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Sentenza

Un uomo chiede il permesso di soggiorno per consentirgli di recuperare il figlio...
Un uomo chiede il permesso di soggiorno per consentirgli di recuperare il figlio abbandonato dalla madre.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 luglio – 30 ottobre 2013, n. 24541
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni

Fatto e diritto

Rilevato che in data è stata 27 maggio - 3 giugno 2013 è stata depositata relazione ex  art. 380 bis che qui si riporta:
1. Con decreto, del 7 maggio 2010 il Tribunale per i minorenni di; Trieste ha accolto il ricorso ex art. 31 del decreto 1egislativo n. 286/1998 proposto da F.A.M. per ottenere un permesso di soggiorno giustificato dalle esigenze di tutela del figlio minore C. nato il 7 agosto 2005 in Italia. Il Tribunale ha motivato l'accoglimentodella richiesta con l'esigenza di preservare il rapporto parentale del minore con il padre, unico genitore che si occupa del bambino dopo l'allontanamento della madre.
2. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Trieste ha impugnato tale provvedimento ritenendo insussistenti quelle esigenze indilazionabili per il minore, richieste dal citato articolo 31 del dlgs. n. 286/1998, che giustificano la presenza del genitore in Italia.
3. La Corte di appello, con provvedimento del 19 luglio - 7 agosto 2012 ha respinto il reclamo rilevando che non appare conforme all'interesse deh minore, ma anzi costituirebbe un grave nocumento al suo sviluppo psico-fisico, il suo sradicamento dal nostro paese che comporterebbe l'interruzione del percorso scolastico del piccolo C. e del correlativo inserimento nel tessuto sociale in un momento di grave difficoltà per la perdita della presenza materna che verrebbe in questo momento ad assumere un carattere definitivo.
4. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste che ritiene insussistenti nella specie i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore in quanto il minore verrebbe, per effetto del diniego della richiesta di permesso di soggiorno, proposta da parte del padre, a trasferirsi insieme al padre nel suo paese di origine preservando la sua attuale situazione familiare anche in considerazione del carattere del tutto astratto che assume allo stato l'ipotesi del recupero del rapporto con la madre.
5. Non svolge difese F.A.M.
6. Il ricorso esprime delle censure alla motivazione della Corte di appello che non appaiono fondate in quanto la Corte ha sostanzialmente rimarcato che il minore, costretto a una difficile situazione psicologica dall'allontanamento della madre, verrebbe con il suo trasferimento in Ghana a perdere definitivamente la possibilità di recuperare il rapporto con la figura materna e affronterebbe in condizioni di evidente difficoltà lo sradicamento dal paese in cui è nato e ha iniziato il suo percorso scolastico.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto il ricorso deva essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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