria efficacia lesiva a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità.
Con riferimento, poi, ai vizi denunciati in ordine all'impugnato diniego (e alla illegittimità derivata della successiva ordinanza di demolizione), fondato ed assorbente si appalesa il motivo di gravame inerente il difetto di motivazione, con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, in correlazione con l'art. 36 del D.P.R. 380/01 (mancando nel provvedimento gravato qualsivoglia motivazione in ordine al contrasto dell'opera con le prescrizioni urbanistiche, unica valutazione che doveva esser compiuta dall'Amministrazione in sede di procedimento per l'accertamento di conformità).
La censura è fondata.
Il Collegio, innanzitutto, rileva che il provvedimento in parola fa discendere la difformità del manufatto all'epoca dell'abuso dalla originaria mancanza di titolo abilitativo (“non è mai stata prevista la costruzione di alcun manufatto in quel sito”- lettera C - e “come ribadito precedentemente, non vi sono autorizzazioni per la costruzione di quel manufatto, pertanto la costruzione non era conforme al progetto approvato e alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'abuso”- lettera D). Viceversa, l'istanza di sanatoria trova la sua ragion d'essere proprio nella suddetta, riconosciuta mancanza del titolo autorizzatorio.
In secondo luogo, si osserva che il diniego di sanatoria, in quanto atto a contenuto vincolato, è sufficientemente motivato con il compiuto riferimento alla mancanza del requisito della doppia conformità, mediante il puntuale riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie di cui si assume il mancato rispetto.
In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è fermo nell'assunto che “costituisce ius receptum che “il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l'atto davanti al G.A., denunziando non solo i vizi propri della motivazione , ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità (cfr ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 luglio 2005 , n. 5736)” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, 23/03/2010, n. 1578).
Ed ancora,“ quando nell'ambito di una procedura di…..accertamento di conformità, l'Amministrazione svolge una valutazione negativa, essa deve motivare sulla base della specifica istruttoria espletata, con puntualità di riferimenti le ragioni tecnico-valutative che impediscono nella fattispecie il rilascio della concessione in sanatoria. Viceversa, come esattamente rilevato in ricorso, il provvedimento di diniego impugnato deve ritenersi illegittimo perché non esterna in maniera compiuta e puntuale le ragioni per cui l'Amministrazione abbia ritenuto di opporre il contestato diniego; in particolare il relativo provvedimento finale non esplicita alcun concreto riferimento alla normativa urbanistica violata…..” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2007, n. 6667); inoltre, “il diniego di sanatoria di opere edilizie deve precisare quali siano gli ostacoli di fatto ed in diritto che impediscano il rilascio del provvedimento richiesto, e ciò al fine di porre l'istante nelle condizioni di adeguare, ove possibile, l'intervento alla normativa vigente (T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2002, n. 1187) ovvero di proporre impugnativa in sede giurisdizionale, denunziando non solo il difetto della motivazione, ma l'eventuale errata interpretazione della disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale (T.A.R. Sardegna 10 novembre 2003, n. 1448)” (in tal senso, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1844 del 6 ottobre 2004).
Ebbene, in disparte quanto innanzi esposto in ordine alla valutazione di conformità agli strumenti vigenti all'epoca di realizzazione del manufatto (illegittimamente negata, si ribadisce, sulla scorta della rilevata mancanza del preventivo titolo abilitativo), nell'impugnato diniego di sanatoria manca qualsivoglia motivazione puntuale in ordine all'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici vigenti, essendovi in esso un mero riferimento alla mancanza di conformità alle norme vigenti attualmente (“non è conforme nemmeno alle norme urbanistiche vigenti attualmente, in quanto l'area, pur essendo qualificata come area B del vigente strumento urbanistico, non consente certamente la costruzione di manufatti senza che vi sia stato un lotto che ne esprima la volumetria e senza che vi sia una proprietà fondiaria precisamente intestata al richiedente la sanatoria”) e non rinvenendosi, in definitiva, alcuna indicazione riguardo alle previsioni di piano realmente ostative alla realizzazione del manufatto.
D'altro canto, lo stesso provvedimento si fonda (anche) su di una valutazione dubitativa in ordine alla carenza del titolo di proprietà del bene in capo alla ricorrente (“sembrerebbe che l'area su cui insiste il fabbricato sia una strada pubblica e/o di uso pubblico”- lett. B-), il che rende evidente la perplessità dell'azione amministrativa ed ancor più la rilevata carenza motivazionale.
L'accoglimento del predetto motivo fa ritenere assorbita ogni altra censura, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..
La peculiarità della controversia ed il motivo, di ordine eminentemente formale, che ha giustificato la pronunzia demolitoria del Tribunale (e che, dunque, lascia salvo il futuro riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione) giustifica una pronunzia di irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
05-09-2014 02:47
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