VFP4 partecipa al concorso per l'immissione al servizio permanente e viene escluso per avere riportato una condanna per delitto non colposo.
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
10/07/2013 ( ud. 18/06/2013 , dep.10/07/2013 )
Numero:
3656
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2013, proposto da:
Da. Be., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Rocchi, Simona
Rinaldi Gallicani, con domicilio eletto presso Simona Rinaldi
Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 66;
contro
Ministero della Difesa, non costituito
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
02066/2013, resa tra le parti, concernente mancata immissione nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'esercito - anno 2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Cons.
Giuseppe Castiglia e rilevata l'assenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il signor Da. Be., volontario in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, ha partecipato al concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente. Accertata la presenza di una delle cause impeditive previste dal bando di concorso (una precedente condanna per delitto non colposo, inflitta con decreto penale), è stato escluso dalla procedura selettiva con provvedimento dell'8 ottobre 2012.
Il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione è stato respinto dal T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, con sentenza in forma semplificata 26 febbraio 2013, n. 2066.
Il signor Be. ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2013, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Diritto
Nella sussistenza dei presupposti di legge (l'appellante non è comparso in camera di consiglio; l'Amministrazione non è costituita), il Collegio è dell'avviso di poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
L'appello si fonda sulle considerazioni che seguono:
il fatto che condusse alla condanna penale sarebbe "di risibile entità" (aver dichiarato falsamente, in relazione a una precedente domanda di arruolamento, di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria con una votazione diversa e maggiore di quella effettiva);
non avendo l'appellante commesso altro reato della stessa indole nel termine previsto dalla legge, a norma dell'art. 460, comma 5, c.p.p. il reato si sarebbe estinto - come dichiarato in data 12 novembre 2012 dal giudice dell'esecuzione - e se ne sarebbero estinti gli effetti penali;
pertanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, egli sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso.
Articolato nei termini ora riassunti, l'appello è evidentemente infondato.
Il bando di concorso - peraltro non impugnato - indica una causa ostativa al reclutamento che nella fattispecie si è concretamente realizzata, essendo irrilevante la modestia del fatto e l'avvenuta estinzione del reato che - per espresso dettato di legge - non incide sugli effetti extrapenali (quale è quello che qui viene in questione).
Ogni altra considerazione addotta a sostegno dell'impugnazione (esperienze militari in zone operative, attestati di benemerenza) appare irrilevante.
Dalle considerazioni che precedono, discende che - come anticipato - l'appello è infondato e va perciò respinto.
Nulla deve disporsi circa le spese, non avendo l'Amministrazione appellata partecipato al giudizio.
12-08-2013 18:40
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