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Sentenza

Tar Sicilia. Palermo. Il Comune di Agrigento opera una nuova quantificazione deg...
Tar Sicilia. Palermo. Il Comune di Agrigento opera una nuova quantificazione degli oneri concessori senza esplicitare le ragioni dell'aumento. Annullamento.
N. 00487/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02317/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2317 del 2012, proposto da RESTIVO Antonietta, rappresentata e difesa dagli avv. Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara e Massimiliano Valenza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, sito in Palermo nella Via G. Oberdan n°5

contro

il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'accertamento negativo

- dell'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione quantificati dal Comune nella nota n. 47874 del 4.9.12 e relativi al rilascio di una concessione edilizia per il completamento di cinque villette bifamiliari realizzate nella località San Leone, Via dei Giacinti (concessione edilizia n. 1537/90);

nonchè per la condanna

- della stessa amministrazione all'esonero della ricorrente dal pagamento dei suddetti oneri concessori;

nonchè ove occorra:

- per la disapplicazione e/o annullamento della nota n. 47874 del 4.9.12 del Comune di Agrigento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per la parte ricorrente l'avv. M. Valenza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1.1. Con ricorso notificato il 14/11/2012 e depositato il 11/12/2012 la ricorrente ha esposto:

- di essere proprietaria di un terreno sito in Agrigento, località San Leone, distinto in catasto al Fg.163 p.lla 171, esteso mq.6884,50;

- che in data 26/06/1990 il Comune di Agrigento ha rilasciato la concessione edilizia n.1537 per la costruzione di cinque villette unifamiliari liquidando gli oneri concessori in Lire 17.160.000;

- di avere provveduto al pagamento integrale di detti oneri;

- di non avere mai completato la costruzione delle villette per ragioni economiche;

- di avere presentato al Comune di Agrigento, in data 19/11/2009, apposita istanza per il rilascio di una nuova concessione edilizia per il completamento dei lavori di realizzazione delle villette;

- che il Comune di Agrigento, con nota n.47874 del 04/09/2012 ha operato una nuova quantificazione degli oneri concessori, calcolati in € 81.568,00 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 21.709,00 a titolo di contributo sul costo di costruzione.

1.2. La ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento in epigrafe deducendone l'illegittimità con due distinti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, e 6 della L. 28/01/1977 n.10 – Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti – Eccesso di potere per violazione dell'art. 3 L241/90 – Difetto di motivazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.2 L.r. 17/1994 – diritto al risarcimento del danno.

1.3. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

1.4. Alla camera di consiglio dell' 11 gennaio 2013, il Presidente del Collegio ha comunicato al difensore di parte ricorrente la sussistenza dei presupposti per l'immediata definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dandone atto nel relativo verbale.

1.5. Il ricorso è stato, dunque, introitato per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Con la impugnata nota n.47874 del 04/09/2012 il Comune di Agrigento ha operato una nuova quantificazione degli oneri concessori, calcolati in € 81.568,00 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 21.709,00 a titolo di contributo sul costo di costruzione, senza che siano state esplicitate, nel provvedimento, le ragioni della nuova imposizione e senza che sia stato dato atto dell'eventuale computo degli oneri già versati dalla ricorrente in margine al primo titolo abilitativo concesso nel 1990.

Preliminarmente, in mancanza di ogni contestazione sul punto da parte dell'amministrazione (non costituita), deve darsi per provato che la struttura portante dei fabbricati assentiti col primo titolo concessorio sia stata effettivamente realizzata e che gli oneri relativi siano stati integralmente pagati.

Il nuovo provvedimento abilitativo richiesto dalla ricorrente ha, dunque, ad oggetto soltanto il completamento delle cinque villette e, pertanto, il presente giudizio verte sulla questione relativa alle modalità con cui deve avvenire il calcolo degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio di un nuovo permesso di costruire dopo che quello originario è decaduto ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DP.R. 6 giugno 2001, nr. 380 (e, prima, dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, nr. 10).

Sul punto il Collegio ritiene che non possa addivenirsi ad alcuna duplicazione degli oneri concessori, non essendo possibile accollare all'istante per due volte gli oneri relativi alle medesime opere. Infatti, aderendo ad una recente pronunzia del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene che “Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, ma fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte è legittimo solo nell'ipotesi che le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico conseguente il ricalcolo degli oneri dovuto” (Consiglio di Stato, Sez.IV, 27/04/2012 n.2471).

Dunque, soltanto nelle ipotesi sopra prospettate, il Comune potrà procedere - anche in applicazione del principio tempus regit actum – al ricalcolo degli oneri dovuti applicando la normativa e i parametri vigenti al momento in cui il titolo viene rilasciato, esclusa quindi ogni ultrattività della disciplina in vigore all'epoca del rilascio del titolo originario (poi decaduto), ma ciò pur sempre scomputando l'importo degli oneri a suo tempo versati.

Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza volta ad ottenere il secondo permesso di costruire non contempla una variazione della destinazione d'uso delle cinque villette unifamiliari, ovvero una variazione essenziale delle stesse con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma e, pertanto, non si verifica quel maggior carico urbanistico che solo possa giustificare il conseguente ricalcolo degli oneri dovuti, in quanto la nuova concessione edilizia concerne unicamente opere interne e di finitura, essendo stati gli immobili interamente realizzati nella loro struttura portante.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato dovendo l'amministrazione rideterminarsi sull'istanza di nuova concessione edilizia tenendo conto, quanto agli oneri di urbanizzazione, dei criteri testé delineati.

3. Deve invece essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno asseritamente ingenerato alla ricorrente dal mancato rilascio del titolo concessorio abilitativo alla esecuzione delle opere di completamento delle cinque villette unifamiliari.

Parte ricorrente non ha quantificato l'ammontare del danno con il ricorso, ma ha depositato, in data 02/01/2013, una perizia giurata a firma dell'arch. Maurizio Natoli che ha quantificato tale danno in € 762.823,00.

Il Collegio rileva che la concessione edilizia n1537 è stata rilasciata dal Comune di Agrigento il 26/06/1990 e che le cinque villette, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, non sono mai state completate a cagione della mancanza dei mezzi economici per portarle a compimento.

Soltanto in data 19/11/2009, ossia dopo quasi 20 anni, la ricorrente ha richiesto il rilascio di una nuova concessione edilizia finalizzata al completamento delle villette, rimaste incompiute per propria causa. Pertanto, i danni conseguenti all'ammaloramento delle strutture lasciate per quasi 20 anni allo stato grezzo non possono essere in nessun modo ricondotti alla responsabilità del Comune di Agrigento, essendo inverosimile che tali danni si siano prodotti, da ultimo, nell'arco temporale occorso tra la domanda di nuova concessione edilizia per il completamento delle opere (19/11/2009) e la proposizione del ricorso per cui è causa, dovendosi peraltro rilevare che – in disparte l'illegittimità della richiesta di pagamento di nuovi oneri concessori – la ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente adottato gli strumenti di tutela offerti dall'ordinamento avverso il ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto all'amministrazione.

Conclusivamente la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta perché manifestamente infondata.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Agrigento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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