Sulla giurisdizione in tema di ordinanze di rilascio di immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sentenza 20 dicembre 2013, n. 3095
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 20 dicembre 2013, n. 3095
N. 03095/2013 REG.SEN.
N. 04788/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2000, proposto da:
Santoro Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santilano, con domicilio eletto presso l'avv. Salvatore Bonarrigo in Catania, via Capace, 16;
contro
Comune di Villafranca Tirrena (Me), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR;
per l'annullamento
dell'ordinanza numero 21/2000 emessa in data 13 luglio 2000, notificata il 17 luglio 2000, avente ad oggetto demolizione opere realizzate su area riannessa al demanio comunale;
nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villafranca Tirrena (Me);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 14 settembre 2000 e depositato il 12 ottobre 2000, la ricorrente impugnava l'ordine di demolizione numero 21/2000 del 13.7.2000 relativa ad opere realizzate su metri quadri 7 di proprietà pubblica, secondo il comune (una piccola corte all'interno di un vicoletto cieco) e che la ricorrente avrebbe abusivamente occupato.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'ordinanza impugnata sotto svariati profili:
1) con il primo motivo si deduceva eccesso di potere, non sussistendo alcun uso nè interesse pubblico sulla piccola corte nè tantomeno la stessa sarebbe di proprietà pubblica; l'area non sarebbe ricompresa nella Via G. Pitrè, ma risulterebbe di proprietà della ricorrente;
2) con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava eccesso di potere per illogicità del provvedimento adducendo che in precedenza il Comune aveva assentito lavori di ristrutturazione del fabbricato con concessione edilizia n. 19 del 31.3.1994 (e questi lavori si riferivano anche alla ristrutturazione della scala che insiste sull'area in questione), aveva autorizzato l'allaccio alla pubblica fognatura in data 11.2.1993 ed assegnato i numeri civici 11 e 13 per l'accesso alla scala e per il cortiletto;
3) con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamentava travisamento dei fatti, avendo il Comune ritenuto erroneamente pubblica la piccola corte in questione, appartenente invece al ricorrente, la quale precisava essere pendente giudizio (n. 1824/99) innanzi al Tribunale di Messina sulla questione relativa alla proprietà dell'area;
4) con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduceva illegittimità sotto ulteriori profili, precisando che nel provvedimento impugnato il Comune aveva richiamato il verbale di violazione edilizia n. 45/98 del 5.9.1998, impugnato con ricorso n. 5353/98; sotto altro profilo, il Comune aveva richiamato la nota dell'Ufficio del Territorio in data 12.6.1998, riferita però ad una variazione catastale che costituisce l'esito di una carente istruttoria.
Il Comune si costituiva in giudizio ed eccepiva, in punto di fatto, che il Ministero della Finanze aveva rigettato il reclamo presentato dalla ricorrente e volto a rivendicare la proprietà dell'area.
Eccepiva poi l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Dipartimento del Territorio di Messina e per difetto di giurisdizione, venendo in rilievo unicamente la questione della proprietà dell'area.
Nel merito, nessun rilievo avrebbe potuto essere attribuito al fatto che dalle carte stradali non emerga la sussistenza del Vicolo G. Pitrè (dal Piano Regolatore risulta, infatti, che il tratto di strada in argomento è nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale).
Con ordinanza numero 2325 del 10 novembre 2000 veniva respinta la domanda di sospensione.
Con memoria prodotta in vista dell'udienza di merito parte ricorrente, ricordato che al momento della proposizione del ricorso pendeva giudizio (n. 1824/99) innanzi al Tribunale di Messina sulla questione relativa alla proprietà dell'area, esponeva che con sentenza del Tribunale di Messina n. 397 depositata in data 23 febbraio 2010 veniva definitivamente chiarito che l'area in questione è di sua proprietà.
La ricorrente ha tardivamente depositato la copia conforme della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, ma con memoria ha rappresentato che nel corso del giudizio il difensore della ricorrente aveva modificato il proprio domicilio eletto, precisamente nell'istanza di fissazione di udienza; essendo l'avviso di udienza pervenuto al precedente domiciliatario e non avendone avuto notizia, il difensore della ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile.
All'udienza del giorno 21 novembre 2013 il collegio, senza opposizione da parte delle controparti, ha disposto l'acquisizione della sentenza in questione.
Quindi, esaurita la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente il Collegio, in ordine all'istanza, presentata dal ricorrente, di riunione del ricorso in epigrafe al ricorso proposto avanti questo TAR avverso il verbale di violazione edilizia n. 45/98 del 5.9.1998, precisa che quest'ultimo ricorso, iscritto al numero n. 5353/98, è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2434/2013 della III Sezione, con il conseguente non luogo a procedersi sull'istanza.
II. Il Collegio prende in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa del Comune per rilevarne l'infondatezza.
Quanto alla mancata notifica del ricorso al Dipartimento del territorio di Messina, si osserva che, in disparte l'assenza di autonoma soggettività giuridica, lo stesso non costituisce comunque un controinteressato, essendo semplicemente menzionato nel provvedimento impugnato per aver eseguito un aggiornamento catastale scaturito dall'erronea indicazione resa dal comune a detto Uficio circa la proprietà della porzione di area per cui è causa.
Ma anche l'eccezione di difetto di giurisdizione risulta infondata, alla luce della giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere, secondo la quale, nel caso in cui la P.A. emetta un'ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ovvero al patrimonio indisponibile, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, ove il privato deduca vizi dell'atto amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario, ove il privato neghi la natura di bene pubblico del bene e chieda che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà (T.A.R. Sicilia sez. III Palermo, 30/07/2013 n.1572).
La giurisprudenza ha altresì affermato che la controversia su tale tipologia di ordinanze appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso in cui si sollevino questioni concernenti la legittimità del procedimento emanato dall'Amministrazione, mentre nel caso in cui sia controverso proprio e solamente il diritto di proprietà sull'area oggetto dell'ordinanza di demolizione, la giurisdizione appartiene al g.o. (T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro, 14/01/2010 n.18).
Nel caso specifico, come esposto in premesse, la ricorrente ha dedotto un complesso di censure avverso l'ordinanza di demolizione, lamentando una serie di vizi dell'atto amministrativo, tra i quali, ma non solo, il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per essere insussistente il presupposto indicato dal Comune circa la proprietà demaniale del cortiletto in questione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
III. Nel merito il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili evidenziati dalla ricorrente con i quattro motivi di ricorso.
Infatti, risulta evidente il travisamento dei fatti nella parte in cui il Comune, quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza di demolizione, ha addotto la demanialità dell'area sulla quale la ricorrente aveva realizzato le opere contestate, invocando a riprova la variazione catastale intervenuta proprio a seguito di comunicazione del Comune al competente Ufficio circa la pretesa proprietà demaniale del cortiletto.
Come già esposto in premesse, la proprietà pubblica del cortiletto è risultata definitivamente esclusa con la più volte menzionata sentenza del Tribunale di Messina n. 397 depositata in data 23 febbraio 2010, con la quale il competente giudice ordinario ha dichiarato che l'area oggetto di causa è di proprietà privata.
Ma risultano altresì sussistenti i vizi evidenziati con il secondo ed il quarto motivo di ricorso: da un canto, il Comune avrebbe dovuto tener conto della circostanza che in passato aveva assentito lavori di ristrutturazione del fabbricato, ivi inclusi i manufatti insistenti sul cortiletto, ed aveva pure assegnato i numeri civici per l'accesso al cortiletto; sotto altro profilo, il richiamo alla nota dell'Ufficio del territorio, quale presupposto dell'ordinanza impugnata, risulta ininfluente, in quanto, per come desumibile dal provvedimento impugnato, la variazione catastale sarebbe scaturita dalle evidentemente imprecise informazioni date dal medesimo comune al Dipartimento del territorio, senza i necessari approfondimenti istruttori ai quali il Comune era tenuto.
Conclusivamente, il ricorso risulta fondato per cui, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, va accolto.
Le spese come per legge seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Villafranca Tirrena a rifondere alla ricorrente spese ed onorari di giudizio che vengono liquidati nella misura di euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente FF
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
30-12-2013 10:15
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