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I ricercatori universitari, anche se con qualifica di professore aggregato e cin...
I ricercatori universitari, anche se con qualifica di professore aggregato e cinque anni di insegnamento, non possono iscriversi all’albo degli avvocati.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona ha chiesto al CNF se possa essere iscritto di diritto all'albo degli avvocati un ricercatore confermato a tempo definito, con qualifica di professore aggregato, che abbia insegnato all'università per cinque anni diritto tributario, in forza di una laurea in economia e commercio, e successivamente laureatosi anche in giurisprudenza. A supporto di un'eventuale approvazione, il Consiglio di Cremona ha dedotto la sostanziale parificazione dei ricercatori confermati ai professori universitari, disposta dalla Riforma Gelmini, dalla pronuncia n. 4318/2010 del Consiglio di Stato e dall'art. 47 della legge forense, secondo cui i professori universitari sono parificati ai ricercatori confermati per quanto riguarda le commissioni d'esame.
Manca la portata generale. Il CNF, però, smonta, pezzo dopo pezzo, le deduzioni del Consiglio locale. Infatti, l'art. 2, comma 3, l. n. 247/2012, che consente l'iscrizione di diritto ad un albo circondariale ai professori universitari di ruolo dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche, non è suscettibile di interpretazione estensiva avendo natura eccezionale. Di conseguenza, la norma è applicabile solo per i professori universitari di ruolo, «categoria alla quale non appartengono né i ricercatori confermati, né i professori aggregati», i quali assumono la qualifica non stabilmente, ma solo in subordine all'eventuale conferimento di incarichi dei insegnamento.
Simili, ma solo in alcuni punti. L'equiparazione tra ricercatori confermati e professori universitari riguarda profili limitati e specifici dello status dei ricercatori, per cui, non avendo una natura generale, è irrilevante nel caso di specie.
Inoltre, la sentenza n. 4318/2010 del Consiglio di Stato riguarda l'equiparazione dei ricercatori universitari ai professori di ruolo solo per la composizione delle commissioni di gara per l'esame di progetti tecnici.
Infine, i ricercatori universitari sono sì menzionati dall'art. 7, l. n. 247/2012, per l'individuazione dei componenti delle Commissioni di esame per avvocati, ma vengono “ignorati” dall'art. 2, comma 3, della stessa legge per quanto riguarda l'iscrizione all'albo.
Alla luce di tali considerazioni, il CNF ha fornito il proprio parere negativo sulla possibilità di iscrizione di diritto nell'albo dei ricercatori confermati.
Avv. Antonino Sugamele

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