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Manutenzione caldaie: controlli ogni 4 anni....
Manutenzione caldaie: controlli ogni 4 anni.
Le norme sui controlli sull'efficienza energetica sono cambiate con l'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013)che di fatto ci uniforma alle norme europee, ma questo DPR non si applica ancora in Sicilia.
"Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente".

Discorso diverso sull'efficienza energetica dell'impianto, il “controllo fumi” per intenderci. In questo caso dobbiamo fare riferimento all'Art. 8 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici".

In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini)

    Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido

    Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL

Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.

Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

- Annuali se il combustibile è liquido o solido.

- Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.

- Quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).

Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell'anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).

Attenzione: ricordiamo che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell'art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l'hanno recepita prima dell'entrata in vigore dell'ultimo DPR.

Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013). 

da www.finanzautile.org
Avv. Antonino Sugamele

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