Una donna chiede al Comune di Milano il sussidio integrativo al minimo vitale. L'Ente lo nega perchè ci sono due figli obbligati per legge. Il Tar annull.
T.A.R. sez. III Milano , Lombardia
Data: 09/04/2013 ( , dep.09/04/2013 )
Numero: 887
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, proposto da:
Gi. Ma., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e
difesa dall'avv. Simona Ghisoni, con domicilio eletto presso il suo
studio, in Milano, via Nino Bixio, 14;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita
Surano, Salvatore Ammendola, Anna Maria Moramarco, con domicilio
eletto presso la sede dell'avvocatura comunale, in Milano, via
Andreani, 10;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del "sussidio integrativo al minimo
vitale" adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente,
di cui alla nota in data 25.11.11 prot. 852194/11 ricevuta il
12.12.11;
del parere assunto dal Gruppo Tecnico nella seduta del 16.11.11. con
decreto n. 162662/11;
e ove occorra, delle delibere di Giunta Comunale n. 3285/05 e n.
1411/2011;
di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 la
dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
La ricorrente, trovandosi in una situazione di grave difficoltà economica, ha chiesto al Comune di Milano il sussidio integrativo al minimo vitale.
È infatti titolare di una pensione di reversibilità di € 591,87 al mese e deve sostenere le spese della locazione (€ 574,66/mensili); ha anche una situazione fisica precaria, essendole stata riconosciuta una invalidità del 75%, a seguito di un intervento effettuato nel 1999.
Il Comune ha respinto la richiesta, per l'esistenza di due figli, obbligati per legge "in grado di contribuire al Suo fabbisogno".
Avverso il provvedimento, nonché gli atti presupposti, indicati in epigrafe, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
violazione dell'art. 3 L. 241/90; violazione delle deliberazione della G.C. n. 3285/2005 e n. 1411/2011; violazione dell'art. 2 e 25 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. lgs. 130/2000; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, mancata valutazione dei presupposti; travisamento, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta: il provvedimento è stato emanato senza una adeguata istruttoria e in assenza di una completa motivazione, non avendo considerato la situazione economica dei figli.
In aggiunta l'esponente formula anche domanda di risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Si è costituita l'Amministrazione comunale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 463 del 2 aprile 2012, la domanda cautelare veniva accolta, sull'assunto che "la prestazione alimentare è indisponibile e l'erogazione del sussidio non può essere subordinata alla presenza degli obbligati alimentari".
Alla pubblica udienza del il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Diritto
1) Il presente ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui il Comune di Milano ha negato alla ricorrente il sussidio integrativo al minimo vitale.
Oltre al provvedimento di rigetto della domanda, parte ricorrente impugna le delibere della Giunta Comunale, n. 3285/05 e n. 1411/2011, nella parte in cui prevedono che il reddito netto IRPEF viene "aumentato dell'importo del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi".
Sostiene la difesa del Comune che il sussidio de quo avrebbe natura di contributo di liberalità, e in quanto tale è disciplinato dall'art. 22, comma 2, della L. 328/2000 nell'ambito degli interventi costituenti livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale.
L'Amministrazione può quindi valutare discrezionalmente la situazione economica del richiedente, attribuendo il sussidio solo in caso di estremo disagio sociale.
Nel caso di specie, il Comune ha escluso sussistesse uno stato di bisogno, per la presenza dei figli obbligati per legge, in applicazione alla disposizione dell'art. 5 del Regolamento per gli Interventi e servizi sociali del Comune, approvato con delibera consiliare n. 19 del 6 febbraio 2006.
2) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va precisato che nell'atto impugnato si richiamano le delibere della Giunta Comunale n. 3285/05 e n. 1411/2011 e non il Regolamento per gli Interventi e servizi sociali del Comune, citato invece dal Comune solo negli scritti difensivi.
La ricorrente contesta la illegittimità della delibera di Giunta n. 3285/2005 che prevede, l'aumento del reddito, con l'importo del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi: il criterio di determinazione del reddito sarebbe in contrasto con gli artt. 2 e 25 del D. Lgs. 109/1998, in base ai quali il nucleo familiare va identificato con i componenti conviventi.
Le censure sono fondate.
Le diposizioni contenute nella delibera della Giunta 3285/2005, di cui il provvedimento impugnato fa applicazione, sono illegittime, nel senso che verrà precisato.
Il Comune ha istituito il sussidio integrativo al minimo vitale, a favore di cittadini ultrasessantenni, introducendo una serie di criteri per valutare reddito minimo per accedere al contributo, facendo però riferimento, come sopra detto, anche al reddito dei soggetti tenuti agli alimenti.
Il D.L.gs. n. 109 del 1998 ha introdotto l'I.s.e.e. come criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e l'applicazione di tale parametro comporta che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene.
Infatti l'art. 2 stabilisce che " la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4", precisando altresì al comma 6 che " le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata."
La semplice presenza di obbligati agli alimenti non può quindi escludere a priori la possibilità di accedere ad un contributo o ad un servizio, come previsto nel Regolamento per gli Interventi e servizi sociali del Comune; anche la previsione, contenuta nella delibera di Giunta qui gravata, di calcolare nel reddito del richiedente un importo "del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi", si pone in contrasto con le norme sopra richiamate del D. L.gs. 109/1998, che laddove parlano di nucleo familiare, fanno riferimento ai componenti conviventi.
Anche a voler seguire la tesi del Comune, secondo cui trattandosi di una liberalità, non trova applicazione il D. L.gs. 109/98, tuttavia la disposizione risulta generica e indeterminata, in quanto non introduce alcun elemento di valutazione della capacità reddituale degli obbligati, la cui presenza comporta ex sé, l'aumento del reddito di riferimento.
3) Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto e della delibera della Giunta comunale n. 3285/2005, nella parte in cui prevede, l'aumento del reddito, con "l'importo del concorso economico degli obbligati per legge anche se non conviventi".
In assenza di una prova circa l'esistenza di danni, la relativa domanda va respinta.
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione giuridica affrontata.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 e del 28 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 APR. 2013.
26-04-2013 11:35
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