Tracciabilità del possesso di autoveicoli disponibili da oltre 30 giorni.
Comunicazione alla motorizzazione. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014. Formalmente già da qualche anno chi ha la disponibilità non occasionale di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni deve informare la motorizzazione per non incorrere in pesanti sanzioni, ovvero 705 euro di multa con ritiro della carta di circolazione. Il riformulato art. 94, comma 4-bis c.d.s. stabilisce infatti che è obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli. L'attesa modifica al regolamento stradale, in vigore dal 7 dicembre 2012 (d.P.R. n. 198/2012, pubblicato sulla GU n. 273/2012 che ha innestato il nuovo articolo 247-bis), procede quindi ad individuare la casistica operativa che consente di identificare chiaramente il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Le varie ipotesi. Nel testo vengono elencati tutti i casi in cui gli utenti devono obbligatoriamente comunicare alla motorizzazione i dati del soggetto utilizzatore. Innanzitutto in caso di variazione formale della denominazione dell'ente o del soggetto proprietario del veicolo, (anche se non si crea un nuovo soggetto giuridico e non scatta pertanto la necessità di annotare il trasferimento di proprietà al Pra), gli interessati dovranno richiedere alla motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione. Per quanto riguarda invece il semplice utilizzo da parte di terzi del veicolo risulta degna di attenzione la diffusa fattispecie del comodato d'uso tra parenti. Saranno esentati dall'obbligo di aggiornamento, specifica il nuovo articolo 247-bis, solo i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Per il resto comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni richiederanno sempre l'aggiornamento almeno del ced della motorizzazione. Ma lo stesso aggiornamento dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a soggetti incapaci o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Le eccezioni. Risultano esentati da queste operazioni i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto, specifica la nota centrale, ovvero anche i rimorchi di peso superiore a 3,5 t.
Data d'inizio. L'obbligo di annotazione decorre formalmente per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 ma potranno essere registrati anche gli atti insorti precedentemente, specifica la corposa circolare. Tra i numerosi casi operativi esplicati dalla nota degno di interesse il caso frequente del veicolo intestato a persona deceduta. Nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi se il mezzo viene utilizzato da uno di questi per un periodo superiore a 30 giorni sarà infatti opportuno procedere con una «intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis c.d.s.».
25-10-2014 15:36
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