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Avvocati: cambia la formazione....
Avvocati: cambia la formazione.
La formazione continua degli avvocati non sarà più “a ore”. Conteranno la tipologia e la qualità dell'evento formativo, che dovrà passare al vaglio di una commissione centrale ad hoc istituita presso il Consiglio nazionale forense e di quelle locali dei Consigli dell'ordine, alle quali spetterà l'accreditamento. Non solo. L'effettiva partecipazione agli eventi formativi andrà documentata nei dettagli, mentre il numero di crediti formativi da conseguire nel triennio scenderà da 90 a 60. Sono queste le principali novità contenute nella bozza di regolamento per la formazione continua, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, approvata in via preliminare dal Consiglio nazionale forense il 21 febbraio scorso e ora al vaglio degli ordini territoriali per le eventuali proposte di modifica. La novità principale, rispetto al regolamento ora in vigore e approvato nel 2007, è appunto l'accreditamento, con il superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi, basato sull'equivalenza un'ora/un credito, attraverso l'introduzione di un criterio “più oggettivo e qualitativamente efficace”, si legge nella relazione introduttiva del Cnf, “che potremmo definire crediti/evento”. In sostanza, significa che l'attribuzione dei crediti, compresi tra un minimo e un massimo, “viene completamente slegata dal dato esclusivamente temporale e fa seguito alla valutazione complessiva dell'evento sulla base di criteri oggettivi predeterminati, secondo la tipologia dell'evento stesso”. Perciò, il regolamento richiede al soggetto promotore e organizzatore dell'attività formativa “di precisare in sede di domanda di accreditamento la presenza dei requisiti che rispondono ai criteri di valutazione predeterminati, anche attraverso l'allegazione della documentazione prescritta. Ciò consente di valorizzare al meglio la qualità della attività formativa e incentivarne la promozione”. Particolare rigore, inoltre, viene riservato alla necessità che la formazione sia effettivamente fruita dall'avvocato. È quindi previsto il riconoscimento dei crediti, nella misura attribuita dalla commissione, “solamente all'iscritto che documenta la partecipazione all'intero evento di durata non superiore a una giornata e, per quelli di durata superiore, solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80 per cento dell'evento”. Il regolamento si articola in sei titoli e 24 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014. Si considerano quindi utilmente conseguiti i crediti formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

da Italia Oggi
Avv. Antonino Sugamele

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