Tar. Palermo.Riceve diniego di sanatoria e non lo impugna nei termini. Dopo chiede di convertire la demolizione in sanzione pecuniaria. Inammissibile.
N. 00484/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2012, proposto da PATELLARO Pietro e AMORELLO Rosalba, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Miconi e Carlo Comandè ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo nella Via N. Morello n°40;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Palesano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune di Palermo, sito in questa Piazza Marina n°39;
per l'annullamento
- del provvedimento di diffida a demolire n. 470/06 P/71PR/640629 prot. n. 10-09-2012/CT/DS 25630 con il quale il Comune di Palermo, Uff. Edilizia Privata ha ordinato ai ricorrenti di demolire a propria cura e spese opere edili e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 gg dalla notifica della ordinanza di demolizione;
- di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti l'avv. A. Ciulla in sostituzione dell'avv. C. Comandè e l'avv. S. Palesano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe deducendone l'illegittimità con due distinti motivi di diritto rispettivamente incentrati: 1) sul mancato preavviso di rigetto ex art.10 bis L.241/90 relativamente ad una istanza di conversione di sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria presentata in data 11/06/2012; 2) sulla violazione dell'art.3 L.241/90 con riferimento all'ordinanza di demolizione impugnata.
1.2. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
1.3. Alla camera di consiglio dell' 11 gennaio 2013, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l'immediata definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo profili di inammissibilità del ricorso, dandone atto nel relativo verbale.
1.4. Il ricorso è stato, dunque, introitato per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con il ricorso i ricorrenti impugnano l'ordinanza di demolizione indicata in epigrafe lamentando il mancato accoglimento dell'istanza presentata in data 11/06/2012, con la quale hanno chiesto al Comune di Palermo di convertire la sanzione demolitoria - in precedenza comminata con Ordinanza n.471-06op./98 pr430988 prot./28-06-2007CT/DS - in sanzione pecuniaria, invitando l'amministrazione a riesaminare la pratica alla luce delle considerazioni ivi rappresentate e dei documenti allegati.
L'ordinanza di demolizione di cui i ricorrenti, con la predetta istanza, hanno chiesto il riesame era stata dapprima impugnata dinanzi a questo Tar ma, a seguito della perenzione del relativo giudizio, era stata seguita da un'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art.13 L.47/85 (registrata al prot n.634573 del 04/10/2007).
Il Comune di Palermo – previa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego prot.494015 dell'11/07/2008 – con provvedimento n.01-814-07 p/89 pr642238 prot./22-09-2008 aveva rigettato la predetta istanza di sanatoria, finalizzata a sanare gli abusi edilizi già sanzionati dalla precedente ordinanza di demolizione la cui impugnazione era stata, come detto, dichiarata perenta.
Anche il provvedimento di diniego di sanatoria in parola risulta essere stato impugnato con ricorso proposto dinanzi a questo Tar, ma anche questo giudizio veniva dichiarato perento con decreto decisorio n.1605/2011, come documentato dall'amministrazione.
In definitiva, in disparte il fine dilatorio dell'istanza di conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria, presentata l' 11/06/2012 proprio a cagione della dichiarata perenzione del giudizio impugnatorio relativo al diniego di sanatoria, deve comunque affermarsi che l'attuale quadro normativo non consente tale conversione della sanzione rispetto all'abuso edilizio accertato.
Dunque, l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 470/06 P/71PR/640629 prot. n. 10-09-2012/CT/DS 25630, da ultimo adottata dall'amministrazione, deve essere dichiarata inammissibile non essendo stato utilmente coltivato il ricorso avverso il diniego di sanatoria del 22/09/2008, prospettandosi al riguardo del tutto irrilevante l'istanza di conversione della sanzione presentata dai ricorrenti in data 11/06/2012.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
06-03-2013 16:56
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