Ten. Col. dell'Aeronautica Militare, in servizio presso lo Stabilimento chimico dell'Agenzia industrie difesa di Firenze si lamenta del proprio trasferimento d'autorità. Ricorso respinto.
Consiglio di Stato sez. IV
Data:
25/06/2013 ( ud. 14/05/2013 , dep.25/06/2013 )
Numero:
3465
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2006, proposto da:
Pe. Sa., rappresentato e difeso dall'avv. Natale Giallongo, con
domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma, corso V.
Emanuele II, 18;
contro
Ministero della Difesa, Agenzia Industria Difesa e Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi,
12 sono domiciliati ex lege;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00981/2006,
resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons.
Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Cristiana
Carcelli, su delega dell'avv. Natale Giallongo, e l'avvocato dello
Stato Beatrice Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, già in servizio presso lo Stabilimento chimico dell'Agenzia industrie difesa di Firenze con le funzioni di Capo Servizio, ha impugnato il provvedimento di trasferimento d'autorità alla 2^ Div. Co. Lo. di Roma, in data 12 settembre 2005, assumendo: la violazione dell'obbligo di motivazione e delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 l. n. 241/1990, del d.p.r. n. 80/545, della Direttiva DIPMA 001/2001 sull'impiego degli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente, particolarmente quanto alle disposizioni in materia di trasferimento; l'eccesso di potere sotto vari profili sintomatici; e, riguardo al rifiuto di accedere agli atti, tra cui le Tabelle ordinative organiche, la violazione dell'art. 22 l. n. 241/1990.
2. Il Tar ha respinto il ricorso, rilevando - in estrema sintesi - che nei mesi precedenti l'adozione dell'atto il militare era stato preavvisato della sua inclusione nella procedura per il reimpiego, nell'ambito della programmazione del ciclo 2005/2006 e che, rispetto all'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali al quale risultava preordinato il trasferimento, l'interesse del militare ad ottenere una certa sede doveva considerarsi di mero fatto, non abbisognevole di una particolare motivazione. Inoltre, le limitazioni di ordine temporale ai trasferimenti recate dalla Direttiva 001/2001 non si applicavano ai militari, come il ricorrente, in posizione di comando; e gli atti di cui il militare aveva richiesto di prendere visione rientravano, ai sensi dell'Allegato 1 al DM 14 giugno 1995, n. 519, tra quelli sottratti all'accesso per un anno dalla loro adozione per motivi di tutela della sicurezza, difesa nazionale e delle relazioni internazionali.
3. L'interessato ha proposto appello per i seguenti motivi:
- violazione degli articoli 3 e 7, anche in relazione all'art. 22, della legge n. 241/90, violazione del D.P.R. 86/545, del D.M. 1993/603 e 1995/519, violazione degli artt. 2, 52 e 97 della Costituzione, violazione dei principi di imparzialità, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione;
- violazione della Direttiva DIPMA 001/2001, della legge n. 25/1997, del d. lgs. n. 490/1997, del D.P.R. n. 556/1999 e del D.M. n. 603/1993, violazione degli artt. 2, 52 e 97 della costituzione, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzione, per carente valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione, dell'art. 22 l.n. 241/1990, illogicità ed ingiustizia manifesta;
- violazione del principio di ragionevolezza e proporzione, eccesso di potere e difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
- quanto al rifiuto di accesso, violazione dell'art. 22 l. n. 241/1990 e del DM 603/93 e 519/95, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti.
4. L'Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio, depositando relazione contenente controdeduzioni, alla quale l'appellante ha rispostp con memoria e successiva memoria di replica.
5. All'udienza del 14 maggio 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado per non avere il Tar considerato l'avvenuta violazione da parte dell'Amministrazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di motivazione.
7. Il motivo è infondato.
Sin dal 22 novembre 2004, il militare aveva ricevuto notifica della nota in data 29 ottobre 2004 della Direzione per l'impiego del personale dell'Aeronautica militare, con cui si preannunciava il suo reimpiego nell'ambito della programmazione d'impiego Ufficiali ciclo 2005/2006.
Detto trasferimento si inquadrava nella più generale pianificazione dei trasferimenti del personale militare operante presso l'Agenzia Industrie Difesa, interessata da un processo di riorganizzazione tendente a diminuire la componente militare impiegata, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 15.11.2000, n. 424 (Norme sull'Agenzia industrie difesa, a norma dell'art. 22 D.Lgs. n. 300/1999), in posizione di comando e destinata a rappresentare un supporto temporaneo, e ad incrementare il numero degli ufficiali appartenenti al Corpo sanitario.
Come correttamente ritenuto dal Tar, in base ad una consolidata giurisprudenza (ex multis, di recente Cons. St. Sez. IV, 15.2.2013, n. 926; 4.2.2013, n. 664), i provvedimenti di trasferimento d'autorità del personale militare sono qualificabili come ordini e l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, per cui l'Amministrazione militare non è tenuta a fornire una particolare motivazione, né ad assicurare garanzie di partecipazione preventiva, quale quella recata dall'art. 7 l. n. 241/1990, essendo prevalente rispetto alle esigenze del militare la tutela dell'interesse pubblico all'osservanza della disciplina ed allo svolgimento del servizio.
Pur dovendosi escludere (cfr. Cons. St. Sez. IV, sent. n. 8018/2010) che dall'applicazione di tali principi possa discendere la giustificazione di trasferimenti ispirati da intenti discriminatori, vessatori o irragionevolmente illogici, e dovendo comunque affermarsi l'esigenza, anche per l'Amministrazione della Difesa, di osservare, in relazione alle fasi di organizzazione e gestione del personale, le regole fondamentali che disciplinano il rapporto tra amministrazione e dipendente, occorre comunque riconoscere la prevalenza dell'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).
Nella specie, non vi è dubbio che rispetto al conseguimento della finalità di riduzione del personale militare nello Stabilimento chimico farmaceutico militare, dettata da esigenze di razionalizzazione ed efficienza dell'Agenzia, ogni interesse del militare a permanere presso la sede dello Stabilimento chimico fosse da considerare recessivo.
Deve ritenersi che anche le esigenze di natura privata del personale, quali quelle indicate dal militare nella scheda, non possano sottrarsi ad una valutazione che è espressione di un'ampia discrezionalità (v. par. 4° della Direttiva DIPMA 001/2001), in ragione delle necessità organizzative dell'Amministrazione, sicché, nella specie, non può considerarsi illegittima la decisione di trasferire il militare nel quadro della ristrutturazione del personale dell'Agenzia.
Peraltro, si ritiene che il congruo anticipo con il quale l'Amministrazione ha provveduto ad avvisarlo del trasferimento e l'individuazione della sede, tra quelle possibili, più vicina alla città di provenienza soddisfino le esigenze basilari di tutela della sua posizione.
8. Venendo al secondo motivo d'appello, con cui si fa valere la mancata osservanza della Direttiva DIPMA 001/2001, in particolare quanto al periodo minimo di permanenza presso una sede (tre anni, ai sensi del par 5 della Direttiva stessa), deve rilevarsi come lo stesso atto di indirizzo escluda espressamente dall'osservanza del periodo minimo di permanenza i casi di personale in posizione di comando e di reimpiego a seguito della ristrutturazione dell'Ente.
Nella fattispecie, come osservato dall'Amministrazione della Difesa, ricorrevano entrambe tali condizioni, svolgendo il ricorrente il proprio servizio in posizione di comando ed inserendosi il suo trasferimento nell'ambito di una più ampia riorganizzazione dell'Agenzia industrie difesa.
Parimenti infondato è il profilo di censura attinente alla violazione della Direttiva, per essere stato disposto il trasferimento al di fuori del periodo (giugnosettembre) ordinariamente indicato per i movimenti del personale.
Invero, oltre a rivestire rilievo, anche a questo proposito, le particolari e contingenti esigenze connesse alla riorganizzazione dell'Agenzia, occorre rimarcare come risulti dalla documentazione in atti (v. nota prot. 1383/MC del 16.5.2005) che il trattenimento del militare presso lo Stabilimento di Firenze oltre il mese di settembre sia stato richiesto ed ottenuto dal suo Superiore proprio allo scopo di consentirgli il completamento di compiti nei quali era impegnato e che, comunque, l'indicazione del termine di ultimazione dei trasferimenti risponda ad un interesse organizzativo e funzionale esclusivo dell'Amministrazione, che pertanto può rinunciarvi, e non dei militari.
Quanto al dedotto profilo di mancata conclusione del procedimento nel termine indicato dall'art. 4 DM 603/93, basta richiamare un consolidato orientamento, in base al quale (Cons. Stato Sez. IV, 22032013, n. 1632) l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, ad eccezione dei casi nei quali la legge vi ricolleghi particolari effetti (come nel procedimento disciplinare) non determina l'illegittimità del provvedimento, in quanto la scadenza dello stesso non consuma il potere di provvedere dell'Amministrazione, tanto più quando la protrazione dei tempi sia stata cagionata proprio dalla necessità di venire incontro ad esigenze dell'interessato.
9. Con le censure contenute nel quarto motivo, l'appellante tende a confutare le ragioni per le quali l'Amministrazione ha deciso il trasferimento, in relazione alle esigenze di riorganizzazione e di riassetto del personale dello Stabilimento, destinandolo all'Ente centrale, anziché ad Enti fiorentini, in sede periferica.
Al riguardo, occorre osservare che l'Amministrazione della Difesa gode della più ampia discrezionalità, in relazione alle scelte organizzative per le esigenze delle proprie sedi ed articolazioni, ed alla scelta della sede di trasferimento dei propri dipendenti, in relazione alle posizioni individuali, per cui ogni censura volta a sindacare l'esercizio di tale potere discrezionale, anche sul piano della lamentata disparità di trattamento, eccetto che per le ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà - non rilevabili nella fattispecie -, è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.
Quanto alla lamentata mancata considerazione delle esigenze familiari del militare, vale quanto detto a proposito della prevalenza dell'interesse pubblico perseguito tramite il trasferimento rispetto a quello, pur rilevante, ma recessivo, del militare.
10. Da respingere è, altresì, il motivo con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado che ha rigettato la censura di illegittimità del diniego di accesso alle tabelle ordinative organiche ed alla pianificazione del personale.
Come è agevole riscontrare dall'Allegato I al D.M. n. 519/1995, le tabelle ordinative organiche rientrano nel novero dei documenti dell'Amministrazione della Difesa sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/1990, per motivi attinenti alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, mentre della pianificazione relativa all'impiego del personale militare è possibile prendere visione solo dopo un anno dalla sua adozione.
Peraltro, la pretesa del ricorrente di considerare la sua richiesta di accesso limitata alla sua sola posizione si scontra con la struttura unitaria della pianificazione e con la limitazione in senso assoluto (senza, cioè, la possibilità di estrapolazione di alcune parti del documento) all'accesso imposta dal regolamento.
11. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
12. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GIU. 2013
26-08-2013 15:34
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