Tar. Palermo.Rigetto rinnovo permesso di soggiorno.Occorre valutazione degli elementi sopravvenuti. Immigrato lavorava in un circo.
N. 00501/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02495/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2012, proposto da:
Manpreet Singh Sidhu, rappresentato e difeso dagli avv. Gioacchino Cascio e Marzia Comande', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gioacchino Cascio sito in Palermo, piazza Sturzo 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. CAT.A.12/2012 del 25.10. 2012 concernente il diniego di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Roberto Valenti e udito l'Avv. G. Cascio per il ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e degli effetti ed emanazione di misura cautelare provvisoria, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il mezzo è affidato ad un unico profilo di doglianza con il quale si censura la violazione e la falsa applicazione dell'art.5 D.Lgs. 268/1998 e ss.mm. e ii, nonché l'omessa valutazione e il travisamento di fatti oltre l'eccesso di potere.
Con decreto presidenziale n.1 del 2 gennaio 2013 è stata accolta la domanda di misure cautelari urgenti ex art.56 c.p.a.
L'Amministrazione intimata, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art.60 Cod. Proc. Amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e l'espresso avviso dato dal Presidente alle parti costituite, come da verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Il provvedimento impugnato motiva il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in ragione della mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda, stante la mancata allegazione della busta paga ovvero del C.U.D..
Ancorché in un momento successivo a quello assegnato con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il ricorrente documenta in atti la sussistenza dei requisiti per il favorevole esito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, siccome produce atti idonei a supportare l'effettiva sussistenza del rapporto, alle dipendenze della ditta “Circo Bizzarro di Picaro Elvira”, mercé il C.U.D. 2012 (redditi 2011) e il certificato INAIL.
Elementi questi ultimi che depongono per la fondatezza della censura sopra riportata anche alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha precisato come “In materia di immigrazione secondo l'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, ossia non deve limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa (come, ad es., una condanna penale), ma occorre che siano valutati gli elementi sopravvenuti e rispetto ai quali l'interessato possa fornire in sede procedimentale opportuni chiarimenti” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17-05-2012, n. 2856, conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 1075/2011).
Facendo applicazione del principio appena esposto al caso in specie, il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.
La natura della controversia e la scelta dell'Amministrazione di non costituirsi in giudizio depongono per non far applicazione della regola della soccombenza, integralmente compensando tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
06-03-2013 10:05
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