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Sentenza

Tar Sicilia. Scuola: al disabile viene assegnata l'insegnante di sostegno per un...
Tar Sicilia. Scuola: al disabile viene assegnata l'insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario secondo la documentazione medica e didattica. Il danno da risarcire è pari a € 1000 per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1.
N. 02003/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01848/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Capo, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 52, presso lo studio dell'avv. Gabriele Butera;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, I° Circolo Didattico Statale “G. Lombardo Radice”, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono ex lege domiciliati;

per l'annullamento

- del provvedimento della I° Circolo Didattico Statale " G. Lombardo Radice", di Castelvetrano, di cui non si conoscono gli estremi e la cui portata lesiva è stata conosciuta dal genitore alla data di inizio dell'anno scolastico 2013/2014 nella parte in cui limita per detto anno scolastico l'assegnazione al minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per sole 16 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali, pari all'intero orario di lavoro di tale insegnante, secondo il rapporto di 1/1, così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Provinciale di Trapani, nonostante la richiesta assegnazione di ulteriori posti in deroga da parte del Dirigente scolastico del I° Circolo Didattico Statale G. Lombardo Radice”, hanno assegnato al suddetto Circolo Didattico un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la Scuola primaria;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell'interesse dei ricorrenti;

per l'accertamento

del diritto del minore -OMISSIS-ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, o, quanto meno, per l'intero orario di lavoro di tale insegnante (22 ore settimanali), secondo il rapporto di 1/1

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, all'assegnazione a favore del minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per l'intero orario di lavoro di tale insegnante (22 ore settimanali) secondo il rapporto di 1/1,

nonché per il riconoscimento

del diritto del piccolo -OMISSIS- e del genitore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

e, per la condanna

delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dal genitore a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 i difensori delle parti come da verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al figlio minore del ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore rispetto a quello necessario secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno per n. 22 ore settimanali.

La domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto per il minore (con ogni conseguenza, anche ai fini risarcitori) di vedersi erogato il servizio didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno - didattiche o assistenziali - necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative (sicché trattasi di prestazioni accessorie e complementari al servizio pubblico istruzione).

In conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa pertanto nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 133, c. 1, lett. c), c.p.a.

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

Parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa della disposta contrazione delle ore di sostegno.

Va preliminarmente dato atto del deposito tardivo di documenti da parte della difesa della resistente Amministrazione – in data 22.10.2013 - rispetto al termine previsto dall'art. 55, co. 5, cod. proc. amm., a mente del quale “Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”: di tale documentazione, pertanto, il Collegio non può tenere conto ai fini della decisione.

Nel merito la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011) - nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Quanto alla necessità che l'insegnante di sostegno debba essere assegnato secondo il rapporto 1/1 per 22 ore settimanali, essa risulta dalla documentazione didattica prodotta in atti (v. Progetto Educativo Didattico per l'a.s. 2013/2014).

D'altra parte, ritiene il Collegio che la pronuncia relativa al riconoscimento del diritto e alla conseguente condanna dell'Amministrazione a garantire il servizio di cui trattasi, non debba essere limitata all'a.s. in corso, ma che - in applicazione del disposto di cui all'art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a., a norma del quale in caso di accoglimento del ricorso il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato - sia possibile statuire sull'effetto conformativo derivante dal giudicato che scaturirà dalla presente pronuncia (v. in tal senso v. Consiglio di Stato, V, 23 luglio 2013. n. 3950; sentenza di questa sezione n. 1818/2013).

Pertanto la domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell'amministrazione, consistita nell'aver assegnato il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni – ad oggi riscontrate in positivo - su cui si fonda l'affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del minore ricorrente, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull'amministrazione resistente.

Dall'accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine alla quale resta da accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, il quale - una volta escluso il dolo – coincide con la colpa.

Sotto tale specifico profilo, va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato in ordine all'illegittimità dell'impugnato provvedimento ed alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla Costituzione (Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356).

Nella specie, come ritenuto nei precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.A.R. Sardegna 2011, n. 695 e T.A.R. Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).

Ciò posto, il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e sino all'effettiva assegnazione dell'insegnante nel rapporto 1/1.

L'obbligo di corrispondere tale somma va posto a carico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione (gli Uffici scolastici regionali).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto:

- vanno annullati i provvedimenti impugnati;

- va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 22 ore settimanali e, pertanto, va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca all'assegnazione, in favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno, secondo quanto appena precisato in motivazione, anche ai fini conformativi della presente pronuncia;

- va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno come sopra quantificato.

Si ritiene di porre a carico della resistente Amministrazione le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, - nonché la rifusione dell'importo del contributo unificato - tenuto conto dell'accoglimento della domanda di accertamento del diritto e della connessa istanza risarcitoria; e, tenuto conto, altresì, che sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente.

Le spese devono invece compensarsi con l'Istituto scolastico, privo di responsabilità nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e condanna altresì il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno, come quantificato in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge e oltre alla rifusione dell'importo del contributo unificato.

Compensa le spese tra la parte ricorrente e l'Istituto scolastico intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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