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Sentenza

Sul potere dell'Amministrazione di P.S. di revocare la licenza di portare armi....
Sul potere dell'Amministrazione di P.S. di revocare la licenza di portare armi.
N. 04593/2013 REG.SEN.

N. 09243/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2008, proposto da:
D'Amico Grazia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donatone, con domicilio eletto presso Antonio Donatone in Roma, via delle Montagne Rocciose, 69;

contro

Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Di Micco, con domicilio eletto presso Giorgio Di Micco in Pomezia, via Roma, 84;

per l'annullamento

ripristino dello stato dei luoghi - (chiusura accesso su area demaniale)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente sig. D'Amico impugna l'ordine di demolizione n. 52 del 2008 del Comune di Pomezia, avente ad oggetto la realizzazione di un cancello di accesso diretto su area demaniale, chiedendone l'annullamento.

Con un primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione degli artt. 55 cod. nav. e degli artt. 10, 22, 31 e 35 del T.U. dell'edilizia, poiché il cancello in questione non costituirebbe nuova costruzione, e sarebbe stato soggetto a DIA.

Il Tribunale premette che l'atto impugnato trova autonoma ragione giuridica nell'art. 55 del codice della navigazione, espressamente richiamato, a mente del quale “la esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento (omissis). Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente”

A propria volta, l'art. 54 prevede l'ordine a demolire, e l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza. Non ha rilievo determinante in causa, quindi, la disciplina recata dal T.U. dell'edilizia, richiamata dalla ricorrente, posto che la contestazione muove dal difetto della prescritta autorizzazione.

Nell'ambito del demanio marittimo, e nella fascia di rispetto, il combinato disposto degli artt. 54 e 55 cod. nav. evidenzia la larghezza dei criteri di assoggettamento di un intervento ad autorizzazione, al punto che sono vietate le mere “innovazioni”.

Ne segue che l'esecuzione di un cancello è senza dubbio vietata, come questo Tribunale ha già ritenuto in più occasioni.

Una volta precisato che la fattispecie è regolata dal codice della navigazione, diviene inconferente la seconda censura, che parte dall'erroneo presupposto secondo cui il Comune avrebbe applicato l'art. 31 del T.U. dell'edilizia, anziché l'art. 35.

Né si vede a che titolo l'amministrazione avrebbe dovuto emanare una “diffida”, posto che l'art. 54 cod. nav. prevede l'immediata ingiunzione a demolire.

Il motivo di ricorso è invece fondato, nella parte in cui lamenta che l'atto impugnato minacci, in caso di inadempienza, l'acquisizione gratuita dell'area di sedime, giacché si tratta di effetto che il codice della navigazione non prevede affatto.

Infondata è invece la terza censura di eccesso di potere: la tolleranza che il Comune avrebbe manifestato nei confronti di autori di abusi analoghi, e persino nei confronti dell'odierna ricorrente, fino all'atto qui impugnato non vale certamente ad elidere il dovere dell'amministrazione di ripristinare, in ogni tempo, la legalità violata.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Annulla l'atto impugnato, nella sola parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area di sedime.

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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