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Sentenza

Tar. Palermo. Restauratore beni culturali. Il conferimento di incarichi di prest...
Tar. Palermo. Restauratore beni culturali. Il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera non sono procedure concorsuali al pubblico impiego. Difetto di giurisdizione.
N. 00503/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2013, proposto da:
Stefania Ruello, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Terenzio, con domicilio eletto presso il medesimo legale, sito in Palermo, piazza Sacro Cuore N.3;

contro

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

- del verbale della Giunta di Presidenza del 22.11.12 del 26.11.12, con il quale si individuano i candidati idonei a ricoprire l'incarico di restauratore nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei BB.CC. preso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. nella parte in cui non individua alcun candidato idoneo per il seguente incarico " n. 1 incarico di restauratore percorso formativo professionalizzante PFP5, materiale fotografico, cinematografico e digitale;

nonché per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 CPA causato alla ricorrente dal provvedimento impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori l'avv. P.Maniscalco Basile per l'avv. V. Terenzio e l'avv. dello Stato P. la Spina; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in combinato disposto ocn l'art.73, comma 3, c.p.a. sussistendo profili di difetto di giurisdizione in ordine al ricorso in esame, dandone atto a verbale;


Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art.60 Cod. Proc. Amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e l'espresso avviso dato dal Presidente alle parti costituite, come da verbale, in ordine alla sussistenza di profili di difetto di giurisdizione del giudice adito;

Considerato che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo trovare in specie applicazione i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione e di questo Tribunale Amministrativo (sez. II 19 febbraio 2013 n. 401; 7 maggio 2012 n. 915; 24 maggio 2012, n. 1047; sez. I, 9 agosto 2012 n. 1790), con i quali si è avuto modo di chiarire che le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d'opera, come quella qui in esame, non costituiscono procedure concorsuali di accesso ad un impiego pubblico assimilabili alle ipotesi di cui all'art. 63, comma 4 del d.lgs. 165/2001, in ordine alle cui sole ipotesi permane (in via residuale) la giurisdizione del Giudice Amministrativo, posto che è incontroverso che nella fattispecie in esame non si è in presenza di procedura per instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, bensì di una (differente) procedura per conferimento di incarico per un posto di restauratore per il percorso formativo professionale (per un limitato numero di ore) in materia afferente materiale fotografico, cinematografico e digitale.

Considerato infatti che in particolare quanto stabilito dal Giudice competente in materia di riparto di giurisdizione (Cass. civ., sez. Un., 29 maggio 2012 n. 8522,) secondo cui: i) per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro; ii) la regola processuale in questi termini dettata appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito all'amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto; iii) il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. S.u., n. 9164 del 2006), effetto che si riscontra anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo (Cass. S.u., n. 21470 del 2005); iv) il termine "concorsuale" va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. S.u., n. 1778 del 2011);

Considerato che, come già in narrativa evidenziato, nel caso di specie non si verte in tema di procedure per l'assunzione di pubblici dipendenti, in quanto finalizzate al loro inserimento in organico (anche a tempo determinato) o alla loro progressione verso un'area / categoria / fascia superiore, bensì di una procedura per l'individuazione di candidati idonei a ricoprire l'incarico di restauratore, per ore 150, nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (in specie n. 1 incarico di Restauratore – Percorso Formativo Professionale PFP5; Materiale fotografico, cinematografico e digitale);

Considerato, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, che il ricorso deve essere considerato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art.11, comma 2, cod. proc. amm.

Ritenuto altresì che sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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