Vuole essere assunto dal Comune di Genova come impiegato e lo assumono come bidello. Il Consiglio di Stato rigetta l'appello.
Consiglio di Stato sez. V 12/11/2013 ( ud. 08/10/2013 , dep.12/11/2013 )
Numero: 5374
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2000, proposto da:
Lo. Lu., rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovico Villani e
Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in
Roma, via Asiago, 8;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Edda Odone, Gabriele Pafundi e
Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso Gabriele
Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14 Sc A/4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, GENOVA, SEZIONE II n. 353/2000,
resa tra le parti, concernente domanda di assunzione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il
Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati Villani e Pafundi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.- Lo. Lu. impugnava con ricorso al TAR Liguria il provvedimento del Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Genova del 16 aprile 1997, con il quale era stata rigettata la domanda di assunzione presentata in data 15 marzo 1991 ai sensi dell'art. 30 della l. n. 191 del 1975, come sostituito dall'art. 19, comma 1, della l. n. 958 del 1986 e chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assunto con la qualifica di "impiegato", nonché ad ottenere il risarcimento dei danni rivenienti dal comportamento dell'amministrazione comunale, che non aveva nemmeno riscontrato tempestivamente la richiesta di assunzione.
2.- Il Tribunale Amministrativo della Liguria, con sentenza della seconda sezione n. 353 del 12 aprile 2000, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio in quanto "...in esito all'avviamento disposto dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego in applicazione della disciplina di cui alla l. n. 191/1975, è stato assunto in data 17 novembre 1999 alle dipendenze dell'intimato comune a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo parziale".
Il ricorrente ha gravato la suddetta sentenza con l'atto di appello in esame, assumendone l'erroneità alla stregua dei seguenti motivi:
erroneità con riguardo alla statuizione di improcedibilità, in quanto l'assunzione con la qualifica di bidello non sarebbe satisfattiva dell'interesse azionato con il ricorso volto all'assunzione con la qualifica di impiegato;
violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della l. 31 maggio 1975, n. 191, nel testo modificato dall'art. 19 della l. 24 dicembre 1986, n. 958, in quanto le amministrazioni pubbliche sarebbero obbligate all'assunzione entro limiti percentuali determinati (10% delle assunzioni degli operai, successivamente elevata al 20% e 5% delle assunzioni degli impiegati) i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma; eccesso di potere sotto diversi profili, non corrispondendo al vero quanto affermato dall'amministrazione comunale di aver proceduto nel lasso di tempo dal 1991 al 1997 solamente alle assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette a seguito di procedure attivate nel 1987, mentre nell'anno 1994 risulterebbero assunti 255 precari dei quali 113 segretari amministrativi e 103 collaboratori amministrativi.
In ultimo il ricorrente chiede il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'ingiustificato ed illecito comportamento dell'amministrazione.
3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Genova che ha confutato le censure del ricorrente, inquadrando la controversia nel contesto normativo che regola le assunzioni delle categorie protette, tra le quali anche quelle dei militari di leva al termine della ferma, ed ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto.
4.- Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2013, il giudizio è stato assunto in decisione.
5.- L'appello è infondato e va rigettato.
5.1- Innanzi tutto deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente in ordine al diritto all'assunzione con la qualifica di impiegato presso l'amministrazione comunale di Genova.
In base alla disciplina al tempo vigente, l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni avveniva mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento da parte delle sezioni circoscrizionali per l'impiego per la posizione di lavoro fino alla quarta qualifica funzionale compresa e mediante pubblico concorso per le qualifiche superiori.
L'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19, comma 1, della l. 24 dicembre 1986, n. 958, invocato dal ricorrente, prevedeva solamente la riserva dei posti nei pubblici concorsi (articoli 5, 24 e 25) e la riserva negli avvii (art. 16, l. n. 56 del 1987).
Quindi l'assunzione diretta (sia pure previa selezione) nelle qualifiche fino alla quarta qualifica compresa, corrispondente nel Comune di Genova alle figure di segretario amministrativo ed esecutore secondo la classificazione del d.p.r. n. 347 del 1983, non dipendeva dall'amministrazione ma dalla gestione delle graduatorie e dall'applicazione delle riserve in sede di avvio da parte delle sezioni circoscrizionale di collocamento sulla base delle richieste provenienti dalle amministrazioni.
In tale contesto appare evidente l'infondatezza della pretesa del ricorrente all'assunzione in via diretta da parte del Comune di Genova.
5.2- Risulta poi che il Comune di Genova negli anni di riferimento non aveva posti vacanti nella quarta qualifica di segretario amministrativo e non ha fatto richiesta di avvio alle sezioni di collocamento.
Quanto alla disposta assunzione di personale appartenente alle categorie protette ex l. n. 482 del 1968, la priorità è riconosciuta anche dalla l. n. 191 del 1975 che fa salve le aliquote spettanti agli aventi titolo all'assunzione obbligatoria e, comunque, si trattava di assunzioni a seguito di procedure avviate già dal 1987, quindi diversi anni prima della domanda da parte dell'appellante.
Quanto alle assunzioni disposte in applicazione dell'art. 4 bis del d.l. n. 148 del 20 maggio 1993, aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 236 del 1993, costituiscono disposizioni eccezionali volte alla sistemazione in ruolo di personale precario assunto con contratti a tempo determinato in base alla legge n. 554 del 1989.
A ciò va aggiunto che la domanda di assunzione del ricorrente in qualità di impiegato non trova nemmeno giustificazione nei titoli prodotti, avendo ottenuto nel periodo di ferma prolungata la qualifica di sorvegliante di cantiere che, secondo la tabella di raffronto contenuta nel d.m. 12 dicembre 1990, corrisponde alla quarta qualifica funzionale, profilo professionale di addetto ai servizi di vigilanza e, quindi, del profilo operaio.
5.3- Quanto alla circostanza rappresentata dal ricorrente, di essere in possesso del titolo di geometra, questo titolo gli avrebbe consentito di partecipare ai concorsi per le qualifiche superiori o professionali, così beneficiando della riserva, qualifiche per le quali non è consentita l'assunzione diretta.
In conclusione, il ricorrente era titolare di preferenza nell'avvio al lavoro ed è stata soddisfatta mediante collocamento in data 17 novembre 1999 alle dipendenze del Comune a tempo indeterminato con le funzioni di bidello.
5.4- Da quanto esposto consegue la correttezza del percorso logico motivazionale del TAR che, preso atto del disposto avviamento al lavoro, ha individuato in tale circostanza una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita assicurato dalla normativa da esso invocata e, non potendo trovare accoglimento altra pretesa in applicazione della più volte citata l. n. 191 del 1975.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 NOV. 2013
01-12-2013 16:00
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